Leggi
EDILIZIA RESIDENZIALE
Legge
18 aprile 1962, n. 167 (in Gazz. Uff., 30 aprile, n. 111). - Disposizioni
per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica
e popolare (1).
(1)
A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg.
30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali
del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione
assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999,
cit.).
Preambolo
Articolo
1
I
Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi
di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione
di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari,
urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti
gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale,
alla formazione del piano.
Il
Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano
nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente,
nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi
la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a)
che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b)
che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c)
che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d)
che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell'Istituto
centrale di statistica, superiore a 1,5;
e)
nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f)
nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per
cento.
Più
comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un
piano di zona consortile ai sensi della presente legge (1).
La
Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate,
la costituzione di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione
di piani di zona consortili (1).
(1)
Gli attuali commi quarto e quinto così sostituiscono l'originario ultimo
comma per effetto dell'art. 28, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
2
Qualora
nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge o, nei casi di cui all'art. 1, terzo comma, dalla comunicazione
del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia
deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro
su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione
del piano.
Il
commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del
decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del
Consiglio comunale.
Articolo
3
L'estensione
delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze
dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore
al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare
il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato (1).
Le
aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate
ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle
di espansione dell'aggregato urbano.
Possono
essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la
cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie
ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano (2).
Ove
si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei
piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori
vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi,
si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato
a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora
non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica
e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di
fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo
8 della presente legge (3).
I
comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto
adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tali ipotesi
il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente,
è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore (3).
(1)
Comma così sostituito prima dall'art. 29, l. 22 ottobre 1971, n. 865 e poi
dall'art. 2, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 32, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
(3)
Gli attuali commi quinto e sesto così sostituiscono l'originario ultimo
comma per effetto dell'art. 33, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
4
Il
piano deve contenere i seguenti elementi:
a)
la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti
di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;
b)
la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia
e, ove del caso, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
c)
la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva
ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze
future.
Articolo
5
Il
progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:
1)
planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del
piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma
di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia
popolare;
2)
planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale
e contenente gli elementi di cui all'art. 4;
3)
gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;
4)
il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del
piano;
5)
relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente
per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.
Articolo
6
Entro
cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale,
il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei
dieci giorni successivi.
Dell'eseguito
deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere
all'albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia,
nonché mediante manifesti.
Entro
venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali, gli interessati
possono presentare al Comune le proprie opposizioni.
Nello
stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco
comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato,
ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici
o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.
Le
Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni
entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
Articolo
7
Decorso
il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta
giorni di cui all'ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi
trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale
sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle
opere pubbliche.
Articolo
8
I
piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita
la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori
vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni
centrali dello Stato.
Qualora
il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni
od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore
regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette,
entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con
una relazione della sezione urbanistica regionale. In tal caso i piani sono
approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Con
gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti
sono decise anche le opposizioni.
Il
decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati,
nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.
Dell'eseguito
deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma
delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano
stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta
Ufficiale.
Le
varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano
modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di
spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni
del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La
deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno
1947, n. 530 (1).
(1)
Comma aggiunto dall'art. 34, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
9
I
piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni
(1) dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati
di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per
giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato,
essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non
oltre due anni.
L'approvazione
dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di
tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
L'indicazione
nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce
a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'art. 8 della
legge 9 agosto 1954, n. 645.
Le
aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia
del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i
fini di cui al primo comma dell'art. 1.
(1)
L'efficacia dei piani è stata portata a 18 anni dall'art. 51, l. 5 agosto
1978, n. 457.
Articolo
10
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono ora sostituite da quelle
contenute nell'art. 35, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
11
(Omissis)
(1).
(1)
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono ora sostituite da quelle
contenute nell'art. 35, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
12
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865. Abrogazione
confermata dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Articolo
13
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
14
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
15
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
16
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
17
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
18
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 39, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
19
I
comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla
sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici
e all'allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei
piani, utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore
dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie (1).
(1)
Articolo così modificato dall'art. 40, l. 22 ottobre 1971, n. 865.
Articolo
20
Salve
le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli atti
di acquisto o di espropriazione di cui agli artt. 13 e 14 della presente legge
sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono
ridotte al quarto.
Gli
onorari notarili sono ridotti alla metà.
Qualora
le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione, essere
utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate senza
uso per un periodo di cinque anni dall'acquisto, si incorre nella decadenza
dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.