Contratti conclusi con il consumatore e clausole vessatorie
La L. 6/2/1996, n. 52, in attuazione della direttiva CE n. 8 del 1994, ha
introdotto nel codice civile il capo XIV bis, intitolato dei contratti con
il consumatore. Come si evince dalla stessa rubrica, la nuova
normativa conferisce rilevanza alla qualità soggettiva delle parti,
ponendo regole di condotta per qualsiasi contratto concluso tra professionista
e consumatore (il riferimento alla cessione di beni o alla prestazione di
servizi, originariamente contenuto nell’art. 1469 bis, è infatti venuto
meno a seguito delle modifiche apportate alla disciplina in esame dalla L.
12/12/99, n. 526).
La legge dà una definizione di consumatore e di professionista. Il consumatore
è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista
è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nel quadro
della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il
contratto.
La legge sanzione le clausole vessatorie, che – ai sensi del comma 1°
dell’art. 1469 bis c.c. – malgrado la buona fede determinano un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Secondo alcuni autori si tratterebbe di buona fede in senso soggettivo; secondo
altri, invece, perché una clausola sia vessatoria non viene in rilievo
lo stato psicologico dell’operatore professionista: l’art. 1469bis c.c.
adotterebbe una concezione oggettiva della buona fede.
Per quanto concerne lo squilibrio tra prestazioni, deve essere significativo e
andrà valutato con riguardo sia all’assetto giuridico e normativo che a
quello economico voluto dalle parti.
La legge indica un elenco di clausole che si presumono vessatorie fino a prova
contraria; sono quelle che hanno per oggetto o per effetto di:
-
escludere o limitare la responsabilità del professionista
in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante
da un fatto o da un’omissione del professionista;
-
escludere o limitare i diritti e le azioni del consumatore
nei confronti del professionista o di un’altra parte in
caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento
inesatto da parte del professionista;
-
escludere o limitare l’opponibilità da parte del
consumatore della compensazione di un debito nei confronti
del professionista con un credito vantato nei confronti
di quest’ultimo;
-
preveder un impegno definitivo da parte del consumatore
mentre l’esecuzione della prestazione del professionista
è subordinata ad una condizione il cui adempimento
dipende unicamente dalla sua volontà
-
consentire al professionista di trattenere una somma
di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude
il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del
consumatore di esigere dal professionista il doppio della
somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere
il contratto oppure a recedere;
-
imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro
a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo
equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
-
riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore
la facoltà di recedere dal contratto, nonché
consentire al professionista di trattenere anche solo in
parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo
per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista
a recedere dal contratto;
-
consentire al professionista di recedere da contratti
a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne
nel caso di giusta causa;
-
stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto
alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al
fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
-
prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore
a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere
prima della conclusione del contratto;
-
consentire al professionista di modificare unilateralmente
le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del
prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato
motivo indicato nel contratto stesso;
-
stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato
al momento della consegna o della prestazione;
-
consentire al professionista di aumentare il prezzo
del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere
se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto
a quello originariamente convenuto;
-
riservare al professionista il potere di accertare la
conformità del bene venduto o del servizio prestato
a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto
esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
-
limitare la responsabilità del professionista
rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati
in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle
suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
-
limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore;
-
consentire al professionista di sostituire a sé
un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel
caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti
diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
-
sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni
della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria, limitazione
all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere
della prova, restrizioni alla libertà contrattuale
nei rapporti con i terzi;
-
stabilire come sede del foro competente sulle controversie
località diversa da quella di residenza o domicilio
elettivo del consumatore;
-
prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione
di un obbligo come subordinati a una condizione sospensiva
dipendente dalla mera volontà del professionista
a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del
consumatore. È fatto salvo il disposto dell' articolo
1355.
Le clausole vessatorie sono inefficaci Si tratta, tuttavia, di
una figura speciale di inefficacia, in quanto:
-
relativa: opera, infatti, solo a vantaggio del
consumatore;
-
rilevabile d’ufficio dal giudice;
-
parziale, in quanto il contratto rimane efficace
per il resto.
L’art. 1469 quater dispone, inoltre, che le clausole devono essere
inserite nel contratto per iscritto e devono essere redatte in modo chiaro e
comprensibile; nel dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al
consumatore.
Da ultimo va notato che l’ambito di operatività, più ampio
rispetto agli artt. 1341 e 1342 c.c., della normativa contenuta nel capo XVI
bis, investe non solo i contratti per adesione c.d. di serie, il cui contenuto
è predisposto unilateralmente per una serie indeterminata di contratti
della stessa natura (artt. 1341 e 1342 c.c.), ma anche per i contratti per
adesione c.d. individuali, cioè quelli il cui contenuto è
unilateralmente predisposto per un singolo rapporto tra professionista e
consumatore.