La morte del socio
>La prima ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio è
il caso della morte. Essendo rilevante nelle società di persone l'intuitu
personae tra i soci, la scomparsa di "quel" membro non implica necessariamente
la continuazione della società con gli eredi che sono persone diverse dal loro
dante causa.
Viene pertanto data ai soci superstiti la scelta di tre vie:
-
procedere allo scioglimento anticipato della società, con la conseguent
liquidazione della quota a favore degli eredi. Si discute poi, se gli eredi
possano o meno partecipare alla fase della liquidazione, ritendo alcuni autori
che essi ne siano completamente esclusi e partecipino con gli stessi poteri di
controllo dei terzi estranei;
-
liquidare la quota agli eredi entro sei mesi dall'evento - morte e continuare
la società senza di questi. La quota dovrà essere liquidata rispetto un
bilancio ad hoc redatto per l'occasione e dovrà prendere in considerazione il
valore di "avviamento commerciale";
-
continuare la società con gli eredi (se questi lo vogliono). È invalso nella
pratica l'uso di inserire preventivamente nel contratto sociale clausole che
prevedono la regolamentazione anticipata dell'ipotesi che si sta commentando;
occorre tuttavia rilevare che molte di queste ledono sostanzialmente il
principio di divieto di patti successori tanto che alcuni autori arrivano a
sostenere la tesi che questo divieto non esisti più nell'ordinamento italiano.
Le clausole più utilizzate possono essere indicate nelle seguenti: clausola di
consolidazione che prevede l'accrescimento della quota a favore dei soci
superstiti e la conseguente liquidazione della quota a favore degli eredi; la
clausola che prevede l'obbligo per gli eredi di continuare la società (con
diverse sfaccettature di operatività).
Il recesso del socio
In questa ipotesi il socio decide di abbandonare la società, che continuerà
senza di lui. Per l'esercizio concreto di questo potere occorre distinguere se
il contratto era stato stipulato a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Nel primo caso il recesso potrà avvenire in qualsiasi momento, liberamente, con
il solo preavviso di 3 mesi.
Nel secondo caso occorrerà la presenza di una giusta causa.
Il recesso deve essere portato a conoscenza di tutti i soci e dei terzi per le
conseguenze sulle obbligazioni sociali (di cui abbiamo riferito
precedentemente). Comunque il diritto di recesso non può essere escluso o
limitato fortemente dal contratto sociale.
L'esclusione del socio
In questa ipotesi il socio viene estromesso dalla vita sociale per cause che
possono essere di diritto o rimesse alla decisione degli altri soci.
Le cause di esclusione di diritto sono:
-
la dichiarazione di fallimento del socio (per attività che
non siano legate alla società);
-
nel caso della liquidazione della quota ottenuta dal creditore
particolare.
Le clausole di esclusione facoltativa, invece, sono:
-
gravi inadempienze legate al contratto sociale (non
effettuazione dei conferimenti, mancato reintegro della quota, ecc.);
-
interdizione, inabilitazione, condanna a pena che importi
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
-
sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento
per causa non imputabile.
L'esclusione viene presa con il parere della maggioranza dei soci calcolata per
teste e non per quote; alla deliberazione non partecipa il socio che deve
essere escluso.
Questo potrà rivolgersi al Tribunale per bloccare il procedimento di esclusione
entro trenta giorni dalla delibera ed il giudice potrà anche decidere di
bloccare il procedimento.
Qualora venga confermata la volontà sociale di esclusione questa opererà
retroattivamente. Lo stesso si verificherà in caso di accoglimento del ricorso
per cui il socio sarà responsabile per le obbligazioni contratte durante il
periodo intercorrente tra la delibera di esclusione e la sentenza del
Tribunale.