La riforma del diritto societario per la Società a
Responsabilità Limitata (S.R.L.)
La riforma del diritto societario ha portato alla completa rivisitazione del
modello sociale delle s.r.l. avvicinandole alle esigenze di gestione su base
familiare che molti in passato chiedevano, e frustrate dalla completa
assimilazione del modello alla "sorella maggiore" s.p.a.
La riforma, avvicina la disciplina delle s.r.l. a quella della società di
persone, sia per quanto attiene i profili dell'amministrazione, sia,
soprattutto, per quanto attiene i profili della cessione delle quote.
Sicuramente, ci troviamo di fronte ad un modello societario che è molto diffuso
nelle realtà a bassa industrializzazione, in cui gli investimenti strumentali
sono in molti casi esigui, e caratterizzati dalla volontà di limitare la
responsabilità per obbligazioni sociali sempre spauracchio di novelli
imprenditori.
Costituzione.
Come in passato, la costituzione deve avvenire con atto pubblico presso un
notaio, che provvederà ad omologare il contenuto dell'atto costitutivo e dello
statuto. Il capitale minimo richiesto è di € 10.000,00 di cui il 25% (e non più
i 3/10) deve essere versato presso un istituto di credito quale versamento di
decimi vincolati. La tipologia di conferimenti ammessi è, alla luce della
riforma del 2003, è tripartita:
-
denaro;
-
beni in natura;
-
prestazioni d'opera.
Queste ultime, rappresentano la prima vera sostanziale riforma rispetto al
passato. Era infatti noto che, nelle società di capitale non potesse procedersi
all'apporto di forze immateriali non capitalizzabili, anche in considerazione
del fatto che, il capitale sociale rappresenta l'unica garanzia nei confronti
dei terzi, e non si poteva rappresentare un valore edulcorato rispetto alla
realtà fattuale.
A mitigare l'assimilazione all'apporto di forza lavoro presente nelle società
personali, il legislatore ha imposto che l'obbligazione deve essere garantita
per l'intero da una fideiussione bancaria o da una polizza di assicurazione, di
modo che, appunto per il principio sopra enunciato, venga garantita la buona
fede dei terzi che entrano in contatto con la società.
Il versamento del 25% può essere sostituito, secondo il nuovo art. 2464 4°
comma, con la presentazione di una polizza di assicurazione o di una
fideiussione bancaria. I beni in natura non dovranno essere valutati da un
esperto nominato dal presidente del Tribunale, ma il perito verrà scelto dalla
stessa società tra soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili.
In merito a quest'ultimo aspetto, preme sottolineare come, in questo modo viene
facilitata la sopravalutazione delle poste patrimoniali, soprattutto in casi
complessi come l'apporto di aziende ed i relativi avviamenti commerciali.
Amministrazione
Per l'organizzazione interna la riforma rimette massima autonomia allo statuto.
Mentre il precedente modello riprendeva il modello "parlamentare" della s.p.a.,
comportando quale corollario necessario il formalismo nell'adozione delle
decisioni, nel nuovo modello di amministrazione, invece, si rimette l'opzione
tra:
-
la
concentrazione dei poteri in capo a tutti i soci, con la conseguente adozione
del modello di amministrazione congiuntiva prevista quale regime "naturale"
delle società di persone;
-
attribuire l'amministrazione solo ad alcuni soci, mentre altri rivestiranno
solo il ruolo di soci "capitalisti". In questo caso, i soci amministratori
possono sempre decidere se esercitarla congiuntamente o disgiuntamente, e se lo
statuto non lo prevede espressamente essi compongono il consiglio di
amministrazione. Le decisioni vengono prese dal C.d.A. secondo il metodo
collegiale, ed è stata introdotta la possibilità di procedere all'adozione di
decisioni mediante consultazione scritta tra i membri del consiglio.
Nella nuova s.r.l. non sarà più possibile nominare amministratori che non siano
soci (quello che avviene nelle società di persone).
