L'incarico di componente del collegio sindacale e' necessariamente oneroso

L'incarico di componente del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2402 c.c., e' necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serieta', l'indipendenza e l'obiettivita' della funzione onde, ove l'entita' del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo ne' fissata dall'assemblea, spetta al giudice che ne sia richiesto - nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento della societa' - di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'articolo 2233 c.c..

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10 aprile 2015, n. 7299



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29843/2008 proposto da:

(OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (p.i. (OMISSIS)), in persona del Curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 31/10/2008, rep. 2056/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'improcedibilita', in subordine inammissibilita', in subordine rigetto del primo motivo, inammissibilita' del secondo e terzo motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di Perugia, con decreto del 31 ottobre 2008, ha respinto l'opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) spa, proposta dal sig. (OMISSIS) avverso il provvedimento del GD con il quale era stato escluso parzialmente il proprio credito per l'attivita' di sindaco della societa' fallita, relativa al triennio 2004-2006, condannando l'opponente al pagamento delle spese giudiziali.

1.1.Per il Tribunale fallimentare non era provata la circostanza, allegata dall'opponente, secondo cui le somme incassate dal professionista per gli anni 2004 e 2005, sarebbero stati degli acconti sui maggiori compensi spettanti e, dunque, andava confermato il provvedimento del GD di esclusione totale di essi, per il biennio 2004-05, risultando corrisposti, e di esclusione parziale per l'anno 2006, dovendo riconoscersi al professionista, in privilegio ex articolo 2751 bis c.c., n. 2, la minor somma (pari ad euro 3.047,50), tale essendo la misura di quella corrisposta anche negli anni passati, giusta delibera di conferimento dell'incarico e tale risultando dai dati di bilancio.

1.2. Del resto, la pattuizione di tali somme era legittima, secondo il Tribunale, poiche' essa non avrebbe violato neppure i limiti relativi ai c.d. minimi tariffari.

2. Avverso tale pronuncia ricorre il soccombente, con ricorso affidato a tre mezzi.

3. Il Fallimento resiste con controricorso e memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo mezzo (Violazione della L.F., articolo 25) viene posto il seguente quesito di diritto: "la riforma della legge fallimentare intervenuta con il Decreto Legislativo n. 5 del 2006, sancisce l'incompatibilita' del ruolo di Giudice delegato al fallimento con quello di giudice istruttore della causa di opposizione allo stato passivo dello stesso fallimento,: con la conseguente declaratoria di nullita' del provvedimento Collegiale adottato in violazione del divieto?".

1.1.1. Premette il ricorrente che la d.ssa (OMISSIS), GD del fallimento, ha fatto parte del Collegio che ha deciso il giudizio di opposizione.

1.1.2. Tuttavia, la riforma della legge fallimentare (applicabile al caso, ispirata anche al principio di imparzialita' della giurisdizione ed alla garanzia di terzieta' dell'organo giudicante), vieterebbe tale contaminazione con riferimento al reclamo relativo ai suoi provvedimenti e alla decisione di cause da lui autorizzate (L.F., articolo 25).

1.1.2.1. In particolare, nella specie, vi sarebbe incompatibilita' tra il ruolo di GD al fallimento con quello di GI della causa di opposizione allo stato passivo, per l'illegittima influenza che il GD potrebbe avere nell'ambito del Collegio.

1.1.2.2. Ne', osserva il ricorrente, egli poteva far rilevare tale circostanza in quanto gli era nota solo la persona del giudice relatore, non anche quelle degli altri componenti il Collegio.

1.2.Con il secondo mezzo (Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 654 del 1994, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1997) viene posto il seguente, articolato quesito di diritto: "se sia possibile affermare l'inderogabilita' dei minimi tariffar stabiliti dall'Ordine dei Commercialisti in riferimento alle prestazioni eseguite in qualita' di sindaci di societa' negli esercizi 2004, 2005 e 2006 da professionisti regolarmente iscritti all'Albo".

1.2.1. Premettono i ricorrenti che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1997, articolo 37, regola l'attivita' di sindaco di societa' stabilendo altresi', ove essa sia svolta dal dottore commercialista, l'ammontare degli onorari, calcolato in base alle fasce di reddito.

1.2.2. Dette disposizioni imporrebbero l'inderogabilita' di minimi tariffar, mentre il provvedimento censurato si limiterebbe ad un'affermazione solo apodittica circa la mancata violazione di tali minimi.

1.3. Con il terzo mezzo (Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia) viene posto il seguente quesito: "affermare l'obbligatorieta' da parte del Collegio del Tribunale investito della (decisione) sull'opposizione allo stato passivo del fallimento di motivare e argomentare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere rispettati i minimi tariffari stabiliti dall'Ordine dei Commercialisti, anche al fine di rendere edotto il ricorrente del percorso logico-matematico effettuato dal giudicante".

1.3.1. Secondo i ricorrenti, il ragionamento svolto dal Tribunale risulterebbe immotivato essendo condensato nella seguente espressione: "non vi e' ragione di discostarsi dal compenso pattuito e gia' corrisposto negli anni precedenti".

