L'infortunio sul lavoro
Il testo unico che regola la materia (decreto legislativo
n.38 del 2000) dispone che il diritto alle prestazioni assicurative sorge in
tutti i casi di infortunio “avvenuto per causa violenta, in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o l’invalidità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero una invalidità temporanea assoluta che importi
l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. I caratteri che qualificano
l’infortunio ai fini assicurativi sono :
La lesione
E’ intesa come qualunque alterazione recata all’organismo
fisio - psichico del lavoratore, in grado di ridurre o di eliminare le
attitudini del soggetto a svolgere attività lavorativa, cioè a causare
inabilità al lavoro, temporanea e permanente (assoluta o parziale) ovvero
della morte del lavoratore.
La causa violenta
Ogni fatto esterno che agisca rapidamente sulla persona e
costituisca un nesso di causa ed effetto della lesione, anche se non elusiva.
L'occasione di lavoro
Deve esistere un nesso di causalità tra evento e lavoro,
indipendentemente dai fattori di tipo cronologico e topografico. L’art. 1 del
D.lgl 38/2000 dispone che sono compresi nell’assicurazione tutti coloro che,
in possesso dei requisiti soggettivi:
-
siano addetti alle macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa;
-
siano addetti ad apparecchia pressione, ad apparecchi ed impianti elettrici
o termici (comprese le macchine elettriche o elettroniche per scrivere o per
calcolo);
-
siano comunque occupati in opifici, laboratori o ambienti organizzati per
lavori, opere o servizi i quali comportino l’impiego di tali macchi e
apparecchi o impianti.
Infortunio in itinere
L’infortunio c.d. in itinere è quello nel quale incorre il
lavoratore nel recarsi al posto di lavoro oppure nel ritornare dal lavoro. Tale
infortunio è da comprendere nella tutela delle assicurazioni obbligatorie in
quanto sia riconducibile alla comune ipotesi di infortunio avvenuto in
“occasione di lavoro”. Ai sensi dell’ art . 210 della Legge n. 1124 / 1965
“…l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi, alle persone assicurate,
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro
se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un
servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Resta salvo il
caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate L'interruzione e la deviazione si intendono
necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze
essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto
privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni
direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non
opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di
guida.