L'atto costitutivo. forma e contenuto
Il contratto con cui si costituisce una società di persone è soggetto alla
forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.
La mancanza di un atto costitutivo, e la conseguente non iscrizione al R.I.,
porta al fenomeno delle società irregolari.
L'atto costitutivo dovrà contenere:
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generalità dei soci;
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ragione sociale (il nome sotto cui agisce la società) con l'indicazione del
nome di uno o più soci seguito dall'indicazione "s.n.c.". Per le S.a.s. occorre
l'indicazione di almeno un socio accomandatario;
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l'indicazione dei soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza;
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l'oggetto sociale (ovvero l'attività svolta);
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i
conferimenti effettuati da ciascun socio;
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le
prestazioni a cui sono soggetti i soci d'opera;
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le
norme per la ripartizione degli utili;
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la
durata della società.