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Il brevetto nazionale
Il brevetto conferisce il diritto di disporre della scoperta o dell’invenzione,
il diritto di realizzarla, di commercializzarla, nonché il diritto di vietare a
terzi di produrla, usarla, metterla in commercio, venderla o importarla. In
particolare, il brevetto è un titolo che attribuisce al suo titolare
un’esclusiva di sfruttamento sul quanto venga scoperto o inventato.
L’efficacia del brevetto nazionale è limitata al territorio Nazionale in cui
viene presentata la domanda di protezione. Terminato il periodo di validità
previsto dalla legge, il brevetto diventa di pubblico dominio e non può essere
più rinnovato.
Con il termine brevetto si distinguono:
-
i brevetti per
invenzione industriale
-
i brevetti per modello di utilità
-
i brevetti per disegni o modelli
Cosa è un'invenzione industriale
L’invenzione industriale è una soluzione nuova ed originale di un problema
tecnico, idonea ad essere realizzata nel campo industriale. Essa può
riguardare o un prodotto o un procedimento per produrre un bene.
Le domande di brevetto per invenzione industriale valgono per 20 anni dalla
data del deposito della domanda, non rinnovabili. Dalla stessa
data la domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi.
Le invenzioni poi possono essere di prodotto e di procedimento.
Quanto a quelle di prodotto sono quelle che hanno ad oggetto un prodotto
materiale, quale uno strumento, una macchina, un composto chimico. Quelle di
procedimento consistono in un'idea non materiale, quale ad esempio, una tecnica
di produzione di beni o di realizzazione di un servizio già noto. Ci possono
essere invenzioni di procedimento e prodotto derivato.
Altra categoria è quella delle invenzioni derivate o derivative.
Sono derivazioni da una precedente invenzione. Possono essere di
perfezionamento, di combinazione e di traslazione.
L'invenzione di perfezionamento è quella che offre una soluzione, in forme
diverse e con un migliore rendimento, ad un problema tecnico già risolto da una
precedente invenzione.
Quella di combinazione è quella che realizza un risultato nuovo ed originale
tramite il coordinamento nuovo ed originale di elementi e mezzi già conosciuti.
L'invenzione di traslazione è quella che applica ad un settore diverso
un'invenzione nota in altro settore, trovandone un risultato nuovo e originale.
Poi le invenzioni dipendenti sono quelle in cui l'attuazione di un'invenzione
richieda l'uso di un prodotto o di un procedimento coperto da un brevetto
anteriore.
Requisiti del brevetto
Il brevetto deve essere nuovo poiché non deve essere compreso nello stato della
tecnica. Lo stato della tecnica è tutto ciò che è accessibile al pubblico, in
Italia o all’estero, prima della data in cui la domanda di brevetto sia stata
depositata.
La scoperta o l’invenzione inoltre non deve risultare già conosciuta ad una
persona esperta del ramo.
Esso deve essere frutto di attività creativa e non deve derivare dalla semplice
applicazione di principi conosciuti e diffusi.
La scoperta o l’invenzione deve poter essere fabbricata e utilizzata in
qualsiasi campo industriale.
Infine, non deve essere contraria all’ordine pubblico ed al buon costume.
Cosa non si può brevettare.
Non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi
matematici
I procedimenti per il trattamento chirurgico, per il trattamento di cura del
corpo umano ed i metodi che servano a diagnosticare malattie degli uomini e
degli animali.
Non sono brevettabili i metodi per svolgere attività intellettuali, i metodi
per svolgere dei giochi o i metodi per svolgere attività commerciali.
Non sono brevettabili i programmi per elaboratore (software).
Ancora non sono brevettabili i procedimenti biologici per l’ottenimento delle
razze animali.
Cessione
L’ordinamento italiano prevede la libera cedibilità dei diritti di proprietà
sulle invenzioni, per atto tra vivi o per causa di morte, a titolo oneroso o
gratuito.
Con la cessione il titolare del brevetto si spoglia definitivamente dello
stesso in favore di altro soggetto. Tale procedura si attua con un contratto di
vendita, di permuta, di donazione o di conferimento in società; non è
obbligatoria la forma scritta, ma l’effettuazione di una trascrizione permette
di rendere opponibile a terzi l’avvenuto trasferimento di proprietà.
Licenza
Con il contratto di licenza, il titolare del brevetto aliena a terzi il diritto
di utilizzare l’invenzione brevettata, concedendo una licenza esclusiva, ossia
obbligandosi a non concedere ad altri l’utilizzo del medesimo brevetto.
In seguito a tale offerta il titolare ha diritto ad una riduzione nel pagamento
delle tasse annuali pari al 50%.
Licenza obbligatoria
In base alla Legge 26 febbraio 1968 n. 649 si stabilisce che (art. l):
“Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o 4 anni dalla data di
deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente,
qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo
di uno o più licenziatari, non abbia attuato nel territorio dello Stato
l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria
per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato
che ne faccia richiesta". L'interessato deve comunque dimostrare di essersi
rivolto preventivamente al titolare del brevetto, ma di non aver ottenuto una
licenza contrattuale ad eque condizioni.
