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L'atto costitutivo. forma e contenuto

Il contratto con cui si costituisce una società di persone è soggetto alla forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico.
La mancanza di un atto costitutivo, e la conseguente non iscrizione al R.I., porta al fenomeno delle società irregolari.

L'atto costitutivo dovrà contenere:

  1. generalità dei soci;
  2. ragione sociale (il nome sotto cui agisce la società) con l'indicazione del nome di uno o più soci seguito dall'indicazione "s.n.c.". Per le S.a.s. occorre l'indicazione di almeno un socio accomandatario;
  3. l'indicazione dei soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza;
  4. l'oggetto sociale (ovvero l'attività svolta);
  5. i conferimenti effettuati da ciascun socio;
  6. le prestazioni a cui sono soggetti i soci d'opera;
  7. le norme per la ripartizione degli utili;
  8. la durata della società.