Decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario alla
Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (1) (2) (3) (4).
(1)
Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad
ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata,
contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento
alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1,
d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente
contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate
si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti
risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa
previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati
dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte
le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18
dicembre 1997, n. 472).
(2)
Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del
pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato
decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite
al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio
del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha
provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del
pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora
il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative
alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni
pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le
funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion
fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa
tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere
del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative
è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora
il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti
di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di
attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un
suo delegato.
(3)
Vedi d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il T.U. delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria. Vedi, inoltre, d.lg.
10 marzo 1998, n. 43, di adeguamento dell'ordinamento nazionale
alle disposizioni del trattato CE in materia di politica monetaria
e di Sistema europeo delle banche centrali.
(4)
A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale
o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento
si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere
dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa
in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo
il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del
Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato
espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando
i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(5)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 5, D.Lgs. 26 agosto
1998, n. 319.
Preambolo
Articolo 1
Definizioni.
1.
Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a)
«autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia;
b)
«banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività
bancaria;
c)
«CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio;
d)
«CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
d-bis)
«COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione
(1);
e)
«ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
f)
«UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g)
«Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità Europea;
h)
«Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità
Europea;
i)
«legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267;
l)
«autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra
le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento,
sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle
imprese di assicurazione e sui mercati finanziari (1);
m)
«Ministro dell'economia e delle finanze» indica il Ministro dell'economia
e delle finanze (1).
2.
Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a)
«banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b)
«banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c)
«banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato
extracomunitario;
d)
«banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali
in Italia di banche extracomunitarie;
e)
«succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità
giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto
o in parte, l'attività della banca;
f)
«attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1)
raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2)
operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al
consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il «forfaiting»);
3)
leasing finanziario;
4)
servizi di pagamento;
5)
emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito,
«travellers cheques», lettere di credito);
6)
rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7)
operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
-
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati
di deposito, ecc.);
-
cambi;
-
strumenti finanziari a termine e opzioni;
-
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
-
valori mobiliari;
8)
partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi
connessi;
9)
consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di
strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza
e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10)
servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11)
gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12)
custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13)
servizi di informazione commerciale;
14)
locazione di cassette di sicurezza;
15)
altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte
dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato
alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle
Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g)
«intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 106;
h)
«stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano
o estero che:
1)
controlla la banca;
2)
è controllato dalla banca;
3)
è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4)
partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20%
del capitale con diritto di voto;
5)
è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale
con diritto di voto.
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle
banche, che emettono moneta elettronica; (2)
h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario rappresentato
da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato
su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi
di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato
come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente; (2)
h-quater)
'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari
che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile (3);
h-quinquies)
'partecipazioni rilevanti': le partecipazioni che comportano il
controllo della società e le partecipazioni individuate dalla
Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR, con
riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto
dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla società (3).
3.
La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità
delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami
prevista dal comma 2, lettera h), al fine
di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza (4).
3-bis.
Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo
amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio
di gestione ed ai suoi componenti (5).
3-ter.
Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo
che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio
di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti (5) (6).
(1)
Lettera aggiunta dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2)
Lettera aggiunta dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
(3)
Lettera aggiunta dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 9.1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
(6)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
2
Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio.
1.
Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha
l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal
presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR è composto
dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, dal
Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro per il coordinamento
delle politiche agricole, alimentari e forestali [ora per le politiche
agricole e forestali], dal Ministro delle finanze, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro
dei lavori pubblici e dal Ministro per le politiche comunitarie.
Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia (1).
2.
Il presidente può invitare altri ministri a intervenire a singole
riunioni.
3.
Il CICR è validamente costituito con la presenza della maggioranza
dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
4.
Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione
e il proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni
il CICR si avvale della Banca d'Italia (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
3
Ministro
dell'economia e delle finanze.
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con decreto i
provvedimenti di sua competenza previsti dal presente decreto
legislativo e ha facoltà di sottoporli preventivamente al CICR.
2.
In caso di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze sostituisce
il CICR. Dei provvedimenti assunti è data notizia al CICR nella
prima riunione successiva, che deve essere convocata entro trenta
giorni (1).
(1)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
4
Banca
d'Italia.
1.
La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR
previste nei titoli II e III e nell'art. 107. La Banca d'Italia,
inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di
sua competenza.
2.
La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi
e i criteri dell'attività di vigilanza.
3.
La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da
disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua
il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni
e pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990,
n. 241, intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia
i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti
da dette disposizioni.
4.
La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività
di vigilanza.
Articolo
5
Finalità
e destinatari della vigilanza.
1.
Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse
attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla
sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità
complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario
nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2.
La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi
bancari e degli intermediari finanziari.
3.
Le autorità creditizie esercitano altresì gli altri poteri a esse
attribuiti dalla legge.
Articolo
6
Rapporti
con il diritto comunitario.
1.
Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in
armonia con le disposizioni comunitarie, applicano i regolamenti
e le decisioni della Comunità europea e provvedono in merito alle
raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
Articolo
7
Segreto
d'ufficio e collaborazione tra autorità.
1.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca
d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti
da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente
del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini,
o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente (1).
2.
I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate,
anche quando assumano la veste di reati.
3.
I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto d'ufficio.
4.
Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla
Banca d'Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5.
La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e l'UIC collaborano
tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio (2).
6.
La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorità competenti degli Stati comunitari, al fine di
agevolare le rispettive funzioni. Le informazioni ricevute dalla
Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorità italiane
competenti, salvo diniego dell'autorità dello Stato comunitario
che ha fornito le informazioni (2).
7.
Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi
di riservatezza, la Banca d'Italia può scambiare informazioni
preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità
competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che la
Banca d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorità
che le hanno fornite (2).
8.
La Banca d'Italia può scambiare informazioni con autorità amministrative
o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali
di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie
in Italia, nonché relativi a soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata. Nei rapporti con le autorità extracomunitarie
lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma
7 (2).
9.
La Banca d'Italia può comunicare ai sistemi di garanzia italiani
e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli esteri
informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento
dei sistemi stessi (2).
10.
Nel rispetto delle condizioni previste dalle direttive comunitarie
applicabili alle banche, la Banca d'Italia può scambiare informazioni
con altre autorità e soggetti esteri indicati dalle direttive
medesime (2) (3).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2)
I commi da 5 a 10 così sostituiscono gli originari commi da
5 a 9, 9-bis, aggiunto dall'art. 1, d.lg. 4 dicembre 1996, n.
659, e 10, per effetto dell'art. 2, d.lg. 4 agosto 1999, n.
333.
(3)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
8
Pubblicazione
di provvedimenti e di dati statistici.
1.
La Banca d'Italia pubblica un Bollettino contenente i provvedimenti
di carattere generale emanati dalle autorità creditizie nonché
altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti
a vigilanza. I provvedimenti sono pubblicati entro il secondo
mese successivo a quello della loro adozione.
2.
Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del
Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente
decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I provvedimenti di
carattere generale della Banca d'Italia sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche
a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3.
La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi
ai soggetti sottoposti a vigilanza (1).
(1)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
9
Reclamo
al CICR.
1.
Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia nell'esercizio
dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente decreto
legislativo è ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia
interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla
pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199.
2.
Il reclamo è deciso dal CICR previa consultazione delle associazioni
di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel caso in
cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse
generale per la categoria.
3.
Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,
le modalità per la consultazione prevista dal comma 2.
Capo
I
NOZIONE
DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
Articolo
10
Attività
bancaria.
1.
La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito
costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
2.
L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
3.
Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra
attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna,
nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve
di attività previste dalla legge.
Articolo
11
Raccolta
del risparmio.
1.
Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio
l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma
di depositi sia sotto altra forma.
2.
La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti
diversi dalle banche (1).
2-bis.
Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione
di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica. (2)
3.
Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività
ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in
base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico
quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione
di rapporti societari o di lavoro (3).
4.
Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a)
agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali
aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali
ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti
nazionali degli Stati comunitari;
b)
agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da
speciali disposizioni del diritto italiano;
c)
alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile
mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d)
alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla
legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (4).
4-bis.
Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti
finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce
raccolta del risparmio (5).
4-ter.
Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione
e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB,
può determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi
dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico
(6).
4-quater.
Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria,
stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto
dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti che
esercitano nei confronti del pubblico attività di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma (6).
4-quinquies.
A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali,
che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della
società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti
finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti
patrimoniali stabiliti dalle competenti autorità di vigilanza
(6).
5.
Nei casi previsti dal comma 4, lettere c)
e d), sono comunque precluse la raccolta
di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione
od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata
(7).
(1)
Il divieto di cui al presente comma non si applica alle società
cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari
(art. 58, comma 1, l. 23 dicembre 1998, n. 448).
(2)
Comma aggiunto dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(4)
Il presente comma, già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio
1996, n. 415 e dall'art. 2 D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, è stato
poi così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.
6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(5)
Il presente comma, aggiunto dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996,
n. 415 e modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342,
è stato poi così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n.
37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo
6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
(7)
Comma prima sostituito dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996,
n. 415, poi modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
342 ed infine così sostituito dall'art. 9.2, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n.
37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo
6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
12
Obbligazioni
e titoli di deposito emessi dalle banche.
1.
Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni,
anche convertibili, nominative o al portatore.
2.
(Omissis) (1).
3.
L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo;
non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma,
n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418
e 2419 del codice civile (2).
4.
Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano
le norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412 (3).
4-bis.
I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari assoggettati
alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice civile
(4).
5.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
disciplina l'emissione da parte delle banche delle obbligazioni
non convertibili o convertibili in titoli di altre società nonché
degli strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni (2).
6.
Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al
portatore. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR, può disciplinarne le modalità di emissione.
7.
La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche
di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa
autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono
avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
(1)
Comma abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3)
Il presente comma, già modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio
1996, n. 415, è stato poi così sostituito dall'art. 9.3, D.Lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo
6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 9.3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
AUTORIZZAZIONE
ALL'ATTIVITÀ BANCARIA, SUCCURSALI E LIBERA PRESTAZIONE DI
SERVIZI
Articolo
13
Albo.
1.
La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate
in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2.
Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione
nell'albo.
Articolo
14
Autorizzazione
all'attività bancaria.
1.
La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano
le seguenti condizioni:
a)
sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa
per azioni a responsabilità limitata;
a-bis)
la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio
della Repubblica (1);
b)
il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato
dalla Banca d'Italia;
c)
venga presentato un programma concernente l'attività iniziale,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d)
i titolari di partecipazioni rilevanti abbiano i requisiti di
onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19
(2);
e)
i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità
ed indipendenza indicati nell'articolo 26 (2);
f)
non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza
e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio
delle funzioni di vigilanza (1).
2.
La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la
sana e prudente gestione.
2-bis.
La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e
le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata
non abbia iniziato l'esercizio dell'attività (3).
3.
Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
4.
Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca
extracomunitaria è autorizzato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata
al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1,
lettere b), c) ed e). L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche
conto della condizione di reciprocità (4).
(1)
Lettera aggiunta dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2)
Lettera così sostituita dall'art. 9.4, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(4)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
15
Succursali.
1.
Le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica e degli altri Stati comunitari. La Banca d'Italia
può vietare lo stabilimento di una nuova succursale per motivi
attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della
situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca.
2.
Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3.
Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio
della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione
alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato
di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi
dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorità
competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni
alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio
dell'attività della succursale.
4.
Le banche extracomunitarie già operanti nel territorio della Repubblica
con una succursale possono stabilire altre succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
5.
La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB
delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e dell'apertura
di succursali all'estero da parte di banche italiane.
Articolo
16
Libera
prestazione di servizi.
1.
Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo
riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali,
nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2.
Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario
senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
3.
Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste
dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali
dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente
dello Stato di appartenenza.
4.
Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata
sentita la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione
mobiliare (1).
5.
