IL PROBLEMA DELL'AMMINISTRATORE
Il problema è risolto negativamente per le s.a.s. in cui l'amministrazione e la
relativa responsabilità illimitata e delegata ai soci ACCOMANDATARI.
Più dibattuta appare nelle s.n.c.; invero l'unico argomento che è stato addotto
dalla dottrina per escludere questa ipotesi siede sulla dissociazione tra
responsabilità delle obbligazioni sociali e status di socio. L'argomento, a
parere di CAMPOBASSO, non convince.
Invero, si potrebbe benissimo arrivare alla conclusione che non per forza si
deve avere corrispondenza tra status di socio e responsabilità;
l'amministratore potrebbe benissimo rispondere quale mandatario o quale
institore; la nomina di un amministratore esterno non priverebbe i soci el
potere di direzione e controllo sulla società e della conseguente
responsabilità per le obbligazioni sociali.
Il divieto di concorrenza
Nelle s.n.c. incombe sui soci il divieto di esercitare attività commerciale
concorrente a quella della società, o di assumere la posizione di socio
illimitatamente responsabile in società concorrente.
Il divieto non vale se si riveste la qualifica di socio con responsabilità
LIMITATA. La violazione del divieto espone il socio al risarcimento del danno
nei confronti della società.