Sono comunque riservate alla collettività dei soci decisioni importanti e
vitali della vita societaria, quali: l'approvazione del bilancio d'esercizio,
la distribuzione di utili, le decisioni che attengono alla modificazione anche
sostanziale dell'atto costitutivo ed attinente i diritti sociali.
Le deliberazioni con metodo collegiale sono necessarie solo per le
modificazioni dell'atto costitutivo, oppure quando le richiedono gli
amministratori, o, ancora, quando vengono richieste da tanti soci che
rappresentano 1/3 del capitale.
In tutti gli altri casi, le decisioni possono essere prese con la raccolta di
adesioni scritte alla proposta. Il voto di ciascun socio è proporzionale alla
quota di partecipazione, al raggiungimento del quorum costitutivo di almeno la
metà del capitale sociale, e quorum deliberativo della maggioranza assoluta.
Per le modificazioni dell'atto costitutivo, occorre il voto favorevole di
almeno la metà del capitale sociale. Come i soci delle società di persone
esclusi dall'amministrazione, anche i soci della nuova s.r.l. avranno diritto a
conoscere dell'andamento sociale, alla consultazione dei libri sociali ed i
documenti dell'amministrazione, esercitare l'azione di responsabilità contro
gli amministratori. Rientra tra i poteri del socio di minoranza, altresì, la
possibilità di chiedere provvedimenti d'urgenza che portino alla revoca degli
amministratori, oltre che la richiesta di risarcimento del danno per fatti
dolosi o colposi dell'amministratore.
4. Il bilancio
Come il bilancio delle S.p.A., anche quello delle s.r.l. deve essere composto
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Deve
essere predisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea entro 4
mesi dalla chiusura dell'esercizio. Vi può essere una proroga di altri due mesi
per esigenze legate all'organizzazione interna della società, ma in questo caso
ci deve essere una esplicita previsione dello statuto. Giova ricordare che,
nelle società di capitale non vige il principio della trasparenza, in base al
quale si reputano direttamente percepiti dai soci gli utili realizzati dalla
società. Benché ci sia un progetto di riforma fiscale (per l'ovvio recupero di
materia imponibile), allo stato dal punto di vista civilistico, vige il
principio per cui il 5% dell'utile realizzato deve essere accantonato in
un'apposita riserva legale fino a quando questa non raggiungerà 1/20 del
capitale sociale. È possibile che i soci rinuncino agli utili con
l'accantonamento del tutto in una riserva volontaria.
Anche il bilancio delle s.r.l. dovrà essere trasmesso telematicamente alle
camere di commercio per la pubblicazione sul registro delle imprese.
Quote sociali
In questa sede si sono verificate le maggiori innovazioni della riforma. A
differenza di quanto accade nella s.p.a. e nella s.a.p.a. la qualità di socio
non è svincolata dalla persona, bensì è stata rafforzata la posizione della
persona del socio. Tanto si evince a maggior ragione nel trasferimento, che può
essere vietato nello statuto, anche per causa di morte. Per evitare vincoli
perpetui, già prima della riforma erano previste delle "finestre" d'uscita. In
particolare i casi di recesso erano individuati:
-
in
caso di spostamento all'estero della sede sociale;
-
in caso di cambiamento dell'oggetto sociale;
-
in caso di trasformazione della società
Oggi, invece, il socio potrà recedere:
-
in
ogni momento, con un preavviso di 6 mesi, se la società è contratta a tempo
indeterminato;
-
nelle stesse ipotesi vigenti prima della riforma;
-
in caso di dissenso all'aumento di capitale con rinuncia al diritto
d'opzione;
-
in tutte le altre ipotesi previste nell'atto costitutivo.
A differenza di quanto era previsto prima dal codice per la liquidazione, in
cui faceva riferimento all'ultimo bilancio regolarmente approvato, oggi il
valore della quota di liquidazione viene determinata in proporzione al
patrimonio sociale, tenendo conto del valore di avviamento. In caso di
disaccordo sul valore, il Presidente del Tribunale, su istanza della parte più
diligente, procederà a nominare un esperto che redigerà una relazione giurata
sul valore.