La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB
delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione
all'estero di servizi da parte di banche italiane.
(1)
Comma così modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Articolo
17
Attività
non ammesse al mutuo riconoscimento.
1.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento
comunque effettuato da parte di banche comunitarie nel territorio
della Repubblica.
Articolo
18
Società
finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento.
1.
Le disposizioni dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 16, comma 1,
si applicano anche alle società finanziarie con sede legale in
Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la
partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane
e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2.
Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3,
si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle
società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario
quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più
banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3.
La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le
società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei
commi 1 e 2.
4.
Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi
dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art.
54, commi 1, 2 e 3.
5.
Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi
del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art.
79.
PARTECIPAZIONI
AL CAPITALE DELLE BANCHE
Articolo
19
Autorizzazioni.
1.
La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi
titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso
l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque effettuata
quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote già possedute,
una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della
banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.
2.
La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle
partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei
limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti,
quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa.
3.
L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione
del controllo di una società che detiene le partecipazioni di
cui al medesimo comma.
4.
La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione
quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano
o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
stesse.
5.
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni
atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione
può essere sospesa o revocata.
6.
I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono
in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari
nè finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni
quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta
sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque,
il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua
i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
7.
La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di
accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente,
in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione
di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori
o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale
da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.
8.
Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni
di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione
al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale
il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.
9.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni attuative del presente articolo (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9.5, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
20
Obblighi
di comunicazione.
1.
Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca
ne dà comunicazione alla Banca d'Italia ed alla banca. Le variazioni
della partecipazione sono comunicate quando superano la misura
stabilita dalla Banca d'Italia (1).
2.
Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi
forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare
l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa,
o in una società che la controlla deve essere comunicato alla
Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti
della banca o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque
giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta,
dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano
l'esistenza. Quando dall'accordo derivi una concertazione del
voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca,
la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti
all'accordo stesso (2).
3.
La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle
comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi
in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso
dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina
altresì le modalità delle comunicazioni previste dal comma 2 (2).
4.
La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi
indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti
comunque interessati.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9.6, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
21
Richiesta
di informazioni.
1.
La Banca d'Italia può richiedere alle banche ed alle società ed
agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle
banche medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni
secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni
ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2.
La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle
società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione
dei soggetti controllanti.
3.
Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni
in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia,
se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.
4.
Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste
anche a soggetti stranieri.
5.
La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano
società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9.7, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
22
Partecipazioni
indirette.
1.
Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo
si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute
per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o
per interposta persona (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9.8, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
23
Nozione
di controllo.
1.
Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2.
Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti
situazioni:
1)
esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto
di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del
consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza
dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di
cui agli articoli 2364 e 2364-bis del
codice civile;
2)
possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la
revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione
o del consiglio di sorveglianza;
3)
sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario
ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a)
la trasmissione degli utili o delle perdite;
b)
il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c)
l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dalle partecipazioni possedute;
d)
l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base
alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli
amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza
o dei dirigenti delle imprese;
4)
assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione
degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9.9, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004. Vedi, ora, l'art. 33 del
testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
Articolo
24
Sospensione
del diritto di voto, obbligo di alienazione.
1.
Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti
che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni
per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano
state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti
di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni
per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'articolo
20.
2.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo
le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta
anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data
della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione
o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto
di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
3.
Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo
19 non sono state ottenute o sono state revocate, nonché quelle
possedute in violazione dell'articolo 19, comma 6, devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. Per le
partecipazioni possedute in violazione dell'articolo 19, comma
6, in caso di inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale,
su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle partecipazioni
stesse (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9.10, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
REQUISITI
DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ
Articolo
25
Requisiti
di onorabilità dei partecipanti.
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità
dei titolari di partecipazioni rilevanti (1).
2.
Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia
e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione
del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni
possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie
o per interposta persona.
3.
In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite.
In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto,
adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del
codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione
ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese,
entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo
a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per
le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4.
Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei
soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate
entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia (2).
(1)
Vedi il regolamento approvato con D.M. 18 marzo 1998, n. 144.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 9.11, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
26
Requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali
(1).
1.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza stabiliti con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (2).
2.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso
di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia (3).
2-bis.
Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal
codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma
2 (4).
3.
Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano
la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione
è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2 (5).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004. Vedi, inoltre, il regolamento
approvato con D.M. 18 marzo 1998, n. 161.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 9.12, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
(5)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
27
Incompatibilità.
1.
Il CICR può disciplinare l'assunzione di cariche amministrative
presso le banche da parte di dipendenti delle amministrazioni
dello Stato. Resta ferma l'applicazionedell'art.
26.
Articolo
28
Norme
applicabili.
1.
L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative
è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo
disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo.
2.
Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non
si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti
all'autorità governativa dal codice civile.
2-bis.
Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono
considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito
cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall'articolo
2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente
con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente decreto
(1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 9.13, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
29
Norme
generali.
1.
Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa
per azioni a responsabilità limitata.
2.
Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due
euro. (1)
3.
La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente
all'assemblea dei soci.
4.
Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
(1)
Comma sostituito dall' art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213,
a decorrere dal 1º gennaio 2002.
La
presente nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1º
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale
espresso in euro. Vedi, anche, art. 145, comma 80, l. 23 dicembre
2000, n. 388.
Articolo
30
Soci.
1.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
2.
Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento
del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di
tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto.
Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla
contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali
maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti
dalla banca.
3.
Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi
di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono
i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4.
Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere
reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta
in liquidazione.
5.
Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle
domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo
all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo
spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione
è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione
deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri
si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta (1).
6.
Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto
patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto
disposto dal comma 2.
(1)
Comma così modificato dall'art. 4, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Articolo
31
Trasformazioni
e fusioni.
1.
La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze
di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione
del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in
società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte
banche popolari e da cui risultino società per azioni.
2.
Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione
all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il
diritto di recesso dei soci.
3.
Si applicano l'art. 56, comma 2, e l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
Articolo
32
Utili.
1.
Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento
degli utili netti annuali a riserva legale.
2.
La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve,
ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita
ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza.
BANCHE
DI CREDITO COOPERATIVO
Articolo
33
Norme
generali.
1.
Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società
cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
2.
La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».
3.
La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta esclusivamente
all'assemblea dei soci.
4.
Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore
a venticinque euro né superiore a cinquecento.(1)
(1)
Comma sostituito dall'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213,
a decorrere dal 1º gennaio 2002.
La
presente nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1º
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale
espresso in euro.
Articolo
34
Soci.
1.
Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo
non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca,
la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in
caso contrario, la banca è posta in liquidazione.
2.
Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario
risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità
nel territorio di competenza della banca stessa.
3.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
4.
Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo
superi cinquantamila euro. (1)
5.
(Omissis) (2).
6.
Si applica l'articolo 30, comma 5 (3).
(1)Comma
sostituito dall'art. 4, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213, a decorrere
dal 1º gennaio 2002.
La
presente nuova disposizione si applica, comunque, fin dal 1º
gennaio 1999, alle società che si costituiscono con capitale
espresso in euro.
(2)
Comma abrogato dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 5, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Articolo
35
Operatività.
1.
Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente
a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi
determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività
prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora
sussistano ragioni di stabilità.
2.
Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni
di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate
sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.
Articolo
36
Fusioni.
1.
La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora
sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito
cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche
popolari o banche costituite in forma di società per azioni.
2.
Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste
dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione
all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il
diritto di recesso dei soci.
3.
Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
Articolo
37
Utili.
1.
Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta
per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalità previste dalla legge.
3.
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti
e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata
ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a
fini di beneficenza o mutualità.
NORME
RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
Sezione
I
CREDITO
FONDIARIO E ALLE OPERE PUBBLICHE
Articolo
38
Nozione
di credito fondiario.
1.
Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da
ipoteca di primo grado su immobili.
2.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo
in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere
da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza
di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione
dei finanziamenti.
Articolo
39
Ipoteche.
1.
Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere
domicilio presso la propria sede.
2.
Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro
formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri
immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario
del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa,
l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione
degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta
fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante
dall'annotazione stessa.
3.
Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di
indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza
dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione
di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente
se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione.
4.
Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate
a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni
prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti
effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
5.
I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del
debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale
della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere
la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando,
dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme
ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia
sufficiente ai sensi dell'art. 38.
6.
In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore e il
terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione
del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento
dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari
annota la suddivisione e il frazionamento a margine dell'iscrizione
presa.
7.
Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari,
nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti
e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano
come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari
e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla
metà.
Articolo
40
Estinzione
anticipata e risoluzione del contratto.
1.
I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto
o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente
un compenso omnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente
stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso,
secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire
la trasparenza delle condizioni (1).
2.
La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto
il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato
pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo
giorno dalla scadenza della rata.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 6, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Vedi, anche, il comma 2 del citato art, 6, d.lg. 342/1999.
Articolo
41
Procedimento
esecutivo.
1.
Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari
è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale
esecutivo.
2.
L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti
fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo
la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà
di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione,
eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla
banca, viene attribuita al fallimento.
3.
Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e
il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le
rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese
di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito
vantato.
4.
Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione,
il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che
l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi
della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista
dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo
corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario
o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine
stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587
del codice di procedura civile.
5.
L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione
del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato
dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché
entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice
di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione
paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario
è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute,
gli accessori e le spese.
6.
Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto
di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione
del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura
civile.
Articolo
42
Nozione
di credito alle opere pubbliche.
1.
Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione,
da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di
finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche
o di impianti di pubblica utilità.
2.
Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di soggetti
privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità
deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica amministrazione.
3.
I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'art. 46.
4.
Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,
si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le
operazioni di credito fondiario.
CREDITO
AGRARIO E PESCHERECCIO
Articolo
43
Nozione.
1.
Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche
nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
2.
Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte
di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e
acquacoltura, nonché a quelle a esse connesse o collaterali.
3.
Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR.
4.
Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono
essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale
agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale
pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie
che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata.
La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni
effetto di legge alla cambiale ordinaria.
Articolo
44
Garanzie.
1.
I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio,
anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
2.
I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di
credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti
beni mobili dell'impresa finanziata:
a)
frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b)
bestiame, merci, scorte, materie prime macchine, attrezzi e altri
beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c)
crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere a) e b).
3.
Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo
ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero
2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4.
In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano
i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può, su istanza
della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne
l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi
dell'articolo 1515 del codice civile.
5.
Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio
siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina
prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di
credito fondiario (1).
(1)
Articolo, da ultimo, così sostituito dall'art. 7, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
Articolo
45
Fondo
interbancario di garanzia.
1.
Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla
garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente
personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali,
individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina
i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità
delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.
3.
L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati
dallo statuto, approvato con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.
4.
Presso il Fondo è operante la Sezione speciale prevista dall'art.
21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale
e amministrativa. Alla Sezione si applicano le disposizioni dei
commi 2 e 3 (1).
5.
Presso il Fondo è altresì operante una Sezione di garanzia per
il credito peschereccio, avente personalità giuridica con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla Sezione si applicano
le disposizioni dei commi 2 e 3 (2).
(1)
Con D.M. 30 luglio 2003, n. 283 è stato adottato il regolamento
concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia
di cui al presente comma.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
46
Finanziamenti
alle imprese: costituzione di privilegi.
1.
La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale
su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa,
non iscritti nei pubblici registri. Il privilegio può avere a
oggetto:
a)
impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali;
b)
materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti
finiti, frutti, bestiame e merci;
c)
beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d)
crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere precedenti (1).
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti
sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice,
il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare
e le condizioni del finanziamento nonché la somma di denaro per
la quale il privilegio viene assunto.
3.
L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma,
del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del
luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo
ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio
(1).
4.
Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado
indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non
pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data
certa anteriore a quella della trascrizione.
