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Artt. 1283, 1284 c.c.

1283. Anatocismo.
In mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

1284. Saggio degli interessi.
Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo (1). Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale (2).
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(1) Il saggio degli interessi legali - già fissato nella misura del dieci per cento in ragione di anno - è stato portato, a decorrere dal 1° gennaio 1997, al cinque per cento dall'art. 2, comma 185, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito il presente comma, al 2,5 per cento dal D.M. 10 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 11 dicembre 1998, n. 289), a decorrere dal 1° gennaio 1999, al 3,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dal D.M. 11 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 15 dicembre 2000, n. 292), al 3 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dal D.M. 11 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 14 dicembre 2001, n. 290) e al 2,5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal D.M. 1° dicembre 2003 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2003, n. 286).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1990, n. 353, recante provvedimenti urgenti per il processo civile, in vigore dal 16 dicembre 1990. Vedi, anche, l'art. 5, L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669).