Preuso
In base all'art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1979 n.338, si stabilisce che:
"Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della
domanda di brevetto (o alla data di priorità), abbia fatto uso nella propria
azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale
facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene
utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del
preutente".
Certificato di protezione complementare (solo per
medicinali e fitosanitari)
Il certificato di protezione complementare è un titolo in forza del quale si
prolunga la durata del diritto di esclusiva derivante dal brevetto
limitatamente al prodotto medicinale ottenuto dal brevetto, al fine di far
recuperare il tempo intercorso tra la data della domanda di brevetto e
l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.
Esso ha una validità, decorrente dal termine di scadenza del brevetto, pari al
periodo compreso tra la data della domanda di brevetto e l'autorizzazione
all'immissione in commercio del prodotto, detratti 5 anni; non può comunque
avere durata superiore a 5 anni.
Le relative istanze devono essere inviate all'Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi entro e non oltre sei mesi dalla data del primo decreto di
autorizzazione all'immissione in commercio o, qualora questo risalga ad una
data antecedente la concessione del brevetto, entro e non oltre sei mesi dalla
concessione.
All'istanza devono essere allegate:
-
copia del brevetto,
con la dichiarazione del richiedente che esso è ancora in vigore;
-
copia del decreto del Ministero della Sanità di autorizzazione all'immissione
in commercio del farmaco;
-
ricevuta del versamento della tassa prescritta.
Qualora la prima autorizzazione sia stata rilasciata in un altro Stato
dell'Unione Europea, occorre consegnare, oltre alla copia del decreto italiano,
la copia della Gazzetta Ufficiale di tale Stato.
Cosa è un modello di utilità
I modelli di utilità sono quelli idonei a conferire una particolare efficacia o
comodità di applicazione oppure particolari facilitazioni nell’utilizzo di
macchine o parti di macchine, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere.
La durata del brevetto per modello di utilità è di 10 anni dalla data del
deposito della domanda non rinnovabili. Dalla stessa data la
domanda è sottoposta per legge ad un periodo di segretezza di 18 mesi.
Modelli di utilità (durata 10 anni non rinnovabili)
-
Novità: un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o
modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di
registrazione. Il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al
pubblico per
effetto di una registrazione, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o
pubblicato
in altro modo prima della data di presentazione della domanda di registrazione
o, qualora
si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
Non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato
dall’autore
oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti
dall’autore nei
dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione
o,
qualora si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti
la data di quest’ultima;
-
Carattere individuale: un disegno o modello ha carattere
individuale se l’impressione
generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione
generale
suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato
divulgato prima
della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si
rivendichi la
priorità, prima della data di quest’ultima.
I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche
differiscono soltanto
per dettagli irrilevanti.
-
Liceità: significa che il modello non deve essere contrario
all'ordine pubblico e al buon
costume.
Relazioni con altre forme di protezione
Se un disegno o modello è registrabile ai sensi di legge ed inoltre accresce
l’utilità
dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere richiesti contemporaneamente
il brevetto per modello d’utilità e la registrazione per disegno o modello, ma
l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un’unica domanda.
I disegni o modelli registrati che presentino di per sé carattere creativo e
valore artistico, possono essere protetti contemporaneamente attraverso il
diritto d’autore, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633.
Secondo la legislazione vigente sul diritto d’autore i diritti di utilizzazione
economica
dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo
anno solare dopo la sua morte.
Cosa è un disegno o modello
Per disegno o modello s’intende l’aspetto dell’intero “prodotto” o di una sua
parte, ovvero le
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale e/o
dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Per “prodotto” s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi
tra l’altro i
componenti che devono essere assemblati per formare un “prodotto complesso”,
gli
imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici,
esclusi i programmi per
elaboratore (software).
Nel caso di disegni e modelli, con una stessa domanda può essere richiesta la
protezione
fino ad un massimo di 100 disegni o modelli (“modello multiplo“), purché questi
appartengano alla medesima classe della classificazione internazionale dei
disegni e
modelli.
La registrazione del disegno o modello dura cinque anni dalla
data di presentazione della
domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della
protezione per uno o
più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni
dalla data di
presentazione.
Il brevetto per modello o disegno ornamentale protegge il trovato che dia ad un
oggetto noto uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare
combinazione di linee o di colori.
Il requisito della novità va inteso in termini relativi, nel senso che sono
distruttive della novità solo le anteriorità che si collocano nello stesso
settore merceologico, o in settori vicini. L'originalità non dovrebbe
comportare una valutazione del pregio estetico della forma, ma un confronto tra
la forma ed il panorama estetico del suo tempo, allo scopo di valutare se essa
si inserisce nel divenire normale del settore o è il frutto di una creazione
significativa. Da ultimo è stata emanata la direttiva n. 98/71 del 13 ottobre
1998, in tema di disegni e modelli industriali. Per cui il disegno è l'aspetto
dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle
caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della
struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e /o del suo
ornamento.