5.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello
stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi
in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti
del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6.
Gli onorari notarili sono ridotti alla metà (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 8, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Articolo
47
Finanziamenti
agevolati e gestione di fondi pubblici.
1.
Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi
previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano
regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente
e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in
via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le
disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle
relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di procedura.
2.
L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione
creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi
a essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra
l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa prescelte.
I contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto
di interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per
proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti
organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in
materia agevolativa e separate contabilità. I contratti determinano
altresì i compensi e i rimborsi spettanti alle banche.
3.
I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca
alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione
è tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per
disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di contributi
relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi contratti
sono approvati dall'amministrazione pubblica competente (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 9, d.lg. 342/1999.
Articolo
48
Credito
su pegno.
1.
Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno
di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745,
e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie
strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 10, d.lg. 4 agosto 1999,
n. 342. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 10, d.lg. 342/1999.
ASSEGNI
CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
Articolo
49
Assegni
circolari.
1.
La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli assegni
circolari nonché di altri assegni a essi assimilabili o equiparabili.
Il provvedimento di autorizzazione è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
determina la misura, la composizione e le modalità per il versamento
della cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire
presso la medesima Banca d'Italia a fronte della circolazione
degli assegni indicati nel comma 1.
Articolo
50
Decreto
ingiuntivo.
1.
La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione
previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in
base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili
da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì
dichiarare che il credito è vero e liquido.
Articolo
51
Vigilanza
informativa.
1.
Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro
dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con
le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
Articolo
52
Comunicazioni
del collegio sindacale e dei soggetti incaricati del controllo dei
conti (1).
1.
Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia
di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio
dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella
gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti
l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente
dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo
che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri
(2).
2.
Il soggetto incaricato della revisione o del controllo contabile
comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti,
rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire
una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria
ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare
un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione
di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto
invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto
(2).
2-bis.
Lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che
il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale (3).
3.
I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che
esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano
le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo
23 (2).
4.
La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per la trasmissione
delle informazioni previste dai commi 1 e 2 (4).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 11, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 9.14, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
(4)
Articolo così sostituito dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998,
n. 58, a decorrere dal 1º luglio 1998.
Articolo
53
Vigilanza
regolamentare.
1.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
a)
l'adeguatezza patrimoniale;
b)
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c)
le partecipazioni detenibili;
d)
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2.
Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
3.
La Banca d'Italia può:
a)
convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche
per esaminare la situazione delle stesse;
b)
ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche,
fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c)
procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato
a quanto previsto dalla lettera b);
d)
adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma
1.
4.
Le banche devono rispettare, per la concessione di credito in
favore di soggetti a loro collegati o che in esse detengono una
partecipazione rilevante, i limiti indicati dalla Banca d'Italia,
in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati
con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e alla partecipazione
in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito. Il CICR
disciplina i conflitti di interesse tra le banche e chi detiene
una partecipazione rilevante, relativi alle altre attività bancarie
(1).
(1)
Comma così modificato dall'art. 9.15, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
54
Vigilanza
ispettiva.
1.
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e
richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari.
2.
La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno
Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali
di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero
concordare altre modalità delle verifiche.
3.
Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato
la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone
da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della
Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità
competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia
può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare
altre modalità delle verifiche.
4.
A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare
con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità
per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi
territori.
5.
La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute
ai sensi del comma 3.
Articolo
55
Controlli
sulle succursali in Italia di banche comunitarie.
1.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
esercita controlli sulle succursali di banche comunitarie nel
territorio della Repubblica.
Articolo
56
Modificazioni
statutarie.
1.
La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle
banche non contrastino con una sana e prudente gestione (1).
2.
Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro
delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal comma
1.
(1)
Vedi, anche, l'art. 4, comma 14, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
Articolo
57
Fusioni
e scissioni.
1.
La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali
prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di
una sana e prudente gestione. È fatta salva l'applicazione delle
disposizioni previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356.
2.
Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese
del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare
che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti
l'autorizzazione di cui al comma 1 (1).
3.
Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice civile
è ridotto a quindici giorni.
4.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate
o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre
banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di nuove
banche ovvero di banche scisse conservano la loro validità e il
loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, a
favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento
per scissione.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.16, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
58
Cessione
di rapporti giuridici (1).
1.
La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili
in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di
maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia.
2.
La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire
forme integrative di pubblicità (2).
3.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate
o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni
nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto
di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la
loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili
le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste
per i crediti ceduti (3).
4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art.
1264 del codice civile.
5.
I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti
pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal
cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via
esclusiva.
6.
Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti
dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso
la responsabilità del cedente.
7.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo
65 e in favore degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 (4).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 9.17, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 12, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
VIGILANZA
SU BASE CONSOLIDATA
Articolo
59
Definizioni.
1.
Ai fini del presente capo:
a)
il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art. 23, comma
2;
b)
per «società finanziarie» si intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni
aventi le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in conformità
delle delibere del CICR; una o più delle attività previste dall'art.
1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attività finanziarie
previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera;
c)
per «società strumentali» si intendono le società che esercitano,
in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario
dell'attività delle società del gruppo, comprese quelle di gestione
di immobili e di servizi anche informatici (1).
(1)
Vedi art. 6, l. 13 maggio 1999, n. 133.
Articolo
60
Composizione.
1.
Il gruppo bancario è composto alternativamente:
a)
dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie
e strumentali da questa controllate;
b)
dalla società finanziaria capogruppo e dalle società bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'ambito
del gruppo abbia rilevanza la componente bancaria, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni
del CICR.
Articolo
61
Capogruppo.
1.
Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede
legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti
il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da
un'altra banca italiana o da un'altra società finanziaria con
sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo
ai sensi del comma 2.
2.
La società finanziaria è considerata capogruppo quando nell'insieme
delle società da essa controllate abbiano rilevanza determinante,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità delle
deliberazioni del CICR, quelle bancarie, finanziarie e strumentali.
3.
Ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria,
la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal
presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della
capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione
sana e prudente del gruppo stesso.
4.
La capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e di
coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse
della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del
gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione
delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto
delle norme sulla vigilanza consolidata.
5.
Alla società finanziaria capogruppo si applica l'articolo 52 (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.18, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
62
Requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza (1).
1.
Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano
le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità
e indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime
funzioni presso le banche (2).
(1)
Rubrica così modificata dall'art. 9.19, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9.19, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
63
Partecipazioni.
1.
In materia di partecipazioni in società finanziarie capogruppo
si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.
2.
Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario
e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti
alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo 21 (1).
(1)
Il presente articolo, già modificato dall'art. 13, D.Lgs. 4
agosto 1999, n. 342, è stato poi così sostituito dall'art. 9.20,
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6
febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria
di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 37 del
2004.
Articolo
64
Albo.
1.
Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2.
La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo
bancario e la sua composizione aggiornata.
3.
La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza
di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare
la composizione del gruppo bancario anche in difformità da quanto
comunicato dalla capogruppo.
4.
Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5.
La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta
e all'aggiornamento dell'albo.
AMBITO
ED ESERCIZIO DELLA VIGILANZA
Articolo
65
Soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata.
1.
La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei
confronti dei seguenti soggetti:
a)
società appartenenti a un gruppo bancario;
b)
società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno
per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da
una singola banca;
c)
società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un
gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica
che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d)
società finanziarie, aventi sede legale in un altro Stato comunitario,
che controllano una capogruppo o una singola banca italiana, sempreché
tali società siano incluse nella vigilanza consolidata di competenza
della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 69;
e)
società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dai soggetti
di cui alla lettera d);
f)
società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno
per il 20%, anche congiuntamente, dai soggetti indicati nelle
lettere d) ed e);
g)
società finanziarie, diverse dalla capogruppo e dalle società
indicate nella lettera d), che controllano almeno una banca;
h)
società, diverse da quelle bancarie e finanziarie, che, fermo
restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6, controllano almeno
una banca;
i)
società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società
appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nelle
lettere d), e), g) e h) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione
di controllo.
2.
Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in
tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.
Articolo
66
Vigilanza
informativa.
1.
Al fine di realizzare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a f)
del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati nonché ogni altra informazione utile. La Banca
d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere
g), h) e i) del comma 1 dell'articolo citato le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2.
La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione
delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma
1.
3.
La Banca d'Italia può richiedere la certificazione del bilancio
ai soggetti indicati nelle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art.
65.
4.
Le società indicate nell'art. 65, aventi sede legale in Italia,
forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni,
i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio
della vigilanza consolidata.
5.
Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza
degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati
dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della
vigilanza consolidata.
Articolo
67
Vigilanza
regolamentare.
1.
Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia,
in conformità delle deliberazioni del CICR, ha facoltà di impartire
alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare,
disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a)
l'adeguatezza patrimoniale;
b)
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c)
le partecipazioni detenibili;
d)
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
2.
Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere
che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
3.
Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la
vigilanza su base consolidata possono tener conto, anche con riferimento
alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti
indicati nelle lettere da b) a g) del comma 1 dell'art. 65.
Articolo
68
Vigilanza
ispettiva.
1.
A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e
richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare
l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.
2.
La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno
Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti
indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato,
ovvero concordare altre modalità delle verifiche.
3.
La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri
Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso
le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti.
La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata
dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore
o da un esperto (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 14, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
Articolo
69
Collaborazione
tra autorità.
1.
La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza
di altri Stati comunitari forme di collaborazione nonché la ripartizione
dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio
della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti
in più Paesi.
Capo
I
Sezione
I
AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
Articolo
70
Provvedimento.
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi
con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:
a)
risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
che regolano l'attività della banca;
b)
siano previste gravi perdite del patrimonio;
c)
lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi
amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.
2.
Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli
indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento
di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'art.
72, comma 6 (1).
3.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari straordinari
agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento
ai sensi dell'art. 73 (2).
4.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(1).
5.
L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione
del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda
un termine più breve o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura
anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata,
per un periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1; si applicano in quanto compatibili i commi
3 e 4 (1).
6.
La Banca d'Italia può disporre proroghe non superiori a due mesi
del termine della procedura, anche se prorogato ai sensi del comma
5, per gli adempimenti connessi alla chiusura della procedura
quando le relative modalità di esecuzione siano state già approvate
dalla medesima Banca d'Italia (1).
7.
Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare
e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto
che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione
dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione
che possono arrecare danno alla banca o ad una o più società controllate,
l'organo con funzioni di controllo od i soci che il codice civile
abilita a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare
i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato
(3) (4).
(1)
Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre
2003, n. 398.
(2)
Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996, n.
415. Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30
dicembre 2003, n. 398.
(3) Comma così sostituito dall'art. 9.21, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n.
37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo
6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
(4)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
71
Organi
della procedura.
1.
La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici
giorni dalla data del decreto previsto dall'art. 70, comma 1,
nomina:
a)
uno o più commissari straordinari;
b)
un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2.
Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina
del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro
quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura
e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione
nel registro delle imprese (1).
3.
La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri
del comitato di sorveglianza.
4.
Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato
di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base
ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca
sottoposta alla procedura.
5.
La Banca d'Italia, fino all'insediamento degli organi straordinari,
può nominare commissario provvisorio un proprio funzionario, che
assume i medesimi poteri attribuiti ai commissari straordinari.
Si applicano gli articoli 70, comma 3, e 72, comma 9.
6.
Agli organi della procedura si applicano i requisiti di onorabilità
stabiliti ai sensi dell'articolo 26 (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.22, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 15, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Articolo
72
Poteri
e funzionamento degli organi straordinari.
1.
I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione
della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale,
a rimuovere le irregolarità ed a promuovere le soluzioni utili
nell'interesse dei depositanti. Le disposizioni del codice civile,
statutarie o convenzionali relative ai poteri di controllo dei
titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari.
In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari, i soci
non possono richiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione
delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque
attuative di provvedimenti della Banca d'Italia. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (1).
2.
Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo
e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente
sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia (2).
