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1815 c.c.: Interessi.
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 7 marzo 1996, n. 108. Vedi l'art. 185 disp. att. c.c.