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Legge 15 agosto 2000, n. 235 Nuove norme in materia di
Cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 2000
Art.
1.
1.
L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art.
3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono
trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine
di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali
accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei
protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione
del rifiuto.
Uguale
obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto
di accettazione delle cambiali.
2.
Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore
contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione
del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati
devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi
al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore
protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1995, n. 480.
3.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate
ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".
Art.
2.
1.
L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art.
4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata
del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario
protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese
per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente
promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal
registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995,
n. 480.
Il
debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne
l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato
presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata
secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo
quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del
pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto
di cui al comma 5.
2.
Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere presentata da chiunque
dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente
od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata
del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente
od erroneamente alla levata del protesto.
3.
Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data
di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita'
dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore
del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone
la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita'
l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni
dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal
registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli
effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.
4.
In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa,
da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo'
ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e'
il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per
il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli
articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile.
5.
Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per
ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base
agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
2.
Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente
legge, e' allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente
legge.
Art.
3.
1.
All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 6 e' aggiunto
il seguente:
"6-bis.
Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione
definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La
cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della
relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione".
Art.
4.
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18
settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
novembre 1995, n. 480, e' sostituito dal seguente: "La notizia di
ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla
sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione,
per cinque anni dalla data della registrazione".
2.
Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n.
381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480,
e' sostituito dal seguente:
"3.
Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, sono abrogati".
Art.
5.
1.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
ancora operativo il registro informatico di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, la cancellazione del nome di cui
all'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'articolo
2 della presente legge, e all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n.
108, e' effettuata, fino alla data di operativita' del registro informatico,
dagli elenchi dei protesti di cui all'articolo 3 della medesima legge
n. 77 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Art.
6.
1.
La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli:
Fassino
ANNESSO
(v. articolo 2, comma 2)
"ALLEGATO
(v. articolo 4)
MODELLO
DI ISTANZA AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI ..............
Istanza
ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni
Il
sottoscritto .......... nato a ...........; il ...........; residente
in ................. in via-piazza ..................; codice fiscale
n. .........................;
PREMESSO
che
sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:
1.
Importo lire ................. scadenza ..............;
data
del protesto ............... notaio ................;
2.
Importo lire ................. scadenza ..............;
data
del protesto ............... notaio ................;
3.
Importo lire ................. scadenza ..............;
data
del protesto ............... notaio ................;
4.
Importo lire ................. scadenza ..............;
data
del protesto ............... notaio ................;
che
in data .........; il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme
recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti
e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,
CHIEDE
la
cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti,
ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive
modificazioni.
data
.................... firma ............................;".
LAVORI
PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 455):
Presentato
dall'on. Simeone il 9 maggio 1996.
Assegnato
alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio 1996 con
parere della commissione I.
Esaminato
dalla II commissione, in sede referente, il 24 marzo, 19, 26 maggio, 18,
23 giugno e 1 luglio 1998.
Assegnato
nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 16 marzo 1999.
Esaminato
dalla II commissione, in sede legislativa, il 6, 20 aprile, 27 maggio,
2, 16, 23 e 30 giugno 1999 e approvato il 7 luglio 1999 in un testo unificato
con gli atti numeri 770 (Servodio ed altri); 1157 (Rizza ed altri);
2527
(Mantovano ed altri) e 4391 (Molinari ed altri).
Senato
della Repubblica (atto n. 4151):
Assegnato
alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 20 luglio 1999
con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato
dalla 2a commissione il 1, 9 febbraio, 8 marzo 2000 e approvato, con modificazioni,
il 15 marzo 2000.
Camera
dei deputati (atto n. 455-B):
Assegnato
alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 29 marzo 2000 con
parere della commissione I.
Esaminato
dalla II commissione in sede referente l'8, 14 giugno, 13 luglio 2000.
Assegnato
nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 27 luglio 2000.
Esaminato
dalla II commissione, in sede legislativa e approvato il 27 luglio 2000.
N
O T E
Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota
all'articolo 1, comma 1.
-
La legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, reca: "Pubblicazione
degli elenchi dei protesti cambiari.".
Nota
all'articolo 2, comma 2.
-
Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955, si veda la nota all'articolo
1, comma 1.
Nota
all'articolo 3, comma 1.
-
Il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni
in materia di usura), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art.
17. - 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per
la quale il protesto e' stato levato e non abbia subito ulteriore protesto
ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2.
La riabilitazione e' accordata con decreto del presidente del tribunale
su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.
3.
Avverso il diniego di riabilitazione il debitore puo' proporre reclamo,
entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte di appello che decide
in camera di consiglio.
4.
Il decreto di riabilitazione e' pubblicato nel bollettino dei protesti
cambiari ed e' reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse
entro dieci giorni dalla pubblicazione.
5.
Nelle stesse forme di cui al comma 4 e' pubblicato il provvedimento della
corte di appello che accoglie il reclamo.
6.
Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli
effetti, come mai avvenuto.
6-bis.
Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione
definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico
di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La
cancellazione dei dati del protesto e' disposta dal presidente della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio
non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della
relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.".
Nota
all'articolo 4, commi 1 e 2.
-
Il testo dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 490 (Disposizioni
urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio), cosi'
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art.
3-bis. - 1. Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza
dei rapporti commerciali, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei
protesti cambiari, di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955,
n. 77, si provvede mediante il registro informatico dei protesti, tenuto
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in modo
da assicurare completezza, organicita' e tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale. La notizia di ciascun protesto levato
e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata
ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 e successive
modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero,
in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione.
2.
Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia stabilisce le norme di attuazione del presente articolo
e in particolare:
a)
le procedure per la comunicazione alle camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura, anche mediante strumenti informatici e telematici,
delle notizie sui protesti cambiari, da parte dei soggetti abilitati a
levarli, nonche' le modalita' per rendere univocamente identificabile
il soggetto protestato;
b)
le caratteristiche e le modalita' di tenuta del registro;
c)
i contenuti delle registrazioni;
d)
il termine massimo entro il quale le registrazioni vanno effettuate e
messe a disposizione del pubblico mediante accesso al registro informatico.
3.
Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, sono abrogati.
4.
All'articolo 3, terzo comma, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, le parole:
"5 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni".
Note
all'articolo 5, comma 1.
-
Per il testo dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 381 del 1995
convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 480 del 1995 si veda
la nota all'articolo 4, commi 1 e 2.
-
Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota all'articolo
1, comma 1.
-
Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, cosi'
come modificato dalla presente legge, si veda la nota all'articolo 3,
comma 1.
-
Per il titolo della citata legge n. 77 del 1955 si veda la nota all'articolo
1, comma 1.