3.
Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento
degli stessi ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 2, e cessano con
il passaggio delle consegne agli organi subentranti (3).
4.
La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai
membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele
e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi
straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza
delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono opponibili
ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza (4).
5.
L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri
dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato del
controllo contabile o della revisione, spetta ai commissari straordinari,
sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della
Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria
proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca
d'Italia in merito alle stesse (1).
5-bis.
Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il comitato
di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per
la durata della procedura stessa (5).
6.
I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'art. 70,
comma 2. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai
commissari e non è modificabile dall'organo convocato (4).
7.
Quando i commissari siano più di uno, essi decidono a maggioranza
dei componenti in carica e i loro poteri di rappresentanza sono
validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi.
È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie
di operazioni, a uno o più commissari (4).
8.
Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti
in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente.
9.
Le azioni civili contro i commissari e i membri del comitato di
sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico
sono promosse previa autorizzazione della Banca d'Italia (4).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004. Vedi, ora, l'art. 39 del
testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3) Comma così modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996,
n. 415. Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R.
30 dicembre 2003, n. 398.
(4) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30
dicembre 2003, n. 398.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 9.23, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004. Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico
di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.
Articolo
73
Adempimenti
iniziali.
1.
I commissari straordinari si insediano prendono in consegna l'azienda
dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo
verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle
operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza
(1).
2.
Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi
disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione
delle consegne, i commissari provvedono d'autorità a insediarsi,
con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento
della forza pubblica.
3.
Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed esegue
le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalità indicate
nei commi 1 e 2.
4.
Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente
all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato,
i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione
sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla base
delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da
un rapporto del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni
distribuzione di utili (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 9.24, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
74
Sospensione
dei pagamenti.
1.
Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, al fine
di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca
ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi
ai servizi previsti dal D.Lgs. di recepimento della direttiva
93/22/CEE. Il provvedimento è assunto sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia che può emanare disposizioni
per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha luogo per un
periodo non superiore a un mese, prorogabile eventualmente, con
le stesse formalità, per altri due mesi.
2.
Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi
o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni
della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti. Durante
lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili
o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della banca,
se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori
all'inizio del periodo di sospensione.
3.
La sospensione non costituisce stato d'insolvenza (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
75
Adempimenti
finali.
1.
I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine
delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività
svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia
cura che della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia
data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2.
La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione
straordinaria è protratta a ogni effetto di legge fino al termine
della procedura. I commissari redigono il bilancio che viene presentato
per l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla
chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi
di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai
commissari costituisce un unico periodo d'imposta. Entro un mese
dall'approvazione della Banca d'Italia, gli organi subentrati
ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa
a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
3.
I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono
perché siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione ordinaria.
Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari
secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1 (1).
(1) Vedi, ora, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30
dicembre 2003, n. 398.
Articolo
76
Gestione
provvisoria.
1.
La Banca d'Italia, fatto salvo quanto stabilito negli articoli
precedenti, può disporre, nei casi indicati nell'articolo 70,
comma 1, e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, che
uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione della
banca. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo
sono frattanto sospese. Possono essere nominati commissari anche
funzionari della Banca d'Italia. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali (1).
2.
La gestione provvisoria non può avere una durata superiore a due
mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi
2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75,
comma 1.
3.
Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento
degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art.
70, comma 1, i commissari indicati nel comma 1 assumono le attribuzioni
del commissario provvisorio previsto dall'art. 71, comma 5.
4.
Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono
in consegna l'azienda dai commissari indicati nel comma 1 secondo
le modalità previste dall'art. 73, comma 1 (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.25, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 16, d.lg. 4 agosto 1999,
n. 342.
Articolo
77
Succursali
di banche extracomunitarie.
1.
Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di banche
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i
commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono
nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
2.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente
sezione.
PROVVEDIMENTI
STRAORDINARI
Articolo
78
Banche
autorizzate in Italia.
1.
La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove
operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche
autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, per irregolarità
di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche extracomunitarie,
anche per insufficienza di fondi.
Articolo
79
Banche
comunitarie.
1.
In caso di violazione da parte di banche comunitarie delle disposizioni
relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla banca di
porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione all'autorità
competente dello Stato membro in cui la banca ha sede legale per
i provvedimenti eventualmente necessari.
2.
Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità
competente, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare
interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti
ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta le
misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere
nuove operazioni e la chiusura della succursale, dandone comunicazione
all'autorità competente.
LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA
Articolo
80
Provvedimento.
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca
d'Italia, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione
all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa
delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria
ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le
irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste
dall'art. 70 siano di eccezionale gravità.
2.
La liquidazione coatta può essere disposta, con il medesimo procedimento
indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi,
dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei
liquidatori.
3.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari liquidatori
agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento
ai sensi dell'art. 85 (1).
4.
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5.
Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli
organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni
altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste
dagli articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6.
Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione;
per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili,
le disposizioni della legge fallimentare (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
81
Organi
della procedura.
1.
La Banca d'Italia nomina:
a)
uno o più commissari liquidatori;
b)
un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che
nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2.
Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina
del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro
quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione
coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione
nel registro delle imprese (1).
3.
La Banca d'Italia può revocare o sostituire i commissari e i membri
del comitato di sorveglianza.
4.
Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti il comitato
di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base
ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.26, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
82
Accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza.
1.
Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui
essa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori, su
istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia
e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo stato di insolvenza
con sentenza in camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta
ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si
applicano le disposizioni dell'art. 195, commi primo, secondo
periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare.
2.
Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato
di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata
dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui
la banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori,
su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca
d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta
tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma
della legge fallimentare.
3.
La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista
dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203
della legge fallimentare.
Articolo
83
Effetti
del provvedimento per la banca, per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti.
1.
Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo
85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione
del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi
il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni
di beni di terzi (1).
2.
Dalla data prevista dal comma 1 si applicano gli articoli 42,
44, 45 e 66, nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione
II e sezione IV della legge fallimentare.
3.
Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione
non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi
titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto
di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente
il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Articolo
84
Poteri
e funzionamento degli organi liquidatori.
1.
I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della
banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono
alle operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2.
Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio
delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce
pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni
della Banca d'Italia.
3.
La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della
procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o
di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse
sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri
degli organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza
delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili
ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4.
I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia
una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della
banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un
rapporto del comitato di sorveglianza.
5.
L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella
dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi
e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il
soggetto incaricato del controllo contabile o della revisione,
nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente
che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
della Banca d'Italia (1).
6.
Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica
l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7.
I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con
il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi
coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto
la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione.
In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento
di singoli atti.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.27, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
85
Adempimenti
iniziali.
1.
I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda
dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria
con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una
situazione dei conti e formano quindi l'inventario (1).
2.
Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
(1)
Comma così modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Articolo
86
Accertamento
del passivo.
1.
Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le somme risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti della
banca. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali
contestazioni.
2.
Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino titolari
di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari relativi
ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in possesso della banca, nonché ai clienti aventi diritto
alle restituzioni dei detti strumenti finanziari (1).
3.
La Banca d'Italia può stabilire ulteriori forme di pubblicità
allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5.
4.
Entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori
e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare
o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i
loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi.
5.
Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di liquidazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i creditori
e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non abbiano
ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono chiedere
ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri
beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie
e l'entità dei propri diritti.
6.
I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non
oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia,
sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori
ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti
di prelazione e l'ordine degli stessi, nonché gli elenchi dei
titolari dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui è stato
negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto
alla restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi
previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono
iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo (2).
7.
Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari depositano
nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha la sede
legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori
privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2, nonché
dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato
negato il riconoscimento delle pretese.
8.
Successivamente i commissari, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato
negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la
decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello
stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
9.
Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato passivo
diventa esecutivo.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415 e poi così modificato dall'art. 17, d.lg. 4 agosto 1999,
n. 342.
(2)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 17, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
Articolo
87
Opposizioni
allo stato passivo.
1.
Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente
alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti
in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art.
86, comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte,
in tutto o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti ammessi
entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione
dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.
2.
L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede
legale.
3.
Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice istruttore
tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei tribunali
divisi in più sezioni il presidente assegna le cause a una di
esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un
unico giudice istruttore. Il giudice istruttore fissa con decreto
l'udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti
a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente
almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza
e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto
ai commissari e alle parti. L'opponente deve costituirsi almeno
cinque giorni liberi prima dell'udienza, altrimenti l'opposizione
si reputa abbandonata.
4.
Il giudice istruttore provvede all'istruzione delle varie cause
di opposizione, che rimette al collegio perché siano definite
con un'unica sentenza. Tuttavia, quando alcune opposizioni sono
mature per la decisione e altre richiedono una più lunga istruzione,
il giudice pronuncia ordinanza, con la quale separa le cause e
rimette al collegio quelle mature per la decisione.
5.
Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice
richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco
dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma 6; l'elenco
non viene messo a disposizione.
Articolo
88
Appello
e ricorso per cassazione.
1.
Contro la sentenza del tribunale può essere proposto appello,
anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla
data di notificazione della stessa. Al giudizio di appello si
applica l'art. 87, commi 4, in quanto compatibile, e 5.
2.
Il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e
decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello.
3.
Le sentenze pronunciate in ogni grado del giudizio di opposizione
sono esecutive con il passaggio in giudicato.
4.
Per quanto non espressamente previsto dalle norme contenute nell'art.
87 e nel presente articolo, al giudizio di opposizione si applicano
le disposizioni del codice di procedura civile sul processo di
cognizione.
Articolo
89
Insinuazioni
tardive.
1.
Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano esauriti
tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari di
diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano ricevuto
la comunicazione ai sensi dell'art. 86, comma 8, e non risultino
inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i
loro diritti secondo quanto previsto dall'art. 87, commi da 2
a 5, e dall'art. 88. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti
al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia
a essi imputabile (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
90
Liquidazione
dell'attivo.
1.
I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare
l'attivo.
2.
I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza
e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le
attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda nonché beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può
avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del
deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque
delle sole passività risultanti dallo stato passivo. Si applicano
le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il
cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti
dal comma 7 del medesimo articolo (1).
3.
I commissari possono, nei casi di necessità e per il miglior realizzo
dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare
l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo
le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione
dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento
degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo
83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici
preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo
articolo (2).
4.
Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi
diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre
operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.
(1)
Comma così modificato dall'art. 18, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Comma così modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
Articolo
91
Restituzioni
e riparti.
1.
I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonché degli
strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito dell'articolo
111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato.
Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura
di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione
provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa
sono equiparate alle spese indicate dall'articolo 111, comma primo,
numero 1) della legge fallimentare (1).
2.
Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio della banca
da quello dei clienti iscritti nell'apposita sezione separata
dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione dei
patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari
non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni,
i commissari procedono, ove possibile, alle restituzioni ai sensi
del comma 1 in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei
clienti è stato ammesso alla sezione separata dello stato passivo,
ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza
della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima
proporzione (2).
3.
I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato
passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi dell'articolo
111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per l'intero,
nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del
patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte
del diritto rimasto insoddisfatto nei casi previsti dal comma
2.
4.
I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
della Banca d'Italia, possono eseguire riparti e restituzioni
parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore
di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate
tutte le attività e accertate tutte le passività.
5.
Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le
restituzioni non devono pregiudicare la possibilità della definitiva
assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi
diritto.
6.
Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in
presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le
quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo,
accantonano le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti
ai riparti e alle restituzioni non effettuate a favore di ciascuno
di detti soggetti, al fine della distribuzione o della restituzione
agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti, o, in caso
contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi
diritto.
7.
Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere favorevole
del comitato di sorveglianza, e previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli
accantonamenti.
8.
La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previsti
dall'articolo 85, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli eventuali
riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le pretese
sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato passivo,
dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi dell'articolo
87, comma 1.
9.
Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo
89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che venissero
eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10.
Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti
di prelazioni sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono
non siano stati ancora alienati.
11.
Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti finanziari
gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinché gli stessi
siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio
(3).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 19, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
92
Adempimenti
finali.
1.
Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori o
dell'ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono
il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario
e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e
da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d'Italia, che
ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio;
entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione
dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie
vigenti.
2.
Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia
può stabilire forme integrative di pubblicità.
3.
Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 87, commi da 2 a 5 e dell'art. 88.
4.
Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato,
i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione
finale in conformità di quanto previsto dall'art. 91.
5.
Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono
depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la successiva
distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista
dall'art. 91, comma 7.
6.
Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione
delle società di capitali, relative alla cancellazione della società
ed al deposito dei libri sociali (1).
7.
La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento
dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli
adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura
della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura
è subordinata alla esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione
di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8.
Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione
coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione
processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai
commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse
ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi
3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto.
9.
Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del presente
decreto i commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza,
dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali
sia subentrato il cessionario (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.28, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
93
Concordato
di liquidazione.
1.
In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i
commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero
la banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare,
con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato
al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta
di concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
2.
La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta
ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali
garanzie.
3.
L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto
da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria.
In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato
non può esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti
delle rispettive quote.
4.
La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori
sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia
può stabilire altre forme di pubblicità.
5.
Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre
opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene
comunicato al commissario.
6.
Il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla
proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del
parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. La sentenza
è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme
stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione
ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si
applica l'art. 88, commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4.
7.
Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere
a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.
Articolo
94
Esecuzione
del concordato e chiusura della procedura.
1.
I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di sorveglianza,
sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive
della Banca d'Italia.
2.
Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano l'assemblea
dei soci della banca perché sia deliberata la modifica dell'oggetto
sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività
bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto
sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione
della società ed il deposito dei libri sociali previsti dalle
disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione
delle società di capitali (1).
3.
Si applicano l'art. 92, comma 5, del presente decreto legislativo
e l'art. 215 della legge fallimentare.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.29, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
95
Succursali
di banche estere.
1.
Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione
all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali
italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione
coatta amministrativa secondo le norme della presente sezione,
in quanto compatibili.
2.
Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni
previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.
SISTEMI
DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI (1)
(1)
Sezione aggiunta dall'art. 2, d.lg. 4 dicembre 1996, n. 659,
in sostituzione dell'art. 96.
Articolo
96
Soggetti
aderenti e natura dei sistemi di garanzia dei depositi.
1.
Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei
depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.
2.
Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono
aderire a un sistema di garanzia italiana al fine di integrare
la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3.
Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia
aderiscono a un sistema di garanzia italiana salvo che partecipino
a un sistema di garanzia estero equivalente.
4.
I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le risorse
finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite
dalle banche aderenti.
5.
I componenti degli organi e coloro che prestano la loro attività
nell'ambito dei sistemi di garanzia dei depositanti sono vincolati
al segreto professionale in relazione a tutte le notizie, le informazioni
e i dati in possesso dei sistemi di garanzia stessi in ragione
dell'attività istituzionale di questi ultimi (1).
(1)
Vedi epigrafe sez. IV, nota 1.
Articolo
96/bis
Interventi.
1.
I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione
coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per
le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano
aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano,
i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema
di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia
possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.
2.
I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali
comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere
la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle
banche italiane.
3.
Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti
dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi
o sotto altra forma nonché agli assegni circolari e agli altri
titoli di credito ad essi assimilabili.
4.
Sono esclusi dalla tutela:
a)
i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b)
le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò
cambiari ed operazioni in titoli;
c)
il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali
della banca;
c-bis)
gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile (1);
d)
i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia
intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis
e 648-ter del codice penale;
e)
i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali,
provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f)
i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché
i crediti delle stesse;
g)
i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59,
comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi
di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello
stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;
(2)
h)
i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti
gli organi sociali e dell'alta direzione dalla banca o della capogruppo
del gruppo bancario;
i)
i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari
di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19 (3);
l)
i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca,
a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a
deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto
accertato dai commissari liquidatori.
5.
Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può
essere inferiore a lire duecentomilioni.
6.
Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma
4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in
liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla
sezione III del presente titolo.
7.
Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore
di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato
dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali,
per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca
d'Italia stabilisce modalità e termini del rimborso dell'ammontare
residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo
ad eventuali modifiche della normativa comunitaria.
8.
I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei
confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei
limiti dei rimborsi effettuati, entro tali limiti, percepiscono
i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto
ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi (4).
(1)
Lettera aggiunta dall'art. 9.30, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.
6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Lettera modificata dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
(3)
Lettera così sostituita dall'art. 9.30, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(4)
Vedi epigrafe sez. IV, nota 1.
Articolo
96/ter
Poteri
della Banca d'Italia.
1.
La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori
e del sistema bancario:
a)
riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione
che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare
una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema
bancario;
b)
coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina
delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;
c)
disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi
di cointestazione;
d)
autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni
delle banche dai sistemi stessi;
e)
verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri
cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate
in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia
italiani;
f)
disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare
per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono
e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie
di crediti;
g)
disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti
degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali
di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiana e alla
loro esclusione dallo stesso;
h)
emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente
sezione (1).
(1)
Vedi epigrafe sez. IV, nota 1.
Articolo
96/quater
Esclusione.
1.
Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in caso
di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti
dall'adesione ai sistemi stessi.
2.
I sistemi di garanzia, previo assenso, della Banca d'Italia, cointestano
alla banca l'inadempimento, concedendo il termine di un anno per
ottemperare agli obblighi previsti nel comma 1. Decorso inutilmente
tale termine, prorogabile per un periodo non superiore a un anno,
i sistemi di garanzia, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
comunicano alla Banca l'esclusione.
3.
Sono coperti dalla garanzia i fondi acquisiti fino alla data di
ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale comunicazione
la banca esclusa dà tempestiva notizia ai depositanti secondo
le modalità indicate dalla Banca d'Italia.
4.
Le autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione all'attività
bancaria revocano la stessa al venir meno dell'adesione ai sistemi
di garanzia; resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.
5.
La procedura di esclusione non può essere avviata né proseguita
nei confronti di banche sottoposte ad amministrazione straordinaria.
LIQUIDAZIONE
VOLONTARIA (1)
(1)
Intitolazione aggiunta dall'art. 3, d.lg. 4 dicembre 1996,
n. 659.
Articolo
97
Sostituzione
degli organi della liquidazione ordinaria.
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di
liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge
con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre
la sostituzione dei liquidatori, nonché dei membri degli organi
di sorveglianza.
2.
Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità
previste dall'art. 81, comma 2.
3.
La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento
della procedura di liquidazione.
Articolo
98
Amministrazione
straordinaria.
1.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di
un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo,
capo I, sezione I.
2.
L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei
casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando:
a)
risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista
dall'art. 61, comma 4;
b)
una delle società del gruppo bancario sia stata sottoposta alla
procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del
concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura
prevista da leggi speciali, nonché quando sia stato nominato l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia
di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione
e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario
o gestionale del gruppo (1).
3.
L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno
dalla data di emanazione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, salvo che sia prescritto un termine più breve
dal decreto medesimo o che la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura
anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata
per un periodo non superiore a un anno.
4.
I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o
sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del
gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali
che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica
al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria
della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente
a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti
per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi.
5.
I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento giudiziale
dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6.
I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati,
le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio
mandato.
7.
Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie,
i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle
forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono
triplicati.
8.
La Banca d'Italia può disporre che sia data notizia, mediante
speciali forme di pubblicità, dell'avvenuto deposito del bilancio
previsto dall'art. 75, comma 2 (2).
(1)
La presente lettera, già corretta con avviso pubblicato nella
Gazz. Uff. 12 gennaio 1994, n. 8, è stata poi così sostituita
dall'art. 9.31, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art.
2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina
transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo
n. 37 del 2004.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
99
Liquidazione
coatta amministrativa.
1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si
applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2.
La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre
che nei casi previsti dall'art. 80, può essere disposta quando
le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art.
61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
3.
I commissari liquidatori depositano annualmente presso l'ufficio
del registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile
e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia
sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società
del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti.
La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
La Banca d'Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità
per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione (1).
4.
Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
5.
Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete
ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'art.
67 della legge fallimentare nei confronti di altre società del
gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai
numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano
stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento
di liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e
al secondo comma dello stesso articolo che siano stati posti in
essere nei tre anni anteriori.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.32, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
100
Amministrazione
straordinaria.
1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo
sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove
ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo
I, sezione I. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta
alla Banca d'Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari
liquidatori della capogruppo.
2.
Quando presso una società del gruppo sia in corso l'amministrazione
controllata o sia stato nominato l'amministratore giudiziario
secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia
al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, le relative
procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale
competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di
consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione
straordinaria e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia.
Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione
straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne,
dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca
d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti
(1).
3.
Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento
è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla
quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per
la formulazione del parere.
4.
La durata dell'amministrazione straordinaria è indipendente da
quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano
le disposizioni dell'art. 98, comma 8.
5.
Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie,
i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari
o liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione
dei pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art.
74, i cui termini sono triplicati.
(1)
Comma così modificato dall'art. 9.33, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
101
Liquidazione
coatta amministrativa.
1.
Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo
sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione
coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora
ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,
le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le banche
del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione III.
La liquidazione coatta può essere richiesta alla Banca d'Italia
anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori
della capogruppo.
2.
Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento,
la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si
convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente
articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza
già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara
con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta
alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo
e ordina la trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi
della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono
con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le
forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi
gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3.
Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'art.
99, comma 5.
Articolo
102
Procedure
proprie delle singole società.
1.
Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo
sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a
esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata
comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa
o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o
giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca
d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle
medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Articolo
103
Organi
delle procedure.
1.
Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime persone
possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria
e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti
allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare
lo svolgimento delle procedure.
2.
Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con quello della società, a cagione della propria
qualità di commissario di altra società del gruppo, deve darne
notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato
di sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a
detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza
che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato
di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni
in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari
sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare
e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca
d'Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la
nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3.
Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato
di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base
ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle società.
Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le
prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre
procedure nel gruppo.
Articolo
104
Competenze
giurisdizionali.
1.
Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria
prevista dall'art. 99, comma 5, nonché per tutte le controversie
fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui
circoscrizione ha la sede legale la capogruppo.
2.
Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria
o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso
i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi
alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione
coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo
è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a
Roma.
Articolo
105
Gruppi
e società non iscritti all'albo.
1.
Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche
nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non
essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per
l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64.
TITOLO
V
SOGGETTI
OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Articolo
106
Elenco
generale.
1.
L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione
di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione
in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un
apposito elenco tenuto dall'UIC (1).
2.
Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere
esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di
attività previste dalla legge.
3.
L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a)
forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni,
di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b)
oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c)
capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale
minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
d)
possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti
aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109 (2).
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia
e l'UIC:
a)
specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché
in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.
Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti
del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b)
per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi
di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare
la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre
forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali (3).
5.
L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'elenco e dà comunicazione
delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB (4).
6.
Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione
nell'elenco, l'UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati,
notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche
presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione
di altre autorità (4).
7.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC,
con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte
presso altre società ed enti di qualsiasi natura (5).
(1)
Comma così modificato dall'art. 20, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Lettera così sostituita dall'art. 9.34, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3)
Con D.M. 2 aprile 1999 sono stati determinati i requisiti patrimoniali
relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie ed agli intermediari in cambi
senza assunzione di rischio in proprio (money brokers). Vedi,
anche, l'art. 2, D.M. 14 novembre 2003, n. 104700.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 20, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(5)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
107
Elenco
speciale.
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia
e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività
svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio,
in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia (1).
