Domande frequenti
Sono un commercialista
e sono sindaco presso una società: fatturo con la mia partita IVA le competenze
di sindaco alla società.
Allo stesso tempo sono socio accomandatario di una s.a.s. Il fatto che la s.a.s.
curi la contabilità presso la quale sono sindaco crea incompatibilità?
In linea di diritto esiste
una incompatibilità diretta, in quanto la s.a.s. offre un servizio di operazioni
di amministrazione equivalente ad una prestazione d’opera retribuita sebbene la
responsabilità civilistica incomba sull’organo amministrativo della società, Consiglio
di Amministrazione o amministratore unico, i quali insieme al collegio sindacale
sono responsabili con la diversità delle rispettive funzioni, del corretto funzionamento
della società. Pertanto, visto l’articolo 2389 del Codice Civile, vi è incompatibilità
diretta.
Una cooperativa
di produzione e lavoro ha in scadenza il collegio sindacale. Ai sensi degli articoli
13 e 14 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 entrato in vigore il 23 ottobre 2002,
alle cooperative si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste
per le s.r.l. di cui all’art. 2488 del codice civile. Essendo il capitale sociale
inferiore a 103.291,38 euro, né essendo mai stato superato alcun limite indicato
al comma 1, art. 2453-bis del Codice Civile, la cooperativa ritiene non più obbligatoria
la nomina del collegio sindacale, per cui sarebbe intenzionata a non rinnovare l’organo
di controllo.
L’interpretazione data dalla
cooperativa è corretta, a condizione che essa provveda a modificare in termini conformi
lo statuto sociale. Al riguardo, il comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. 220/2002 prevede
che la specifica assemblea straordinaria di adeguamento dello statuto sia tenuta
con le modalità e le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.
Una società di capitale si trasforma in società di persone, portando in dote
un credito d’imposta IRPEG. Può questo bonus essere compensato dalla neo-società
di persone con IVA ed IRAP. Inoltre può essere compensato un credito IRPEF con un
debito emergente da un accertamento ex 41-bis del DPR 600/73?
La trasformazione di una
società non conduce alla creazione di un nuovo soggetto di diritto, né origina un
fenomeno di vera e propria successione di un soggetto ad un altro, ma, semplicemente,
comporta una modificazione dell’atto costitutivo, che non coincide sulla continuità
nella titolarità delle situazioni giuridiche preesistenti alla trasformazione, e
ciò anche con riferimento anche ai crediti di natura fiscale.
Pertanto in caso di trasformazione di qualsiasi genere, è consentito l’utilizzo
dei crediti d’imposta maturati antecedentemente alla trasformazione.
E’ inoltre consentita la compensazione delle somme, comprese le sanzioni, dovute
per accertamento con adesione.
L’articolo 2542 del D. Lgs. 6/2003 stabilisce per le cooperative il limite alla
rieleggibilità degli amministratori nella misura massima di tre mandati consecutivi.
Nel conteggio di questi ultimi rientrano anche quelli già effettuati ed in corso
oppure il conteggio decorrerà ex-novo successivamente all’adeguamento del nuovo
statuto?
Il D. Lgs. 6/2003, attuativo
della riforma in materia di diritto societario, prevede all’articolo 2542, un limite
temporale alla rieleggibilità degli amministratori, che non può superare i tre mandati
consecutivi.
Considerato che le nuove disposizioni entreranno in vigore solo dal 1/1/2004 e che
sino a quel momento le società saranno soggette alle previgenti disposizioni del
Codice Civile, l’adeguamento alla nuova struttura organizzativa non deve essere
immediato. Gli amministratori che a quella data ancora non vedono scaduto il loro
mandato, resteranno in carica fino alla data di scadenza prestabilita. Al termine
di questo periodo dovranno essere seguite le nuove disposizioni. Saranno quindi
gli amministratori nominati dopo l’entrata in vigore della riforma societaria ad
avere l’obbligo di rispettare il limite temporale posto alla loro rieleggibilità.
Si vorrebbe sapere se una s.r.l. che alla Camera di Commercio risulta non aver
iniziato l’attività, è obbligata a depositare i bilanci e al pagamento delle relative
tasse.
R.: Ai sensi dell’art. 2435
del C. C. il bilancio deve essere depositato nel registro delle imprese a cura degli
amministratori entro trenta giorni dall’approvazione.
Ai sensi dell’articolo 2423 del C. C. gli amministratori devono redigere il bilancio
di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota
integrativa.
Dal combinato disposto di queste due norme appare chiaro l’obbligo di redazione
e deposito del bilancio, a nulla rilevando che la società abbia iniziato o meno
la sua attività istituzionale, in quanto il bilancio va ben oltre la gestione, dovendosi
in esso rappresentare, ad esempio il capitale sociale, il credito verso i soci per
i decimi da versare, e ciò da solo basta a far comprendere quanto debba considerarsi
obbligatorio il deposito del bilancio, per il quale la legge non prevede alcuna
dispensa.