I conferimenti
I
conferimenti rappresentano gli apporti iniziali dei soci per dar vita alla
società medesima. Essi NON devono essere di eguale importo l'un con l'altro (si
presumono qualora nulla è disposto nell'atto costitutivo), ma potranno aversi
apporti dieseguali: è ovvio cha alla disegualianza degli apporti iniziali
seguirà anche la diversità di trattamento per la ripartizione degli eventuali
utili o delle perdite.
Nelle
società di persone è possibile conferire qualsiasi bene, materiale o
immateriale, non devono essere seguiti dei procedimenti particolari rispetto al
conferimento di un certo bene (solo il rispetto della forma scritta nel
contratto di s.s.); l'importante è che il bene sia suscettibile di valutazione
economica e sia utile alla società.
Possono
costituire conferimenti anche le garanzie che vengono prestate a favore della
società, o il trafserimento in godimento di un bene o addirittura di
un'azienda. Anche la semplice responsabilità personale ed illimitata può essere
reputata conferimento.
La disciplina dei conferimenti.
I conferimenti possono riguardare beni in natura, denaro, crediti o
conferimenti d'opera. I conferimenti possono essere in proprietà o in
godimento. Quando il socio conferisce il bene in proprietà deve prestare tutte
le garanzie connesse come se si trattasse di una vendita; nel caso di apporto
in godimento deve prestare le garanzie proprie del contratto di locazione.
In caso
di perimento del bene concesso in godimento il socio potrà chiedere il
risarcimento del danno se è derivato da colpa degli amministratori mentre potrà
essere costretto a reintegrare il conferimento in caso di perimento per causa
non imputabile agli amministratori. Il bene concesso in godimento resta di
proprietà del socio che però non ne può godere.
Per il
conferimento del credito, il socio risponde dell'insolvenza del debitore
indicata dall'art. 1267 per assunzione convenzionale di garanzia. In sostanza
dovrà rispondere dell'insolvenza del credito e dovrà eventualmente
corrispondere le spese per il recupero.