2.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni
aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento
del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia
può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici
nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca
d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne
il regolare esercizio (2).
3.
Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità
e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché
ogni altro dato e documento richiesto.
4.
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis.
La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge
o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto (3).
5.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano
iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i
commi 6 e 7 dell'art. 106.
6.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento
ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un
ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni
previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57,
commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di
mercati finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (4).
7.
Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che
esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47 (5) (6) (7).
(1)
Vedi, anche, il D.M. 13 maggio 1996 e l'art. 3, D.M. 14 novembre
2003, n. 104702.
(2)
Comma così modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58,
a decorrere dal 1º luglio 1998.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 21, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(6)
A decorrere dal 1º luglio 1998 le procedure di fallimento degli
intermediari di cui al presente articolo, per i quali ricorrono
i presupposti indicati in questo comma e non sia stata ancora
dichiarata l'esecutività dello stato passivo, sono convertite
in procedure di liquidazione coatta amministrativa (art. 213,
d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58).
(7)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
108
Requisiti
di onorabilità dei partecipanti.
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia
e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di
onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti in intermediari
finanziari (1).
2.
Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia
e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione
del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni
possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie
o per interposta persona.
3.
In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso
atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo
le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione
è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non
può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa assemblea.
4.
Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità
in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono
essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia
(2).
(1)
Vedi d.m. 30 dicembre 1998, n. 517.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 9.35, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
109
Requisiti
di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti
aziendali (1).
1.
Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato,
sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso
gli intermediari finanziari (2) (3).
2.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio.
Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio
di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto (4).
3.
Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano
la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione
è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
4.
In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio
di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia
pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli
intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale (4).
4-bis.
Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal
codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si
applicano i commi 2 e 4 (5) (6).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Comma così modificato dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3)
I requisiti previsti dal presente comma sono stati stabiliti
con D.M. 30 dicembre 1998, n. 516.
(4)
Comma così sostituito dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 9.36, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
(6)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
110
Obblighi
di comunicazione.
1.
Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni
rilevanti in un intermediario finanziario ne dà comunicazione
all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto
nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della
partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita
dalla Banca d'Italia (1).
2.
La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle
comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi
in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso
dal socio.
3.
L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza
degli obblighi indicati nel comma 1.
4.
I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire
sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano
state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati.
In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso
atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo
le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta
anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data
della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione
o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro
delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.
Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto
di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.37, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
111
Cancellazione
dall'elenco generale.
1.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'UIC,
dispone la cancellazione dall'elenco generale:
a)
per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 106,
comma 2;
b)
qualora venga meno una delle condizioni indicate nell'articolo
106, comma 3, lettere a), b) e c);
c)
qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo (1).
2.
Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
la cancellazione dall'elenco generale viene disposta solo previa
cancellazione dell'elenco speciale da parte della Banca d'Italia
(2).
3.
Il provvedimento di cancellazione viene adottato, salvo i casi
di urgenza, previa contestazione degli addebiti all'intermediario
finanziario interessato e valutazione delle deduzioni presentate
entro trenta giorni. La contestazione è effettuata dall'UIC, ovvero
dalla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco
speciale.
4.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di
cancellazione, l'organo amministrativo convoca l'assemblea per
modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti
al provvedimento ovvero per deliberare la liquidazione volontaria
della società (3).
5.
Il presente articolo non si applica nei casi previsti dall'articolo
107, comma 6 (4) (5).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 22, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 22, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
(3)
Comma così sostituito dall'art. 9.38, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58,
a decorrere dal 1º luglio 1998.
(5)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
112
Comunicazioni
del collegio sindacale.
1.
Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC, ovvero la Banca
d'Italia qualora si tratti di un intermediario iscritto nell'elenco
speciale, di tutti gli atti od i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una
irregolarità nella gestione od una violazione delle norme che
disciplinano l'attività degli intermediari finanziari. A tali
fini lo statuto dell'intermediario, indipendentemente dal sistema
di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che
svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri (1).
2.
[La trasmissione del verbale deve avvenire, entro dieci giorni
dalla data dell'atto, a cura del presidente del collegio sindacale]
(2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.39, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Comma abrogato dall'art. 9.39, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche,
la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
113
Soggetti
non operanti nei confronti del pubblico.
1.
L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai
soggetti iscritti in una apposita sezione dell'elenco generale.
Il Ministro dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative
del presente comma.
2.
Si applicano l'articolo 108, commi 1, 2 e 3 e, con esclusivo riferimento
ai requisiti di onorabilità e di indipendenza, l'articolo 109
(1) (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.40, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
114
Norme
finali.
1.
Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro dell'economia
e delle finanze, disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica,
da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attività
indicate nell'art. 106, comma 1.
2.
Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti
già sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente
equivalenti sull'attività finanziaria svolta. Il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se
sussistono le condizioni per l'esenzione.
3.
(Omissis) (1) (2).
(1)
Comma abrogato dall'art. 4, d.lg. 4 agosto 1999, n. 333.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
TITOLO
V-bis
Istituti
di moneta elettronica (1)
(1)
Titolo inserito dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39. Per l'attuazione
delle disposizioni del presente titolo vedi la delib. CICR 4
marzo 2003.
Articolo
114/bis
Emissione
di moneta elettronica
1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e
agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono svolgere
esclusivamente l'attività di emissione di moneta elettronica,
mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei limiti
stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere
altresì attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi
di pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in
qualunque forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti
di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli
con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di richiedere
all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto, il
rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta
legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo
all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione
dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di
rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia
in conformità alla disciplina comunitaria. (1)
(1)
Articolo inserito dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo
114/ter
Autorizzazione
all'attività e operatività transfrontaliera
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica
all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica
si applicano altresì i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali,
nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia; b)
in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali,
previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro
Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano
gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta
elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che
intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma
4, 15, comma 4, e 16, comma 4. (1)
(1)
Articolo inserito dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo
114/quater
Vigilanza
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III,
fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo
III, fatta eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I,
fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III;
nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti
di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie
previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia
può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata
gli istituti e i soggetti che svolgono attività connesse o strumentali
o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base
consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un limite
massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte
a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne
l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo
circuito. (1)
(1)
Articolo inserito dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo
114/quinquies
Deroghe
1. La Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica
dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo,
quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni: a) l'importo
complessivo della moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica non è superiore all'ammontare massimo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica
è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti controllati
dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre funzioni
accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o distribuita
dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto emittente e
da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta elettronica
è accettata in pagamento solo da un numero limitato di imprese,
individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto rapporto
finanziario o commerciale con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi contrattuali
devono prevedere un limite massimo al valore nominale della moneta
elettronica a disposizione di ciascun cliente non superiore all'importo
stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma
1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
(1)
(1)
Articolo inserito dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
TITOLO
VI
TRASPARENZA
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Capo
I
OPERAZIONI
E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Articolo
115
Ambito
di applicazione.
1.
Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel
territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari
finanziari.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in
considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre
alle norme del presente capo.
3.
Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni
previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente
disciplinati (1).
(1)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
116
Pubblicità.
1.
In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi
di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela
e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai
servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute
applicate per l'imputazione degli interessi. Non può essere fatto
rinvio agli usi.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a)
criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni
massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;
b)
criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione
dei rendimenti;
c)
gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda,
da osservare nell'attività di collocamento.
3.
Il CICR:
a)
individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità
(1);
b)
detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità
della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti
comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c)
stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse
e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono
sul contenuto economico dei rapporti;
d)
individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma
1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle
offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati
nell'art. 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e
dei servizi.
4.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico
a norma dell'art. 1336 del codice civile (2).
(1)
Lettera così modificata dall'art. 23, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
117
Contratti.
1.
I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato
ai clienti.
2.
Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari
contratti possano essere stipulati in altra forma.
3.
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è
nullo.
4.
I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo
e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5.
La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso
d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente
indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal
cliente.
6.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse
e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che
prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti
di quelli pubblicizzati.
7.
In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità
indicate nel comma 6, si applicano:
a)
il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati
dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente
per le operazioni attive e per quelle passive;
b)
gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata
del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8.
La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o
titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o
sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli.
Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia
(1).
(1)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
118
Modifica
unilaterale delle condizioni contrattuali.
1.
Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni
sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini
stabiliti dal CICR.
2.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate
le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta,
ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate
ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto
senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo
119
Comunicazioni
periodiche alla clientela.
1.
Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'art. 115 forniscono
per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno, una comunicazione completa e chiara
in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto
e le modalità della comunicazione.
2.
Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato
al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con
periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3.
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti
conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono
approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (1).
4.
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che
subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere,
a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (2).
(1)
Comma così modificato dall'art. 24, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 24, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
Articolo
120
Decorrenza
delle valute e modalità di calcolo degli interessi (1).
1.
Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni
circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti
sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento
sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato
il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.
2.
Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni
in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela
la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori
sia creditori (2).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 25, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 25, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Articolo
121
Nozione.
1.
Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio
di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma
di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga
facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce
per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (consumatore).
2.
L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a)
alle banche;
b)
agli intermediari finanziari;
c)
ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel
territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione
del pagamento del prezzo.
3.
Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano,
in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività
di credito al consumo.
4.
Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a)
ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore
ai limiti stabiliti dal CICR con delibera avente effetto dal trentesimo
giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
b)
ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559
e seguenti del codice civile, purché stipulati preventivamente
in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
c)
ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto
mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati in
forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro
ammontare;
d)
ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo
di interessi o di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso
delle spese vive sostenute e documentate;
e)
ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di
un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato
o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di
miglioramento;
f)
ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista
l'espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa
locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario.
Articolo
122
Tasso
annuo effettivo globale.
1.
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del
credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua
del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti
gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
2.
Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando
in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
3.
Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso
l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione
deve essere incluso nel TAEG.
Articolo
123
Pubblicità.
1.
Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La
pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG
e del relativo periodo di validità.
2.
Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi
mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre
cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il
relativo periodo di validità. Il CICR individua i casi in cui,
per motivate ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato mediante
un esempio tipico.
Articolo
124
Contratti.
1.
Ai contratti di credito al consumo si applica l'art. 117, commi
1 e 3.
2.
I contratti di credito al consumo indicano:
a)
l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b)
il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c)
il TAEG;
d)
il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può
essere eventualmente modificato;
e)
l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo
del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente
tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica; oltre essi,
nulla è dovuto dal consumatore;
f)
le eventuali garanzie richieste;
g)
le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e
non incluse nel calcolo del TAEG.
3.
Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di credito al
consumo che abbiano a oggetto l'acquisto di determinati beni o
servizi contengono, a pena di nullità:
a)
la descrizione analitica dei beni e dei servizi;
b)
il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto
e l'ammontare dell'eventuale acconto;
c)
le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei
casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato.
4.
Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore
se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. Le clausole
di rinvio agli usi per la determinazione delle condizioni economiche
applicate sono nulle e si considerano non apposte.
5.
Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste
ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
a)
il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto;
b)
la scadenza del credito è a trenta mesi;
c)
nessuna garanzia o copertura assicurativa viene costituita in
favore del finanziatore (1).
(1)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
125
Disposizioni
varie a tutela dei consumatori.
1.
Le norme dettate dall'art. 1525 del codice civile si applicano
anche a tutti i contratti di credito al consumo a fronte dei quali
sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato
con il denaro ricevuto in prestito.
2.
Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto
senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità
di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento
anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo
del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.
3.
In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito
al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte
le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente,
ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art.
1248 del codice civile.
4.
Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in
mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del
credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce
al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti
del fornitore.
5.
La responsabilità prevista dal comma 4 si estende anche al terzo,
al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del credito.
Articolo
126
Regime
speciale per le aperture di credito in conto corrente.
1.
I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari
concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente
non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena
di nullità, le seguenti indicazioni:
a)
il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
b)
il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri
applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché
le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione
del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c)
le modalità di recesso dal contratto.
