Il procedimento di divorzio
Come visto in materia di separazione, anche il diritto di chiedere il divorzio
è personalissimo e quindi inderogabile, intrasmissibile e imprescrittibile.
Il coniuge interessato, che può essere anche quello a cui è stata addebitata la
separazione, ma non quello che ha riportato condanne penali, può con ricorso
introdurre la causa di divorzio. A questo punto l’altro coniuge può aderire
alla domanda oppure opporvisi.
Analogamente al giudizio di separazione, sono configurabili due successive fasi
del processo, a norma dell’art. 4 L. D. Quella preliminare si svolge dinanzi al
Presidente del Tribunale, ove i coniugi debbono comparire personalmente per il
tentativo di conciliazione. Qualora esso non riesca o comunque il coniuge
convenuto non compaia, il Presidente, sentiti i figli minori ove lo ritenga
opportuno, emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che
ritiene adeguati nell’interesse dei coniugi e della prole, ossia, in sostanza,
la fissazione dell’assegno e l’affidamento dei figli, rimettendo poi le parti
innanzi al giudice per l’istruzione della causa con l’intervento obbligatorio
del P. M. Affinché il Presidente possa convenientemente adottare una decisione
in ordine alla determinazione dell’assegno, i coniugi dovranno presentare la
loro dichiarazione dei redditi e ogni documentazione relativa ai redditi ed al
patrimonio personale e comune (Cass. sent. n. 4067 del 1997), potendo il
Tribunale, in caso di contestazione, disporre indagini, avvalendosi, se del
caso, anche della polizia tributaria, ai sensi dell’art. 5, comma 9, L. D.
L’istruzione della causa è generalmente rapida, perché concentrata in poche
udienze. Inoltre, nel caso in cui il processo debba continuare per la sola
fissazione dell’assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva per il
solo capo di domanda relativo allo scioglimento del matrimonio. L’appello nei
confronti di tale decisione deve essere immediato, cosicché è assicurata con
celerità la pronuncia sugli effetti personali, mentre è differita nel tempo
solo la pronuncia sugli effetti patrimoniali.
Infine i coniugi possono anche presentare ricorso congiunto. In tale ipotesi il
Tribunale decide in camera di consiglio con un rito assai più snello e rapido
di quello ordinario. Il suddetto ricorso congiunto, peraltro, deve indicare
compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Il
Tribunale deve comunque sempre verificare la rispondenza delle condizioni
all’interesse dei figli e, ove tale rispondenza non sussista, anziché
pronunciare la sentenza, dichiara applicabile l’ordinaria procedura, rimettendo
gli atti al Giudice Istruttore.
La sentenza è sempre impugnabile da ciascuna parte, nonché dal P. M.,
limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente
incapaci. Una volta divenuta definitiva, la sentenza deve poi essere trasmessa
in copia autentica, a cura del cancelliere, all’ufficiale dello stato civile
per essere annotata in calce all’atto di matrimonio e per ulteriori adempimenti
formali. A decorrere dal momento dell’annotazione il divorzio ha dunque effetti
erga omnes, nei confronti di tutti i terzi, a tutti gli effetti civili, mentre
tra i coniugi gli effetti si producono dal giorno del passaggio in giudicato
della sentenza e non dal giorno della domanda.