Il socio d'opera
Nelle società di persone, e, dopo l'1/1/2004 anche nelle s.r.l. a determinate
condizioni, è possibile che i soci si impegnino a conferire un particolare
bene, la loro opera.
Il socio d'opera non è un dipendente della società, e non ha diritto ad alcun
trattamento salariale; come tutti gli altri soci avrà diritto ad una
remunerazione solo se la società avrà generato utili, mentre in caso contrario
non otterrà alcun corrispettivo all'opera prestata, così come gli altri soci
non otterranno frutti dagli investimenti effettuati.
Qualora dovesse verificarsi una causa sopravvenuta di impossibilità ad
effettuare la prestazione, il socio d'opera potrebbe essere anche escluso dalla
società; è ovvio che avrà diritto alla liquidazione della sua quota in
percentuale corrispondente al capitale.
Peculiare è il trattamento in sede di liquidazione della società: al socio
d'opera avrà diritto alla sua quota solo se si avrà residuo dopo la
soddisfazione della quota degli altri che hanno conferito beni materiali o
denaro. Naturalmente le parti potranno pattuire diversamente nell'atto
costitutivo.