Il diritto all'indennità di fine rapporto spetta anche al sub-agente

Allo scioglimento del contratto, la relativa indennità prevista in favore dell'agente dall'art. 1751 cod. civ. spetta anche al sub-agente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto, che possono consistere in vantaggi futuri di ogni genere, compresi quelli che l'agente consegua nell'ambito della chiusura dei conti relativi al rapporto di agenzia, o dalla società preponente o direttamente dall'agente di pari livello che gli subentra, tenuto conto del fatto che il portafoglio della sub-agenzia confluisce in quello dell'agenzia.
(Cass. civ., sez. Lavoro 14-02-2006, n. 3196)

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