Nonostante il ruolo defilato "per contratto" il prestanome riveste una posizione di garanzia che lo vincola a conservare il patrimonio sociale e a impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi

Nonostante il ruolo defilato "per contratto" il prestanome riveste una posizione di garanzia che lo vincola a conservare il patrimonio sociale e a impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi. La dichiarazione dei redditi dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o da un rappresentante negoziale. Rappresentante legale che deve considerarsi mancante anche in presenza di un prestanome che non ha alcun potere o ingerenza dentro la società. A lui può essere contestato il concorso a condizione che ricorra l'elemento soggettivo proprio del singolo reato. Dal punto di vista tributario, è l’articolo 11 del dlgs 472/97 a parificare il legale rappresentante all'amministratore di fatto, sancendone la diretta responsabilità per le sanzioni. L'equiparazione dei due ruoli può dirsi compiuta e pure con effetto retroattivo (in quanto la sua natura interpretativa è applicabile anche a fatti pregressi) nella formulazione del nuovo articolo 2639 del codice civile in materia di reati societari («Estensione delle qualifiche soggettive»). Un principio che incide non solo sulla configurabilità del concorso dell'amministratore di fatto nei reati commissivi ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato è proprio l'amministratore di fatto, salva la partecipazione di estranei all'amministrazione secondo le regole del concorso di persone nel reato.

Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 27 novembre 2013, n. 47110

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