2. Avverso il primo motivo, la Curatela ha eccepito che la d.ssa (OMISSIS) non avrebbe deliberato, in qualita' di giudice delegato, sullo stato passivo del fallimento, essendo subentrata nel ruolo fallimentare gia' del dr. (OMISSIS), dopo l'approvazione dello stato passivo da quest'ultimo disposta.

Inoltre il difensore avrebbe preso atto della composizione del Collegio nel corso delle due udienze tenutesi (23 novembre 2007 e marzo 2008).

3. Il primo motivo di ricorso e' infondato.

3.1. Infatti, con riferimento alla disciplina delle incompatibilita' del giudice delegato, ai sensi della L.F., articoli 25 e 26, (nel testo modificato dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5), e' fatto espresso divieto allo stesso di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, a garanzia dei principi di terzieta' ed imparzialita' del giudicante, il quale non deve essere condizionato dalla decisione adottata in precedenza sulla stessa materia controversia e gia' sottoposta alla sua decisione.

3.2. Sennonche', nel caso di specie, il GD della procedura non e' stato l'autore del provvedimento impugnato e, dunque, la titolarita' della procedura (nella specie, sopravvenuta ad altro giudice per il trasferimento ad altre funzioni del GD autore del provvedimento impugnato) non costituisce di per se' ragione di incompatibilita' con la sua presenza nel Collegio giudicante, quando il componente non sia stato l'autore del provvedimento impugnato o reclamato, anche se titolare della procedura concorsuale nel cui ambito quel provvedimento e' stato pronunciato.

3. I restanti due motivi, attenendo alla stessa questione (quella della violazione dei minimi tariffari spettanti al professionista investito delle funzioni di sindaco della societa' poi fallita), devono essere trattati congiuntamente.

4. Con essi si contesta la liquidazione delle proprie spettanze per avere svolto l'attivita' di sindaco componente il collegio sindacale della societa' fallita, per il triennio 2004-2006, quando era gia' in vigore l'attuale testo dell'articolo 2402 c.c., (retribuzione) secondo cui "La retribuzione annuale dei sindaci, se non e' stabilita nello stato, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio".

4.1. Sulla base di tale disposizione, secondo cui i sindaci della societa' per azioni, vanno retribuiti, annualmente, secondo quanto stabilito nello Statuto della societa' ovvero dall'Assemblea, all'atto della loro nomina (per l'intero periodo di durata del loro ufficio), si comprende che la censura e' infondata, nella parte delle critiche (contenute nel secondo motivo) con cui si lamentano vizi motivazionali, avendo il Tribunale, sia pur sinteticamente, indicato le ragioni del mancato accoglimento delle relative doglianze condensate nel fatto, specificamente accertato, dell'esistenza di un accordo tra le parti, suffragato anche dai dati riportati nel bilancio.

4.2. Per la restante parte di critiche, invece, fermo il dispositivo della decisione, la motivazione del giudice di merito deve essere corretta in quanto, prima ancora di dolersi della mancata indicazione delle voci tariffarie (contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1997, articolo 37), che si assumono violate nei minimi, occorreva verificare se, ai fini della decisione, le tariffe professionali venissero o meno in rilievo.

4.2.1. Questa stessa sezione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14 640 del 2008) ha gia' avuto occasione di affermare che l'incarico di componente del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2402 c.c., e' necessariamente oneroso, in quanto non riflette solo interessi corporativi, ma concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serieta', l'indipendenza e l'obiettivita' della funzione onde, ove l'entita' del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo ne' fissata dall'assemblea, spetta al giudice che ne sia richiesto - nella specie, in sede di opposizione allo stato passivo del fallimento della societa' - di procedere alla sua determinazione, ai sensi dell'articolo 2233 c.c..

4.2.2. Peraltro, in mancanza della determinazione negoziale dell'entita' della retribuzione dei sindaci, il giudice avrebbe avuto l'obbligo di procedere alla sua quantificazione non solo ai sensi dell'articolo 2233 c.c., ma anche tenendo conto nel quadro normativo ulteriore che, ad opera degli interventi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27090 del 2011, con riferimento alle tariffe professionali forensi) e degli interventi di c.d. liberalizzazione normativa (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 11232 del 2013), hanno valorizzato la libera determinazione dei compensi professionali tra le parti. Resta da vedere se senza limiti o meno.

4.2.3. Peraltro, la questione non viene concretamente in rilievo, in quanto, nella specie, a fronte dell'affermazione del Tribunale circa la sussistenza di un accordo di determinazione del compenso, il ricorrente ha eccepito soltanto che, quanto liquidato dal Tribunale fallimentare nell'esercizio del suo potere integrativo svolto nell'ipotizzata assenza di previsione negoziale, costituiva una deroga illegittima ai c.d. minimi tariffar stabiliti ratione temporis) per la propria categoria professionale. In tal modo il ricorrente ha escluso cio' che e' positivamente accertato (sia pure in via indiziaria o presuntiva), ossia che vi e' stata una determinazione negoziale degli stessi compensi, cosi' come ha concluso il giudice di merito, e senza percio' asserirne la loro illegittimita', in quanto l'accordo sarebbe stato lesivo di quell'adeguato compenso, richiesto dal richiamato articolo 2233 c.c., comma 2.

5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con la condanna del soccombente al pagamento delle spese giudiziali in favore della Curatela, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore della Curatela, nella misura di euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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