Guarda anche la guida
in marchi
Registra il tuo brevetto.
Guarda i costi
Il brevetto europeo
Il brevetto europeo si ottiene presentando un’unica domanda e permette di
ottenere un diritto di esclusiva negli Stati membri dell’Organizzazione
Europea dei Brevetti designati dal richiedente. L’organizzazione
competente a rilasciare il brevetto che Lei richiede è L’EUROPEAN PATEN
OFFICE di seguito per comodità definito E.P.O. con
sede a Monaco e Berlino in Germania nonché all’Aya
in Olanda.
Paesi aderenti all’ EPO
I paesi aderenti all’Epo e che nel contempo fanno parte della
CEE sono 28:
-
Austria
-
Belgio
-
Bulgaria
-
Cipro
-
Danimarca
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Grecia
-
Irlanda
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Monaco
-
Paesi Bassi
-
Polonia
-
Portogallo
-
Regno Unito
-
Repubblica Ceca
-
Romania
-
Slovacchia
-
Slovenia
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera/Liechtenstein
-
Turchia e
Ungheria.
A questi paesi vanno aggiunti: la Lituania , Albania, Ex Iugoslavia. Pertanto
i paesi nei quali il brevetto europeo puo’ avere efficacia sono 32.
E’ importante sottolineare che:
-
i paesi in cui ha efficacia il brevetto europeo non
coincidono con quelli facenti parte della Comunità Economica europea;
-
La registrazione di un brevetto europeo non implica
automaticamente l’attribuzione di un diritto di esclusiva in tutti i paesi che
aderiscono all’ E.P.O (32) MA SOLO IN QUELLI SPECIFICATAMENTE DESIGNATI DAL
RICHIEDENTE;
Tuttavia, RESTA FERMA LA POSSIBILITA’ di scegliere come paesi in cui il
brevetto debba avere efficacia tutte le nazioni che aderiscono all’E.p.o, (32
STATI), anche se, in tal caso, dovranno essere pagate tasse più elevate
rispetto a quelle che si pagherebbero scegliendo uno o più stati.
Esempio: Lei avrà la possibilità di scegliere il brevetto
europeo designando L’Austria ed il Belgio.
Sebbene i paesi scelti siano solo due, e non tutti i 32 componenti L’Epo, il
brevetto prende comunque il nome di europeo, perché esso si ottiene azionando
un unico procedimento, presentando una sola domanda, presso un unico ufficio ed
infine utilizzando una sola tra le lingue ammesse dall’EPO (INGLESE,
FRANCESE, TEDESCO).
Sono quindi evidenti i benefici offerti dal brevetto europeo:
Tornando all’esempio, difatti, si noti che si può depositare
una sola domanda di registrazione presso la sede dell’EPO a MONACO
(GERMANIA), ed ottenere una protezione della propria scoperta
industriale sia in Austria sia in Belgio senza presentare due domande
differenti di registrazione nei rispettivi paesi secondo la legislazione
nazionale ivi vigente.
Che cosa è il brevetto europeo
Il brevetto europeo conferisce al titolare non un unico diritto di esclusiva
nello sfruttamento dell’invenzione o nel modello di utilità bensi’un’insieme di
diritti di esclusiva di utilizzazione che vengono conferiti da ogni stato
nazionale aderente all’EPO. Da ciò consegue che i citati diritti siano soggetti
alle leggi ed alla giurisdizione dei singoli stati designati dal richiedente.
La procedura di rilascio di un brevetto europeo è costituita da diverse fasi:
1) il deposito della domanda, 2) l’esame formale della stessa volta a
verificare la sussistenza dei requisiti formali 3) la preparazione di un
rapporto di ricerca europea e successiva pubblicazione della domanda nel
bollettino ufficiale dell’EPO entro il termine di 18 mesi dalla data in cui è
stata presentata richiesta di registrazione 4) l’esame della domanda nel merito
all’esito del quale l’EPO rilascia o rifiuta il brevetto
Beni per cui non si può richiedere il brevetto europeo
E’ esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale
(modello ornamentale),
Pertanto per i disegni, i modelli sarà possibile avvalersi unicamente del
brevetto nazionale italiano o del brevetto previsto dalla legislazione di ogni
singolo paese.
Il brevetto europeo pertanto è procedura azionabile per la sola registrazione
delle invenzioni industriali e dei modelli di utilità.
Termine di Efficacia del Brevetto
Il brevetto europeo conferisce al suo titolare, i medesimi diritti che
deriverebbero da un brevetto nazionale ed ha una durata di 20 anni.
Informazioni utili
La priorità è la regola per effetto del quale chi abbia
depositato una domanda di brevetto per invenzione industriale secondo la legge
italiana e con il procedimento ivi previsto, può presentare entro 1 anno, in
ciascuno degli Stati membri dell’Epo una domanda di brevetto europeo per la
stessa invenzione, i cui effetti si produrranno a partire dalla data in cui è
stata depositata la domanda di registrazione del brevetto nazionale.