La trasformazione delle societa' nelle nuove norme in
materia di diritto societario
Le nuove norme in materia di diritto societario, tra le altre modifiche, hanno
profondamente innovato la materia della trasformazione delle società,
introducendo nuovi concetti e specificandone altri che la normativa attuale
lasciava eccessivamente generici.
La trasformazione eterogenea
La novità assoluta consiste nella trasformazione eterogenea, non prevista nella
precedente normativa ed ammessa sinora solo in rari casi dalla giurisprudenza.
La trasformazione eterogenea consiste nella possibilità per le
società di trasformarsi in enti non societari e viceversa. La novità è
importante, in quanto attualmente (nella normativa tuttora vigente) si
considera la trasformazione come un mutamento di abito per lo stesso soggetto,
mentre nella nuova si va ad effettuare il passaggio tra soggetti diversi (un
vecchio ente diventa un nuovo ente). Gli enti nei quali ci si potrà trasformare
sono: consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non
riconosciute, fondazioni. I consorzi, le società consortili, le comunioni
d’azienda le associazioni riconosciute e fondazioni possono trasformarsi in
società di capitali. Per dar luogo a tale tipo di trasformazione sarà
necessario: per i consorzi il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consorziati; per le comunioni di azienda la maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno i due terzi del valore complessivo delle cose in comune;
nelle società consortili e nelle associazioni la maggioranza richiesta dalla
legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato; nelle fondazioni
una delibera dell’autorità governativa di vigilanza su proposta dell’organo di
amministrazione. La trasformazione eterogenea avrà effetto dopo 60 giorni
dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge, salvo che
consti: il consenso dei creditori; oppure il pagamento dei creditori che non
hanno dato il consenso; oppure il deposito presso una banca della somma
necessaria; oppure la prestazione di una fidejussione bancaria o assicurativa
per il relativo ammontare. Se non ricorre alcuna delle predette ipotesi, i
creditori potranno entro il termine di 60 giorni, fare opposizione. Il
tribunale, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori
oppure sia stata prestata idonea garanzia, potrà attribuire efficacia alla
trasformazione nonostante l’opposizione.
La trasformazione delle società di persone in società di capitali
Salvo diversa disposizione dei patti sociali, la trasformazione di società di
persone in società di capitali richiederà il consenso della maggioranza dei
soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili (e non in
base alle teste, cioè alle persone).
Il capitale della società risultante dalla trasformazione dovrà essere
determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del
passivo e dovrà risultare da relazione di stima (la quale dovrà essere una
relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui
circondario ha sede la società per le s.p.a. o s.a.p.a., mentre sarà una
relazione giurata di un esperto iscritto nell’albo dei revisori ufficiali dei
conti – o società di revisione - nel caso di s.r.l.). Nel caso la società di
persone abbia dei soci d’opera, questi avranno diritto di assegnazione di
azioni o quote. Queste sono determinate in base alla percentuale prevista
dall’atto costitutivo, oppure in base all’accordo tra i soci, oppure ancora dal
giudice secondo equità.
La trasformazione non libera i soci illimitatamente responsabili per le
obbligazioni anteriori alla trasformazione in società di capitali, a meno che
non risulti che i creditori abbiano dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso è presunto se i creditori, ai quali la delibera di trasformazione
sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la
prova dell’avvenuto ricevimento (ad esempio tramite gestori di
posta certificata quale Legalmail) non avranno espressamente negato il consenso
stesso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Trasformazione di società di capitali in società di persone
Le nuove norme forniscono delle precisazioni circa la necessità o meno
dell’unanimità dei consensi dei soci per il passaggio da un assetto a
responsabilità limitata ad un assetto a responsabilità illimitata.
La nuova norma, anzitutto, recita che salvo diversa disposizione dello statuto
la deliberazione di trasformazione in società di persone deve essere adottata
con le maggioranze previste per le modificazioni statutarie; è comunque
richiesto il consenso di tutti i soci che assumono la responsabilità
illimitata. A garanzia di questi ultimi è prescritto che gli amministratori
predispongano una relazione che illustri e giustifichi la trasformazione sotto
il profilo economico e giuridico. Copia della relazione deve essere depositata
presso la sede sociale durante i 30 giorni che precedono l’assemblea chiamata a
deliberare sulla trasformazione. Infine è prescritto che i soci che assumono la
responsabilità illimitata, risponderanno illimitatamente anche per le
obbligazioni sociali anteriori alla data di efficacia della trasformazione.
Trasformazione e procedure concorsuali
Una novità è stata introdotta con la previsione che può farsi luogo alla
trasformazione anche se la società è assoggettata a procedure concorsuali.
L’unico limite è dato da una eventuale incompatibilità con le finalità o lo
stato della procedura.
Invalidità della trasformazione
La novità introdotta in questo senso è data dal fatto che, una volta eseguite
le formalità pubblicitarie prescritte dalla legge, l’invalidità dell’atto di
trasformazione non può essere pronunciata. E’ comunque fatto salvo il diritto
al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all’ente
trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.