Misure alternative alla detenzione
Le misure alternative alla detenzione sono l'affidamento in prova al servizio
sociale, la detenzione domiciliare e l'esecuzione della pena in regime di
semilibertà.
Tali misure costituiscono un beneficio riconosciuto ai condannati che, in
presenza di determinati requisiti, ne appaiano meritevoli, pertanto qualora ne
vengano meno i presupposti, le stesse misure possono essere revocate.
In ogni caso, competente a decidere circa la concessione o revoca delle predette
misure è il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui la pena viene
eseguita.
L'affidamento in prova al servizio sociale consiste nell'affidamento di chi sia
stato condannato ad una pena detentiva al servizio sociale, al di fuori
dell'istituto carcerario, per un periodo pari alla pena da scontare. È
in genere valutata in modo favorevole l'istanza di chi possa dimostrare di
poter svolgere al di fuori dell'istituto una stabile occupazione lavorativa.
L'affidamento può essere concesso se la pena detentiva da scontare non
superi i 3 anni, oppure i 4 anni, solo in casi particolari, vale a dire se la
pena debba essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o
alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che intenda
sottoporvisi (lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza deve essere
dimostrato mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica)
L'istanza di affidamento può esser proposta nel corso dell'esecuzione
della pena (semprechè rientrante nei limiti di tre anni, in tal caso di
pena residua da scontare) e deve essere preceduta da un periodo di osservazione
della personalità del condannato in istituto per il periodo della durata
di almeno un mese che, ai fini della concessione, deve avere ovviamente un
esito positivo.
L'istanza di affidamento può essere altresì proposta prima
dell'esecuzione della pena. In tal caso l'istanza è rivolta direttamente
al Pubblico Ministero che, sospende l'esecuzione della pena fino alla decisione
del Tribunale di Sorveglianza, notificando al condannato l'ordine di
carcerazione con contestuale avviso della facoltà di poter richiedere il
beneficio di una delle misure alternative mediante la presentazione della
relativa istanza nel termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica.
Nel caso di concessione del beneficio, il servizio sociale dovrà
controllare la condotta del soggetto e riferire periodicamente al Tribunale di
Sorveglianza. L'esito positivo della periodo di prova estingue la pena ed ogni
altro effetto penale.
La detenzione domiciliare consiste nella possibilità di espiare la pena
nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora.
Analogamente all'affidamento, il beneficio della detenzione domiciliare
può essere concesso nei casi in cui la pena detentiva, anche residua di
maggior pena, non superi i tre anni. Tuttavia, a differenza dell'affidamento,
la detenzione domiciliare può essere concessa solo in casi particolari,
vale a dire: nei confronti di donne in cinta o che allattano la prole o che
abbiano figli conviventi di età inferiore a 5 anni; nei confronti di
persone che versino in grave stato di salute; nei confronti di persone di
età superiore a 60 anni e nei confronti dei minori di anni 21 per motivi
di studio, di lavoro o di famiglia.
Tale beneficio, a parità degli altri, è revocato quando il
soggetto ha un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni imposte
con la concessione della misura.
Il regime di semilibertà consiste nella possibilità per il
condannato a pena detentiva di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto
per partecipare ad attività lavorative.
Tale beneficio è riconosciuto obbligatoriamente per le pene detentive
derivanti dalla conversione delle pene pecuniarie.
Il beneficio, invece, può essere concesso quando la pena da espiare non
superi i sei mesi di arresto o di reclusione, sempre che il condannato non sia
già affidato al servizio sociale e, comunque solo dopo l'espiazione di
almeno metà della pena, o di un terzo della pena per le condanne
derivanti dalla commissione di reati più gravi, indicati dalla legge
(art. 4 bis Ordinamento Penitenziario)
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di
semilibertà solo dopo aver espiato 20 anni di pena.
La liberazione anticipata è il beneficio concesso all'internato che
abbia osservato con buona condotta il periodo di carcerazione e consiste in una
detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata.
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