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Se l'appalto prevede il versamento di acconti, l'unico termine di adempimento per l'appaltatore è la consegna dell'opera
Pubblicata il 20/09/2017
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 4 agosto 2017, n. 19644
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina - Presidente
Dott. MANNA Felice - Consigliere
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere
Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14185-2013 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
e contro
(OMISSIS) SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2437/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) S.R.L., gia' (OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2437/2012, depositata il 04/07/2012. Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.P.A., mentre rimane intimata, senza svolgere difese, la (OMISSIS) S.R.L., gia' (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a.
(OMISSIS) S.R.L. e (OMISSIS) S.P.A. hanno depositato memorie ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
Per quanto qui rilevi, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Milano il 12/10/2006, aveva ridotto l'importo del danno dovuto da (OMISSIS) s.a.s. a (OMISSIS) s.p.a. ad Euro 192.930,83, oltre rivalutazione monetari ed interessi.
Il giudizio era iniziato con citazione notificata in data 08/02/2002 dalla (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS) s.p.a.) nei confronti della (OMISSIS) s.a.s., lamentando l'attrice appaltatrice dei lavori di demolizione e ricostruzione di una villa di proprieta' (OMISSIS) in (OMISSIS), in forza di contratto del 19/06/2000, poi seguito dall'Atto Aggiuntivo del 15/03/2001, stipulato dalle parti dopo il crollo del solaio del terzo piano - il mancato pagamento del corrispettivo dei lavori contabilizzati negli stati di avanzamento nn. 8 e 9, relativi ai mesi di luglio ed agosto 2001, pari a complessive Lire 234.386.800, con conseguente sospensione dei lavori preannunciata con lettera del 20/11/2001. La (OMISSIS) domandava la risoluzione del contratto per inadempimento della committente e la condanna di questa al pagamento di Lire 234 milioni per i due S.A.L. indicati, di Lire 50 milioni per progettazione strutturale dell'autorimessa, del corrispettivo delle opere integrative ed extracontratto eseguite, nonche' al risarcimento dei danni. La convenuta (OMISSIS) aveva richiesto, oltre al rigetto della avversa domanda, in via riconvenzionale la risoluzione dell'Atto aggiuntivo per inadempimento dell'appaltatrice, la restituzione degli importi gia' pagati ed il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Milano accolse le domande della (OMISSIS), rigetto' quelle della (OMISSIS), dichiaro' risolto il contratto del 15/03/2001 per inadempimento della (OMISSIS) e condanno' quest'ultima a pagare alla committente la somma di Euro 315.955,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione.
L'appello di (OMISSIS) veniva notificato, tra gli altri, sia a (OMISSIS) s.p.a. che a (OMISSIS) s.p.a. (subentrata alla prima in forza di scissione societaria del 15/03/2006).
La Corte d'Appello di Milano ravvisava l'inadempimento di (OMISSIS) rispetto ai SAL nn. 8 e 9 del luglio ed agosto 2001; replicava che dell'importo di 238 milioni di Lire (stabiliti in favore della committente a titolo di risarcimento dei danni per il crollo con l'atto aggiuntivo del 15/03/2001) si fosse tenuto conto nella CTU detraendo soltanto i primi 100 milioni dall'importo dei lavori, in quanto la cifra restante doveva essere detratta dal compenso futuro per impianti e forniture, detrazione ulteriore cui la Corte di Milano provvedeva, in quanto il contratto era risolto ed il rapporto tra le parti ormai cessato; negava l'addebitabilita' alla (OMISSIS) del mancato rispetto del termine di esecuzione dei lavori, in quanto dovuto alla mancanza dei permessi amministrativi; condivideva le risultanze della CTU quanto all'inesistenza dei vizi delle opere. Il primo motivo di ricorso della (OMISSIS) s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1453, 1454, 1455, 1460, 1218 c.c., articolo 1362 c.c. e ss. e articolo 1183 c.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il motivo insiste nell'assunto che il mancato pagamento dei SAL nn. 8 e 9 non costituisse inadempimento di (OMISSIS), invoca il contenuto dell'atto aggiuntivo (articolo 13), lamenta piuttosto l'inadempimento subito da (OMISSIS) quanto al credito risarcitorio di Lire 238.208.000, e di Lire 28.171.991 per pagamenti indebiti eseguiti, critica in ogni caso la valutazione di importanza dell'inadempimento del committente agli effetti dell'articolo 1455 c.c. Il primo motivo censura inoltre un errore di interpretazione del contratto sempre quanto all'articolo 13 dell'atto aggiuntivo, dovendosi negare che fosse previsto un SAL 10, cosa che costituisce una "invenzione di (OMISSIS)", in quanto, piuttosto, i SAL nn. 8 e 9 esaurivano l'intero prezzo dell'appalto. Sicche' (OMISSIS) non era proprio obbligata al pagamento o comunque ne andava accolta l'eccezione di inadempimento per l'importo del risarcimento e per altri ritardi o mancate esecuzioni delle opere appaltate. Si invoca un diverso vaglio delle risultanze probatorie e si censurano le omissioni della CTU.
