I depositi doganali
Il regime di deposito doganale è disciplinato dagli articoli da 98 a 113 del
Codice Doganale Comunitario – norme che si applicano indistintamente a tutti i
regimi doganali -, dagli articoi da 499 a 523 – norme di applicazione specifica
per tutti i regimi doganali di tipo economico, cui appartengono i Depositi –
nonché dagli articoli da 524 a 535 del Regolamento attuativo del Codice
Doganale Comunitario e dall’Art. 67 dello stesso Regolamento. I regimi di
deposito trovano regolamentazione anche negli articoli 55, 77, 78, 92, 149,
156, 159, 160 e 232 del Testo Unico Leggi Doganali. La regolamentazione di
questo regime è all’evidenza molto complessa.
Il deposito doganale tecnicamente concreta un regime economico di tipo
sospensivo: economico in quanto le merci agli stessi vincolate non perdono la
loro natura di merci estere o comunitarie, le quali pertanto dovranno essere
oggetto di una ulteriore dichiarazione per il loro vincolo a destinazione
doganale definitiva. È un regime sospensivo in quanto prevede la sospensione
del pagamento dei dazi e dell’applicazione delle misure di politica economica o
tariffaria; i diritti doganali saranno percepiti quando la merce verrà
successivamente dichiarata per un regime definitivo: libera pratica o
importazione definitiva.
In sintesi il ricorso al deposito doganale offre i seguenti vantaggi:
-
Non sostenere i diritti doganali all'importazione per merce che si intende
rispedire all'estero;
-
Acquistare in momenti economicamente convenienti e rinviare il pagamento dei
diritti doganali al momento dell'effettiva messa in consumo.
Le merci in regime di deposito possono essere manipolate al solo fine di
assicurarne la conservazione e/o migliorarne la presentazione e la qualità
commerciale; non sono ammesse trasformazioni sostanziali, per effettuare le
quali è necessario invece utilizzare – quanto meno - lo strumento della
Trasformazione Sotto Controllo Doganale. La possibilità di vincolare le merci
al regime di deposito doganale è subordinata all’ottenimento di
un’autorizzazione da parte dell'autorità doganale.
I depositi doganali si suddividono in:
-
Deposito pubblico:è il luogo, gestito in forma di pubblico
esercizio, dove il depositante chiede al depositario un servizio pubblico
consistente nella custodia, di norma, di merci detenute “allo stato estero”. Il
deposito pubblico è il luogo, gestito in forma di pubblico esercizio dove il
depositario fornisce al depositante un servizio consistente nella custodia
delle merci detenute “allo stato estero”.
-
Deposito privato:invece è il luogo in cui il depositario
custodisce merci, di norma, “allo stato estero”, proprie o di proprietà di un
altro privato; in tale tipo di deposito le figure del depositario e depositante
possono coincidere. È un luogo in cui il deposito custodisce, “allo stato
estero” merci proprie o di proprietà di un altro soggetto privato.
Vediamo ora alcuni aspetti operativi. Il vincolo delle merci al regime di
deposito si effettua mediante dichiarazione doganale resa su DAU, con specifico
utilizzo della sigla IM 7 nella casella 1 del suddetto formulario. La
dichiarazione deve contenere - obbligatoriamente – tutti gli elementi necessari
per la identificazione delle merci: peraltro non è necessario indicare l’esatta
classificazione delle stesse né il loro valore, tranne il caso specifico dei
depositi cosiddetti di tipo D in quanto, in tal caso, l’identificazione del
valore delle merci a monte, è determinante ai fini della tassazione qualora le
merci siano successivamente dichiarate per l’immissione in libera pratica.
Dopo la dichiarazione, i beni vengono introdotti nel deposito e sono presi in
carico nella contabilità di magazzino, chiamata in gergo “registro doganale”.
Le modalità per la tenuta della contabilità di magazzino sono stabilite
nell’autorizzazione rilasciata dalla dogana, così come l’obbligo di un
inventario che verrà tenuto a cadenza quadrimestrale.
Durante la loro permanenza nel deposito, le merci vincolate al regime possono
formare oggetto di manipolazioni usuali, temporanea rimozione, trasferimento ad
un altro deposito, perfezionamento
L’esito dei prodotti immagazzinati nel deposito doganale, e quindi l’epilogo del
relativo regime, può avvenire con l’immissione in libera pratica, comprendendo
in tale espressione anche l’immissione in consumo nel territorio nazionale, e
il pagamento dei dazi all’importazione, dell’IVA e delle eventuali accise,
oppure con qualsiasi altro regime doganale, ivi inclusa la riesportazione fuori
del territorio doganale della Comunità Europea. L’ultima fase del regime si
conclude con la dichiarazione in dogana (Mod. IM4 o EX3 T1, a seconda dei casi)
per l’estrazione della merce dal deposito e con il relativo scarico nella
contabilità di magazzino.
Trattandosi di un regime economico di tipo sospensivo, normalmente la
concessione della relativa autorizzazione La concessione dell’autorizzazione,
di regola, è subordinata alla prestazione di una garanzia che viene rilasciata
nella forma del deposito presso l’autorità doganale, ovvero in forma di
fideiussione.
E' prevista la possibilità di esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria
solvibilità: ciò per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi
che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate. La
concessione, tuttavia, può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano
fondati dubbi sulla solvibilità del soggetto beneficiario della disposizione di
esonero: in tal caso entro cinque giorni dalla notifica della revoca il
soggetto deve prestare la prescritta cauzione relativamente a tutte le
operazioni in corso.
L’ufficio doganale richiesto per il rilascio dell’autorizzazione al traffico di
perfezionamento passivo, dovrà valutare l’effettiva esigenza del soggetto
istante ad istituire nella località prescelta un deposito per le merci “allo
stato estero”.
Una delle condizioni che precludono il rilascio di autorizzazioni per il
deposito doganale, riguarda le ipotesi in cui gli impianti di stoccaggio in cui
si trovano le merci assoggettate al regime siano utilizzati per la vendita al
dettaglio, a meno che le merci stesse non siano vendute al dettaglio in
esenzione di dazi all’importazione; pertanto l’Azienda che intenda procedere
all’istanza per il rilascio ad una autorizzazione a tale tipo di traffico per
gestire in proprio tale regime doganale deve accertarsi, ancor prima della
presentazione della relativa istanza, di poter disporre di adeguati locali per
la detenzione e, se del caso, per il trattamento delle merci che costituiscono
oggetto del traffico stesso senza che sia possibile una confusione tra dette
merci ed altre destinate, ad esempio, alla vendita al minuto.