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I depositi doganali

Il regime di deposito doganale è disciplinato dagli articoli da 98 a 113 del Codice Doganale Comunitario – norme che si applicano indistintamente a tutti i regimi doganali -, dagli articoi da 499 a 523 – norme di applicazione specifica per tutti i regimi doganali di tipo economico, cui appartengono i Depositi – nonché dagli articoli da 524 a 535 del Regolamento attuativo del Codice Doganale Comunitario e dall’Art. 67 dello stesso Regolamento. I regimi di deposito trovano regolamentazione anche negli articoli 55, 77, 78, 92, 149, 156, 159, 160 e 232 del Testo Unico Leggi Doganali. La regolamentazione di questo regime è all’evidenza molto complessa.

Il deposito doganale tecnicamente concreta un regime economico di tipo sospensivo: economico in quanto le merci agli stessi vincolate non perdono la loro natura di merci estere o comunitarie, le quali pertanto dovranno essere oggetto di una ulteriore dichiarazione per il loro vincolo a destinazione doganale definitiva. È un regime sospensivo in quanto prevede la sospensione del pagamento dei dazi e dell’applicazione delle misure di politica economica o tariffaria; i diritti doganali saranno percepiti quando la merce verrà successivamente dichiarata per un regime definitivo: libera pratica o importazione definitiva.

In sintesi il ricorso al deposito doganale offre i seguenti vantaggi:

  • Non sostenere i diritti doganali all'importazione per merce che si intende rispedire all'estero;
  • Acquistare in momenti economicamente convenienti e rinviare il pagamento dei diritti doganali al momento dell'effettiva messa in consumo.

Le merci in regime di deposito possono essere manipolate al solo fine di assicurarne la conservazione e/o migliorarne la presentazione e la qualità commerciale; non sono ammesse trasformazioni sostanziali, per effettuare le quali è necessario invece utilizzare – quanto meno - lo strumento della Trasformazione Sotto Controllo Doganale. La possibilità di vincolare le merci al regime di deposito doganale è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione da parte dell'autorità doganale.

I depositi doganali si suddividono in:

  • Deposito pubblico:è il luogo, gestito in forma di pubblico esercizio, dove il depositante chiede al depositario un servizio pubblico consistente nella custodia, di norma, di merci detenute “allo stato estero”. Il deposito pubblico è il luogo, gestito in forma di pubblico esercizio dove il depositario fornisce al depositante un servizio consistente nella custodia delle merci detenute “allo stato estero”.
  • Deposito privato:invece è il luogo in cui il depositario custodisce merci, di norma, “allo stato estero”, proprie o di proprietà di un altro privato; in tale tipo di deposito le figure del depositario e depositante possono coincidere. È un luogo in cui il deposito custodisce, “allo stato estero” merci proprie o di proprietà di un altro soggetto privato.

Vediamo ora alcuni aspetti operativi. Il vincolo delle merci al regime di deposito si effettua mediante dichiarazione doganale resa su DAU, con specifico utilizzo della sigla IM 7 nella casella 1 del suddetto formulario. La dichiarazione deve contenere - obbligatoriamente – tutti gli elementi necessari per la identificazione delle merci: peraltro non è necessario indicare l’esatta classificazione delle stesse né il loro valore, tranne il caso specifico dei depositi cosiddetti di tipo D in quanto, in tal caso, l’identificazione del valore delle merci a monte, è determinante ai fini della tassazione qualora le merci siano successivamente dichiarate per l’immissione in libera pratica.

Dopo la dichiarazione, i beni vengono introdotti nel deposito e sono presi in carico nella contabilità di magazzino, chiamata in gergo “registro doganale”. Le modalità per la tenuta della contabilità di magazzino sono stabilite nell’autorizzazione rilasciata dalla dogana, così come l’obbligo di un inventario che verrà tenuto a cadenza quadrimestrale.

Durante la loro permanenza nel deposito, le merci vincolate al regime possono formare oggetto di manipolazioni usuali, temporanea rimozione, trasferimento ad un altro deposito, perfezionamento

L’esito dei prodotti immagazzinati nel deposito doganale, e quindi l’epilogo del relativo regime, può avvenire con l’immissione in libera pratica, comprendendo in tale espressione anche l’immissione in consumo nel territorio nazionale, e il pagamento dei dazi all’importazione, dell’IVA e delle eventuali accise, oppure con qualsiasi altro regime doganale, ivi inclusa la riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità Europea. L’ultima fase del regime si conclude con la dichiarazione in dogana (Mod. IM4 o EX3 T1, a seconda dei casi) per l’estrazione della merce dal deposito e con il relativo scarico nella contabilità di magazzino.

Trattandosi di un regime economico di tipo sospensivo, normalmente la concessione della relativa autorizzazione La concessione dell’autorizzazione, di regola, è subordinata alla prestazione di una garanzia che viene rilasciata nella forma del deposito presso l’autorità doganale, ovvero in forma di fideiussione.

E' prevista la possibilità di esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilità: ciò per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate. La concessione, tuttavia, può essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilità del soggetto beneficiario della disposizione di esonero: in tal caso entro cinque giorni dalla notifica della revoca il soggetto deve prestare la prescritta cauzione relativamente a tutte le operazioni in corso.

L’ufficio doganale richiesto per il rilascio dell’autorizzazione al traffico di perfezionamento passivo, dovrà valutare l’effettiva esigenza del soggetto istante ad istituire nella località prescelta un deposito per le merci “allo stato estero”.

Una delle condizioni che precludono il rilascio di autorizzazioni per il deposito doganale, riguarda le ipotesi in cui gli impianti di stoccaggio in cui si trovano le merci assoggettate al regime siano utilizzati per la vendita al dettaglio, a meno che le merci stesse non siano vendute al dettaglio in esenzione di dazi all’importazione; pertanto l’Azienda che intenda procedere all’istanza per il rilascio ad una autorizzazione a tale tipo di traffico per gestire in proprio tale regime doganale deve accertarsi, ancor prima della presentazione della relativa istanza, di poter disporre di adeguati locali per la detenzione e, se del caso, per il trattamento delle merci che costituiscono oggetto del traffico stesso senza che sia possibile una confusione tra dette merci ed altre destinate, ad esempio, alla vendita al minuto.