Capo
III
REGOLE
GENERALI E CONTROLLI
Articolo
127
Regole
generali.
1.
Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso
più favorevole al cliente.
2.
Le nullità previste dal presente titolo possono essere fatte valere
solo dal cliente.
3.
Le dichiarazioni di competenza del CICR previste nel presente
titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia; la proposta
è formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'art.
106 (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 26, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Articolo
128
Controlli.
1.
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente
titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti
ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2.
Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo
elenco generale previsto dall'articolo 106 e nei confronti dei
soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli previsti
dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, può chiedere
la collaborazione di altre autorità.
3.
Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera
c), i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete,
inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli
144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4.
Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115,
comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i
controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste
dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5.
In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti
gli obblighi di pubblicità, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre
autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle
rispettive competenze, può disporre la sospensione dell'attività,
anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore
a trenta giorni (1) (2).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 27, d.lg. 4 agosto 1999,
n. 342.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro»
e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole:
«Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono
state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e
delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs.
6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria
di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
Articolo
129
Emissione
di valori mobiliari.
1.
Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori
mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di
lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia, sono
liberamente effettuabili ove i valor mobiliari rientrino in tipologie
previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate
dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR.
Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative
al medesimo emittente effettuati nell'arco dei dodici mesi precedenti.
2.
Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori
mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma
1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.
3.
La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori
mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca
d'Italia può chiedere informazioni integrative.
4.
L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento
della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative.
Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato
dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine
di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR,
vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del
comma 1, ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo
superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.
5.
Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:
a)
ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b)
ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione
a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;
b-bis)
agli strumenti finanziari partecipativi (1);
c)
all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione
a organismi di investimento collettivo nazionali;
d)
alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi
della partecipazione a organismi di investimento collettivo situati
in altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle disposizioni
dell'Unione.
6.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR,
può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche
dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità
di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte
all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura
semplificata di comunicazione.
7.
La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti
segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati
in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni
possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione
ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8.
La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo
(2).
(1)
Lettera aggiunta dall'art. 9.41, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.
6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
TITOLO
VIII
Capo
I
ABUSIVISMO
BANCARIO E FINANZIARIO (1)
(1)
L'originario Capo I, intitolato sanzioni penali, è stato soppresso,
mentre l'originaria Sezione I (Abusivismo bancario e finanziario)
è stata trasformata in Capo I dall'art. 64, d.lg. 23 luglio
1996, n. 415, mentre il Capo II è stato soppresso.
Articolo
130
Abusiva
attività di raccolta del risparmio.
1.
Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico
in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire
cento milioni.
Articolo
131
Abusiva
attività bancaria.
1.
Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico
in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire
quattro milioni a lire venti milioni.
Articolo
131/bis
Abusiva
emissione di moneta elettronica
1. Chiunque emette moneta elettronica senza essere iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis,
comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni
e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro. (1)
(1)
Articolo inserito dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
Articolo
132
Abusiva
attività finanziaria.
1.
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una o più delle attività
finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto
nell'elenco previsto dal medesimo articolo è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni
a lire venti milioni (1).
2.
Chiunque svolge in via prevalente, non nei confronti del pubblico,
uno o più delle attività finanziarie previste dall'articolo 106,
comma 1, senza essere iscritto nell'apposita sezione dell'elenco
generale indicata nell'articolo 113, è punito con l'arresto da
sei mesi a tre anni (2).
(1)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 28, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
132/bis
Denunzia
al pubblico ministero ed al tribunale.
1.
Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di raccolta
del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di moneta
elettronica o attività finanziaria in violazione degli articoli
130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia
o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del
codice civile, ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione
dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico
della società (1).
(1)
Il presente articolo, aggiunto dall'art. 29, D.Lgs. 4 agosto
1999, n. 342 e sostituito dall'art. 55, L. 1° marzo 2002, n.
39, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 9.42, D.Lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio
2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo
6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
133
Abuso
di denominazione. (1)
1.
L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco»,
«credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attività bancaria è vietato a soggetti diversi
dalle banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione "moneta
elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività di emissione di moneta elettronica è
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica
e dalle banche. (2)
2.
La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui,
per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi
di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 1-bis
possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche e degli
istituti di moneta elettronica. (3)
3.
Chiunque contravviene al disposto del comma 1 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire
venti milioni. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso
informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri
il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 (4).
(1)
Rubrica sostituita dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
(3)
Comma modificato dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
(4)
Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 30, d.lg. 4 agosto
1999, n. 342.
Capo
II
ATTIVITÀ
DI VIGILANZA (1)
(1)
L'originaria Sezione II è stata trasformata in Capo II dall'art.
64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Articolo
134
Tutela
dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria.
(Omissis).
(1)
(1)
Articolo abrogato dall'art. 8, d.lg. 11 aprile 2002, n. 61.
Capo
III
BANCHE
E GRUPPI BANCARI (1)
(1)
L'originaria Sezione III è stata trasformata in Capo III dall'art.
64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Articolo
135
Reati
societari.
1.
Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice
civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in
forma societaria (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9.43, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
136
Obbligazioni
degli esponenti bancari.
1.
Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura
o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente,
con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa
deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità
e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo,
fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia
di interessi degli amministratori (1).
2.
Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni
di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o
società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni
e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società
medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere
con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione
o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1,
dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso
della capogruppo.
3.
L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066
euro (1).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 9.44, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
137
Mendacio
e falso interno bancario.
1.
(Omissis). (1)
2.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi svolge funzioni
di amministrazione o di direzione presso una banca nonché i dipendenti
di banche che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero
di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso
ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente
omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza
o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla
costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
(1)
Comma abrogato dall'art. 8, d.lg. 11 aprile 2002, n. 61.
Articolo
138
Aggiotaggio
bancario.
(Omissis).
(1)
(1)
Articolo abrogato dall'art. 8, d.lg. 11 aprile 2002, n. 61.
Capo
IV
(1)
Rubrica prima modificata dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996,
n. 415 e poi così sostituita dall'art. 9.45, D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004,
n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo
6 del citato decreto legislativo n. 37 del 2004.
Articolo
139
Partecipazioni
in banche, in società finanziarie capogruppo e in intermediari finanziari
(1).
1.
L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'articolo
19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo
20, comma 2, nonché la violazione delle disposizioni dell'articolo
24 commi 1 e 3, dell'articolo 25, commi 3 e 4, dell'articolo 108,
commi 3 e 4, e dell'articolo 110, comma 4, sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro (2).
2.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle
domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni
previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce false indicazioni
è punito con l'arresto fino a tre anni.
3.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la
pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni
in materia di partecipazioni nelle società finanziarie capogruppo
(2) (3).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
140
Comunicazioni
relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti
ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari (1).
1.
L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi
1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi
1, 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire dieci milioni a lire cento milioni (2).
2.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle
comunicazioni indicate nel comma 1 fornisce indicazioni false
è punito con l'arresto fino a tre anni (3).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 9.47, D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi,
anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6 del citato
decreto legislativo n. 37 del 2004.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 32, d.lg. 4 agosto 1999, n.
342.
(3)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Capo
V
(1)
L'originaria Sezione V è stata trasformata e reintitolata
in Capo V dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Articolo
141
False
comunicazioni relative a intermediari finanziari.
1.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, per le comunicazioni
previste dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazioni
false si applica la pena dell'arresto fino a tre anni (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
142
Requisiti
di onorabilità degli esponenti di intermediari finanziari: omessa
dichiarazione di decadenza o di sospensione.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Articolo
143
Emissione
di valori mobiliari.
1.
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 129, commi
2 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni sino alla metà del valore totale dell'operazione;
nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3,
6 e 7 del medesimo articolo, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
144
Altre
sanzioni amministrative pecuniarie (1).
1.
Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta
milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma
4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater,
145, comma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. (2)
(5)
2.
Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti
che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme
e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver
vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la
violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112 è applicabile
la sanzione prevista dal comma 1 (2).
3.
Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art.
121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire venticinque milioni per l'inosservanza
delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
4.
Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art.
121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a lire cento milioni per l'inosservanza delle norme contenute
nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La
stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso
di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite
inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).
5.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti
dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla
base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione
della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato
(3).
6.
(Omissis) (4).
(1)
Rubrica così sostituita dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
(2)
Comma così modificato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415.
(3)
Comma prima abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n.
415 e poi di nuovo aggiunto dall'art. 33, d.lg. 4 agosto 1999,
n. 342.
(4)
Comma abrogato dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
(5)
Comma modificato dall'art. 55, l. 1° marzo 2002, n. 39.
Capo
VI
DISPOSIZIONI
GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE (1)
(1)
Intitolazione aggiunta dall'art. 64, d.lg. 23 luglio 1996,
n. 415.
Articolo
145
Procedura
sanzionatoria.
1.
Per le violazioni previste nel presente titolo cui è applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito
delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone
e alla banca, alla società o all'ente interessati e valutate le
deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso
delle informazioni raccolte, propongono al Ministro dell'economia
e delle finanze l'applicazione delle sanzioni.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della proposta
della Banca d'Italia o dell'UIC, provvede ad applicare le sanzioni
con decreto motivato.
3.
Il decreto di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144,
commi 3 e 4, è pubblicato per estratto, entro il termine di trenta
giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della banca,
della società o dell'ente al quale appartengono i responsabili
delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale,
di cui uno economico. Il decreto di applicazione delle altre sanzioni
previste nel presente titolo emanato su proposta della Banca d'Italia,
è pubblicato, per estratto, sul bollettino previsto dall'articolo
8.
4.
Contro il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è
ammessa opposizione alla corte di appello di Roma. L'opposizione
deve essere notificata all'autorità che ha proposto il provvedimento
nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto
impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della
corte di appello entro trenta giorni dalla notifica. L'autorità
che ha proposto il provvedimento trasmette alla corte di appello
gli atti ai quali l'opposizione si riferisce, con le sue osservazioni.
5.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, La
corte di appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione
con decreto motivato.
6.
La corte di appello, su istanza delle parti, fissa i termini per
la presentazione di memorie e documenti, nonché per consentire
l'audizione anche personale delle parti.
7.
La corte di appello decide sull'opposizione in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
8.
Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della
Corte di appello, all'autorità che ha proposto il provvedimento,
anche ai fini della pubblicazione, per estratto, nel bollettino
previsto dall'articolo 8.
9.
Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si
provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973,
n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46.
10.
Le banche, le società o gli enti ai quali appartengono i responsabili
delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento
della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal primo
periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il regresso verso
i responsabili.
11.
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1) (2).
(1)
Articolo prima modificato dall'art. 64, D.Lgs. 23 luglio 1996,
n. 415, e poi così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 4 agosto
1999, n. 342. Per la disciplina dei procedimenti in materia
di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonché
in materia bancaria e creditizia, vedi il D.Lgs. 17 gennaio
2003, n. 5. Con Provv.Banca Italia 3 settembre 2003 (Gazz. Uff.
22 settembre 2003, n. 220) sono state stabilite le procedure
per l'applicazione delle sanzioni amministrative agli intermediari
non bancari.
(2)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro»
e: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole:
«Ministero del tesoro» e: «Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica», ovunque ricorrenti, sono
state sostituite dalle parole: «Ministero dell'economia e
delle finanze», ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs.
6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, anche, la disciplina transitoria
di cui all'articolo 6 dello stesso decreto.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Articolo
146
Vigilanza
sui sistemi di pagamento.
1.
La Banca d'Italia promuove il regolare funzionamento dei sistemi
di pagamento. A tal fine essa può emanare disposizioni volte ad
assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti
e affidabili.
Articolo
147
Altri
poteri delle autorità creditizie.
1.
Le autorità creditizie continuano a esercitare, nei confronti
di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica,
i poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f),
e dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge
12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
Articolo
148
Obbligazioni
stanziabili.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 6, d.lg. 10 marzo 1998, n. 43 a
far data dall'adozione della moneta unica da parte della Banca
d'Italia.
