Cos'è un recupero crediti?
In tutte le circostanze in cui è accertato un inadempimento da parte del
debitore, il creditore per recuperare il credito deve innanzitutto rivolgersi
all'Autorità Giudiziaria per riuscire ad avere un titolo esecutivo dal Giudice
(decreto ingiuntivo o sentenza, etc. ). Successivamente il creditore, dopo aver
intimato il pagamento entro il breve termine di gg.10 (cd. precetto), può
richiedere l'esecuzione forzata.
In quei casi in cui vi è un inadempimento del debitore inerente ad una cambiale
o ad un assegno, il creditore, sempre previa intimazione di pagamento, può
richiedere direttamente l'esecuzione forzata, diminuendo notevolmente tempi e
costi della pratica di recupero del credito.
In generale sono titoli esecutivi:
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le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva ;
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le cambiali, gli assegni nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai
quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
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gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi
contenute.
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può
loro notificare entro un anno dalla morte. La notificazione può farsi agli
eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.