L'ascensore condominiale
L'ascensore condominiale è espressamente previsto tra le parti
comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c. n. 3, costituendone parte integrante e
non semplice pertinenza. Esso, infatti, partecipa alla funzione complessiva ed
unitaria degli edifici medesimi quale elemento essenziale alla loro
destinazione. C'è da precisare che l'ascensore è di
proprietà comune solo quando è installato originariamente
dell'edificio all'atto della sua costituzione. Al contrario, qualora venga
installato successivamente per iniziativa di tutti o parte dei condomini, non
costituisce proprietà comune di tutti, in quanto appartiene in
proprietà a quel condomini che lo hanno impiantato a loro spese, salvo
la facoltà di partecipare successivamente.
Limitazioni all'uso dell'ascensore
Anche nel condominio degli edifici trova applicazione,
relativamente ai beni comuni, il principio, desumibile dall'art. 1102 c.c. che
consente al singolo condomino di usare della cosa comune anche per un suo fine
particolare, con conseguente possibilità di ritrarre dal bene una
specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali ridondante a
favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione
del pari diritto spettante a questi ultimi. Da tanto consegue che in difetto di
specifiche limitazioni stabilite dal regolamento di condominio, l'uso
dell'ascensore per il trasporto di materiale edilizio può essere
legittimamente inibito al singolo condomino solo qualora venga concretamente e
specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia compromettendo la
buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia
ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte
degli altri condomini in relazione alle frequenze giornaliere, alla durata e
all'eventuale orario di esercizio del suddetto uso particolare, alle cautele
adoperate per la custodia delle cose trasportate, tenendo conto di ogni altra
circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli
che, in ciascun caso concreto, possono derivare dal suddetto uso particolare
dell'ascensore.
Ripartizione delle spese dell'ascensore
Per ciò che concerne le spese di installazione, la
Suprema Corte ha specificato che debbono essere ripartite secondo il criterio
dell'art. 1123 c.c. relativo alle innovazioni deliberate dalla maggioranza e
cioè in proporzione del valore della proprietà di ciascun
condomino; sul presupposto, invece della unicità della funzione, ha
stabilito che, per quanto riguarda la manutenzione e la costruzione
dell'ascensore, deve essere applicata analogicamente la norma prevista dal
codice per le scale (art. 1124 c.c.) e quindi le spese vanno ripartite per
metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per
la restante metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
dal suolo. È da tenere però presente che in tema di condominio
degli edifici, la disciplina di cui agli artt. 1123 e 1125 c.c. sul riparto
delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con patto
negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale, ove abbia natura
convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di tutti i
partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per la
manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la disposizione
del suddetto regolamento che preveda il concorso di tutti i condomini, inclusi
quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle rispettive
proprietà.