Articolo
149
Banche
popolari.
1.
Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992 adeguano,
entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle loro
azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29.
2.
I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano
al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto
dal comma 2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire quindici
milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo i consorzi economici a garanzia limitata esercenti
attività bancaria, devono trasformarsi in società per azioni o
in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da cui
risultino società per azioni o banche popolari. Le deliberazioni
assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.
Articolo
150
Banche
di credito cooperativo.
1.
Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1º
gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché
integrata dall'espressione «credito cooperativo».
2.
Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto
dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del
presente decreto legislativo entro il 1º gennaio 1997. Le relative
modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste
dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3.
Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio
1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art.
33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle
azioni.
4.
(Omissis) (1).
5.
La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto
dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito
cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi
a non soci in misura eccedente quella consentita.
6.
Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere
dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le
relative modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze
previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
(1)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 21, l. 31 gennaio 1992, n.
59.
Articolo
151
Banche
pubbliche residue.
1.
L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche
pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo,
dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
Articolo
152
Casse
comunali di credito agrario e Monti di credito su pegno di seconda
categoria.
1.
Entro il 1º gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario
e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino
alla cessazione dell'esercizio dell'attività creditizia ovvero
alla estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse
e i monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2.
Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di
seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico
continuano a esercitare l'attività di credito su pegno. A tali
enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente decreto legislativo.
Articolo
153
Disposizioni
relative a particolari operazioni di credito.
1.
Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia previste
dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la disciplina
dettata dalle norme previgenti.
2.
Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché
abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione,
a eccezione delle norme che prevedono interventi della Banca d'Italia.
3.
Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito
agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei
rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4.
Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le disposizioni
del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con
modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto
ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni e integrazioni,
dette disposizioni continuano a integrare le norme suddette che
a esse fanno riferimento.
5.
Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di
assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.
Articolo
154
Fondo
interbancario di garanzia.
1.
Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per
il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le
disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 601.
Articolo
155
Soggetti
operanti nel settore finanziario.
1.
I soggetti che esercitano le attività previste dall'art. 106,
comma 1, si adeguano alle disposizioni del comma 2 e del comma
3, lettera b), del medesimo articolo entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2.
L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art.
2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3.
Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art.
32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni
dell'art. 106.
4.
I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi
non si applica il titolo V del presente decreto legislativo (1).
4-bis.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività
finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati
i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce,
con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi
patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi
devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo
106, comma 3 (2).
4-ter.
I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente
l'attività di garanzia collettiva dei fidi (2).
4-quater.
I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente
nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
a)
prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle
imprese consorziate o socie;
b)
gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici
di agevolazione;
c)
stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione (3).
4-quinquies.
I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via
residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia,
le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel
medesimo elenco (2).
4-sexies.
Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli
107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109,
110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco
speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge
o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
si applica l'articolo 111, commi 3 e 4 (2).
5.
I soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute,
consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento
in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106, comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6, 108,
109, con esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità, e
111. L'iscrizione nella sezione non abilità a effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari finanziari. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC,
emana disposizioni applicative del presente comma individuando,
in particolare, le attività che possono essere esercitate congiuntamente
con quella di cambiavalute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze detta altresì norme transitorie dirette a disciplinare
le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo
4, comma 2, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. (4) (5)
6.
I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, i quali, senza fine di
lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a svolgere
la propria attività, in considerazione del carattere marginale
della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR (4) (6).
(1)
Comma così sostituito prima dall'art. 35, D.Lgs. 4 agosto 1999,
n. 342 e poi dal comma 37 dell'art. 13, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269.
(2)
Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre
2003, n. 269.
(3)
Comma aggiunto dal comma 32 dell'art. 13, D.L. 30 settembre
2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 35, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
(5)
Vedi il d.m. 31 luglio 2001, n. 372.
(6)
Nel presente decreto le espressioni: «Ministro del tesoro» e:
«Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»,
ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle parole: «Ministro
dell'economia e delle finanze» e le parole: «Ministero del tesoro»
e: «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica», ovunque ricorrenti, sono state sostituite dalle
parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», ai sensi
di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Vedi, anche, la disciplina transitoria di cui all'articolo 6
dello stesso decreto.
Articolo
156
Modifica
di disposizioni legislative.
1.
(Omissis) (1).
2
(Omissis) (2).
3
(Omissis) (3).
4.
(Omissis) (4).
5.
(Omissis) (5).
6.
(Omissis) (6).
7.
(Omissis) (7).
(1)
Sostituisce l'art. 10, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in
l. 5 luglio 1991, n. 197.
(2)
Sostituisce la lett. c) dell'art. 1, comma 1, l. 21 febbraio
1991, n. 52.
(3)
Sostituisce l'art. 11, secondo comma, l. 12 giugno 1973, n.
349.
(4)
Comma aggiunto dall'art. 36, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce
l'art. 213, r.d. 6 maggio 1940, n. 635.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 36, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce
il comma 3, art. 4, d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
(6)
Comma aggiunto dall'art. 36, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342, sostituisce
l'art. 58, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(7)
Comma aggiunto dall'art. 36, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342, modifica
il comma 1, art. 3, l. 26 novembre 1993, n. 489.
Articolo
157
Modifiche
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
1.
(Omissis) (1).
2.
(Omissis) (2).
3.
(Omissis) (3).
4.
(Omissis) (4).
5.
(Omissis) (5).
6.
(Omissis) (6).
7.
(Omissis) (7).
8.
(Omissis) (8).
9.
(Omissis) (9).
10.
(Omissis) (10).
11.
(Omissis) (11).
12.
(Omissis) (12).
13.
(Omissis) (13).
(1)
Sostituisce l'art. 1, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(2)
Sostituisce l'art. 4, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(3)
Sostituisce l'art. 5, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(4)
Sostituisce l'art. 11, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(5)
Sostituisce l'art. 19, comma 1, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(6)
Sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art 23, d.lg. 27 gennaio
1992, n. 87.
(7)
Abroga il comma 3 dell'art. 24, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(8)
Sostituisce l'art. 25, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(9)
Abroga l'art. 26, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(10)
Sostituisce l'art. 26, comma 5, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(11)
Abroga l'art. 27, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(12)
Sostituisce l'art. 28, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
(13)
Sostituisce l'art. 45, d.lg. 27 gennaio 1992, n. 87.
Articolo
158
Disposizioni
applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che
esercitano attività di intermediazione mobiliare.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 66, d.lg. 23 luglio 1996, n. 415.
Articolo
159
Regioni
a statuto speciale.
1.
Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
2.
Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31,
36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la
Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3.
Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già
emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli
15, 16, 26 e 47. Restano peraltro ferme le competenze attribuite
agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.
4.
Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in
base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle
materie disciplinate dalla direttiva n. 89/646/CEE, provvedono
a emanare norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto
delle disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi
precedenti.
Articolo
160
Conferma
di disposizioni vigenti in materia di valori mobiliari.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 211, d.lg. 24 febbraio 1998, n.
58, a decorrere dal 1º luglio 1998.
Articolo
161
Norme
abrogate.
1.
Sono o restano abrogati:
il
regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
la
legge 15 luglio 1906, n. 441;
il
regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
il
regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il
regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito dalla
legge 6 luglio 1922, n. 1158;
il
regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
il
regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
il
regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473;
il
regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
il
regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
il
regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1297, convertito dalla
legge 14 aprile 1927, n. 531;
il
regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito dalla
legge 23 giugno 1927, n. 1107;
il
regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla
legge 23 giugno 1927, n. 1108;
il
regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla
legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
il
regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni;
il
decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni
e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo;
il
regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla legge
25 dicembre 1928, n. 3154;
il
regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla
legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
il
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
il
regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
il
regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla legge
17 dicembre 1931, n. 1640;
il
regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
la
legge 30 maggio 1932, n. 635;
il
regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla legge
22 dicembre 1932, n. 1710;
la
legge 30 maggio 1932, n. 805;
la
legge 3 giugno 1935, n. 1281;
l'art.
9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il
regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 225;
il
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per gli articoli
32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera
b);
il
regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla legge
18 gennaio 1937, n. 169;
il
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla
legge 4 gennaio 1937, n. 50;
il
regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla
legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
il
regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni
e integrazioni;
il
regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
la
legge 7 aprile 1938, n. 378;
la
legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli
10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
il
regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla legge
5 gennaio 1939, n. 86;
il
regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli
articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la
legge 16 novembre 1939, n. 1797;
la
legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
la
legge 21 maggio 1940, n. 657;
la
legge 10 giugno 1940, n. 933;
il
regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli
articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile, approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
il
decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
il
capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944,
n. 416;
i
capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre
1944, n. 417;
il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1946, n. 76;
il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre
1946, n. 244;
il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto
1946, n. 370;
il
regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il
regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 e per le
competenze valutarie del CICR previste dall'art. 1, primo comma;
il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1418;
il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1419;
il
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1421;
il
decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive modificazioni;
il
decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la
legge 29 luglio 1949, n. 474;
la
legge 22 giugno 1950, n. 445;
la
legge 10 agosto 1950, n. 717;
la
legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la
legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i
capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione
per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo
comma, 40, primo comma, e 41, secondo comma;
la
legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la
legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la
legge 13 marzo 1953, n. 208;
la
legge 11 aprile 1953, n. 298;
la
legge 8 aprile 1954, n. 102;
la
legge 31 luglio 1957, n. 742;
la
legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma,
3, settimo comma, e 5;
l'art.
155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645;
la
legge 21 luglio 1959, n. 607;
la
legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la
legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la
legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la
legge 21 maggio 1961, n. 456;
la
legge 27 giugno 1961, n. 562;
la
legge 28 luglio 1961, n. 850;
la
legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la
legge 30 aprile 1962, n. 265;
gli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
il
decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n. 1907;
la
legge 10 maggio 1964, n. 407;
la
legge 5 luglio 1964, n. 627;
la
legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
la
legge 11 maggio 1966, n. 297;
la
legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli
articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700, nonché
ogni altra disposizione della medesima legge relativa all'organizzazione,
al funzionamento e all'operatività della «Sezione credito» della
Banca nazionale delle comunicazioni;
l'art.
41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la
legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la
legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
la
legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art.
4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la
legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 896;
la
legge 26 ottobre 1971, n. 917;
la
legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la
legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la
legge 29 novembre 1973, n. 812;
il
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n. 916;
la
legge 11 marzo 1974, n. 75;
la
legge 14 agosto 1974, n. 392;
la
legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli
articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art.
2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art.
11 della legge 1º luglio 1977, n. 403;
la
legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli
articoli 10, 11 e 13 della legge 1º agosto 1981, n. 423;
l'art.
15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art.
11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni
e integrazioni;
l'art.
3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la
legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli
articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
gli
articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281,
e successive modificazioni e integrazioni;
la
legge 17 aprile 1986, n. 114;
la
legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art.
2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli
articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli
5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28 agosto
1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente
articolo;
l'art.
5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il
titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni;
l'art.
18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356;
la
legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art.
6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e l'art.
8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art.
2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art.
1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto previsto
nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione
per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2.
Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità
creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:
l'art.
36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli
articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge 9
maggio 1975, n. 153;
la
legge 5 marzo 1985, n. 74;
il
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
gli
articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302;
gli
articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
il
decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il
decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la
disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;
l'art.
2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art.
6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197;
il
capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
la
legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;
il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 1992,
n. 334.
3.
Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928,
così come successivamente modificati, continuano a essere applicati
fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.
3-bis.
Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi
continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo
155, comma 5, del presente decreto legislativo (1).
4.
È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente
decreto legislativo.
5.
Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi
del presente decreto legislativo.
6.
I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano
regolati dalle norme anteriori.
7.
Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni
già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 37, d.lg. 4 agosto 1999, n. 342.
Articolo
162
Entrata
in vigore.
1.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1º gennaio
1994.