Il secondo motivo di ricorso deduce nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., violazione degli articoli 1453, 1454, 1455 e 1218 c.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto non sarebbero state esaminate le domande riconvenzionali di (OMISSIS) volte ad accertare l'ingiustificata interruzione dei lavori da parte di (OMISSIS). Si richiama nella censura un elenco di tutti gli inadempimenti dell'appaltatrice denunciati nelle difese dei gradi di merito.
Il terzo motivo di ricorso denuncia ancora una nullita' della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c., una violazione dell'articolo 1218 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto gli inadempimenti dell'appaltatrice, diffusamente esposti nei primi due motivi, giustificherebbero quanto meno l'accoglimento delle domande della committente per danni, pagamenti e restituzioni.
I tre motivi di ricorso sono da esaminare congiuntamente per la loro connessione e si rivelano infondati.
Le censure sono volte ad investire la Corte di legittimita' di una rideterminazione del saldo finale delle reciproche relazioni di debito-credito intercorrenti tra l'appaltatrice e la committente sulla base del contratto originario del 19/06/2000 ed essenzialmente sulla base dell'Atto aggiuntivo del 15/03/2001 (integralmente trascritto nella parte espositiva del ricorso), il quale all'articolo 13 stabiliva modalita' e termini dei pagamenti in acconto e saldo. Tale accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite sfugge, tuttavia, ai limiti del giudizio di cassazione, il quale non puo' consistere in una rivalutazione delle risultanze probatorie o delle emergenze peritali. La Corte d'Appello di Milano, sulla base dell'interpretazione del documento, ha attribuito valore transattivo all'atto aggiuntivo del marzo 2001, e il calcolo delle somme dovute in forza di esso costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimita', soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione. Erra, peraltro, la ricorrente nel denunciare la violazione delle norme in tema di interpretazione del contratto, reputando che il sindacato di legittimita' possa essere investito del risultato interpretativo in se', in quanto cio' appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. La motivazione della Corte d'Appello di Milano non rivela, d'altro canto, ne' un mancato rispetto dei canoni legali di ermeneutica ne' un difetto di coerenza o logicita'. Perche', invero, l'interpretazione di un documento contrattale accolta nella sentenza impugnata possa essere colpita dal sindacato di legittimita', essa non deve essere l'unica possibile, o la migliore in astratto, ma soltanto una delle plausibili interpretazioni della clausola in esame (Cass. Sez. 1, 17/03/2014, n. 6125; Cass. Sez. 3, 20/11/2009, n. 24539; Cass. Sez. 1, 02/05/2006, n. 10131).
Qualora poi in un contratto di appalto, come nel caso in esame, le parti abbiano previsto il versamento di acconti sul corrispettivo in favore dell'appaltatore subordinati alla contabilizzazione da parte della direzione dei lavori della quantita' di prestazioni previste nel contratto, le singole obbligazioni di pagamento a carico del committente non sorgono contestualmente all'obbligazione dell'appaltatore all'esatto adempimento, che ha come termine di adempimento unico quello della consegna dell'opera compiuta; ne consegue che il committente inadempiente all'obbligazione di corrispondere i singoli acconti non puo' fondatamente avvalersi dell'eccezione di inadempimento, in quanto lo stesso articolo 1460 c.c. esclude che, nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia pattiziamente prevista la diversita' dei termini di adempimento, il contraente tenuto per primo alla prestazione e resosi inadempiente possa giovarsi dell'exceptio inadimpleti contractus (Cass. Sez. 2, 28/08/2002, n. 12609). In ogni caso, nel contratto di appalto, la valutazione comparativa della condotta negoziale delle parti, effettuata ai fini dell'accertamento della gravita' dei rispettivi inadempimenti, in relazione agli obblighi consistenti nel pagamento del corrispettivo, da parte del committente, e nel compimento dell'opera, da parte dell'appaltatore, e' rimessa, in quanto questione di fatto, al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimita' ove, come nella specie, sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Deve pure ricordarsi che la valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra esse, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la motivazione, involgono anch'essi apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, in quanto il controllo di legittimita' demandato alla Corte Suprema di Cassazione non e' configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito.
Ne' hanno fondamento le denuncie ex articolo 112 c.p.c. contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, quanto alle domande che la committente fondava sugli inadempimenti dell'appaltatrice, giacche' non e' al riguardo riscontrabile alcun difetto di attivita' del giudice di secondo grado: la Corte d'Appello ha motivatamente negato la ravvisabilita' degli inadempimenti della (OMISSIS), sicche' la ricorrente non intende evidentemente lamentarsi al riguardo dell'omessa pronuncia, ma di come il giudice del merito abbia preso in esame le questioni oggetto di doglianza e le abbia risolte.
Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente (OMISSIS) s.p.a. nell'ammontare liquidato in dispositivo, mentre non occorre provvedere al riguardo per la (OMISSIS) s.p.a., che non ha svolto difese.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.