Danno biologico
L’art. 13 d.lgl 38/2000 ha esteso la tutela del danno biologico definito come
“lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale.
Un esempio di danno biologico riconducibile ad un infortunio sul lavoro è
quello di un infarto cagionato da stress da superlavoro. Il risarcimento del
danno biologico è determinato con riferimento alle menomazioni prodotte dall'
infortunio (indennizzo reddituale) in misura indipendente dalla capacità di
produzione di reddito del soggetto danneggiato.
La lesione della integrità psico - fisica è valutata sulla base di apposite
tabelle in cui si tiene conto degli aspetti dinamico relazionali. Le
prestazioni stabilite in presenza di danno biologico sono le seguenti:
-
Indennizzo in capitale - quando la menomazione riportata dal
danneggiato è di grado compreso tra il 6° e 15°;
-
Rendita - per il danno biologico specifico
-
Rendita - per indennizzo delle conseguenze dell’infortunio:
quando la menomazione riportata dal danneggiato è di grado pari o superiore al
16°;
Viene generalmente ricompreso nella categoria del danno biologico il c.d.
MOBBING che la dottrine più recente individua in una situazione di disagio
profondo e in vere e proprie turbe derivanti dalla discriminazione e dalla
emarginazione patite del lavoratore negli ambienti di lavoro. A seguito dei
reiterati ed illeciti comportamenti posti in essere dal datore di lavoro o, dai
superiori gerarchici o dai colleghi . Comportamenti tendenti a allontanare
espellere emarginare il dipendente non gradito. Tra questi ad es. il mancato
rispetto delle norme contrattuali sul mansionamento, la dequalificazione
professionale, visite fiscali assillanti, sanzioni disciplinari reiterate, ecc.