La partecipazione agli utili ed alle perdite
È stabilito che in relazione agli apporti effettuati i soci partecipano anche
agli utili realizzati ed alle perdite subite; è vietato il patto leonino (cioè
il patto mediante il quale si escludono uno o più soci dalle perdite o dagli
utili). Eventuali patti in tal senso dovranno considerarsi nulli e privi di
ogni efficacia.
La partecipazione agli utili o alle perdite del socio d'opera è fissata dal
giudice secondo equità se non è fissata precedentemente nell'atto costitutivo.
La distribuzione degli utili o delle perdite deve avvenire in base
all'approvazione del rendiconto; nella società semplici (quelle che esercitano
attività agricola) è un documento che potrebbe anche NON essere pari al
bilancio delle società di capitali; nelle s.n.c. e nelle s.a.s. invece bisogna
tener presente che devono tenere scritture contabili e pertanto si potrebbe
anche ipotizzare un documento che rispetti le stesse regole dettate per il
bilancio d'esercizio delle società di capitali.
I creditori personali dei soci
Il patrimonio della società non è passibile di interventi in pregiudizio da
parte dei creditori personali dei soci. Questo principio è così forte che,
eventualmente, non si può procedere a compensazione tra un credito vantato nei
confronti di un socio ed un debito che si ha nei confronti della società.
Il creditore particolare può però avvalersi di una certa tutela:
-
può far
valere le sue ragioni sugli utili spettanti al socio;
-
può compiere
atti conservativi (sequestro, ecc.) sulla quota;
-
nella
s.s. e nella s.n.c. irregolare, il creditore può chiedere la liquidazione della
quota del socio ma deve dimostrare l'insufficienza di altri beni di questo su cui
rivalersi;
-
nella s.n.c.
regol., invece, il creditore particolare non potrà chiedere la liquidazione della
quota fin quando dura la società. Solo in caso di proroga, potrà chiedere che si
proceda a liquidazione con l'applicazione della disciplina delle s.s.