Che tipo di societa' costituire
Molte volte, iniziare un'attività economica richiede investimenti che non
possono venire solo da una persona. Questo sia in termini di danaro ma anche in
termini di impegno personale. Nella prassi è molto comune individuare
situazioni per cui, un soggetto possiede capitali da investire, ma non possiede
competenze specifiche, mentre esistono soggetti che hanno queste competenze ma
non hanno capitali.
In queste situazioni, nasce naturale l'esigenza di regolare i rapporti mediante
la costituzione di una società.
La società è un contratto, regolato dal codice civile, mediante il quale
due o più persone mettono insieme beni o servizi per l'esercizio in comune di
un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Nel nostro sistema esistono 8 tipi di società, e quello che è più importante
sapere è che non possiamo costituire società di tipo diverso rispetto a quanto
indicato nel c.c.
Queste società sono:
-
la società semplice;
-
la società in nome collettivo (s.n.c.);
-
la società in accomandita semplice (s.a.s.);
-
la società per azioni (s.p.a.);
-
la società a responsabilità limitata (s.r.l.);
-
la società in accomandita per azioni (s.a.p.a.);
-
le società cooperative;
-
le società di mutuo soccorso.
Le prime tre vengono definite società di persone, mentre le altre società di
capitale. La differenza tra i due gruppi è rappresentato dal fatto che mentre
le società di persone sono caratterizzate dal forte vincolo personale che
esiste tra i soci (affectio societatis, dicevano i romani), nelle seconde
prevale l'elemento capitale.
Ma, soprattutto è importante sapere che, mentre nelle società di persone i soci
rispondono delle obbligazioni della società, con tutto il loro patrimonio se
quello sociale non dovesse bastare (AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA),
nelle società di capitale, invece, la società è una persona di diritto
completamente diversa dai soci, per cui delle obbligazioni della società
risponde solo la stessa, senza alcun intervento da parte dei soci (AUTONOMIA
PATRIMONIALE PERFETTA). Questa distinzione dogmatica, tuttavia, subisce
delle attenuazioni rispetto alla figura delle società in accomandita, dove i
due principi dell'autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta si fondono
nella duplice qualità di socio che un soggetto può assumere.
Là, infatti, bisogna distinguere tra soci accomandatari che soffrono il
principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta, e gli accomandanti che
beneficiano del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta.
Quando si manifesta la volontà di costituzione di una società, la prima cosa
che ci si deve chiedere è pertanto quale regime di responsabilità abbracciare.
Si badi, non sempre la risposta sarà di rivolgersi alla costituzione di una
società di capitali, perché, per queste formazioni l'ordinamento richiede per
la loro formazione delle cautele maggiori rispetto a quanto non viene richiesto
per le società di persone. Basti pensare che dovrà essere sottoscritto e
versato un capitale minimo, che varia da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo
di € 110.000,00.
Quindi, le prime VERE domande da porci è: che tipo di attività vogliamo
organizzare? Questa attività che entità di investimento (macchinari, immobili,
aperture di credito, ecc.) richiede? Che grado di rischio assume il mercato in
cui investo?
Data una risposta a queste domande, capiremo se è più opportuno aderire all'uno
o all'altro tipo di società. Mi pare opportuno dare una notazione: in genere
partecipare ad una società non conosce delle limitazioni di diritto pubblico;
tuttavia per i pubblici dipendenti è vietato assumere la qualità di
socio illimitatamente responsabile, per questioni che si rifanno al buon
andamento della PA. Pertanto, il pubblico dipendente potrà rivestire la
qualifica di socio accomandante, o socio nella s.p.a. o nella s.r.l. ma NON
potrà essere socio amministratore nelle s.a.s., s.a.p.a., s.p.a., s.r.l., e
comunque partecipare alle s.n.c.