Il presidente della cooperativa è responsabile in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori e non anche i soci della stessa

Il presidente della cooperativa è responsabile in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori e non anche i soci della stessa. Il presidente dell'impresa cooperativa in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati a lavoratori subordinati. La Corte ha altresì precisato che tale responsabilità non sorge anche in capo ai soci-lavoratori (equiparati a semplici lavoratori) ma solo in capo al presidente equiparato al datore di lavoro.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 6 agosto 2010, n. 31385



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) LO. PI. N. IL (OMESSO);

2) MA. GI. N. IL (OMESSO);

3) SC. GI. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 447/2005 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/03/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;

udito il P.G. in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

OSSERVA

-1- Con sentenza del 22 aprile 2004, il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, ha dichiarato Lo. Pi. , Ma. Gi. , Sc. Gi. e Pu. Ro. colpevoli del delitto di cui all'articolo 113 c.p. e articolo 590 c.p., commi 2 e 3, commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di De. Gr. Ma. e, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, li ha condannati alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi di reclusione ciascuno ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, cui ha assegnato una provvisionale di 10.000,00 euro.

Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, gli imputati, nelle rispettive qualita' - il Ma. , di presidente della cooperativa " Me. pr. pa. al. ", lo Sc. di responsabile preposto allo stabilimento della stessa, il Pu. quale responsabile della manutenzione degli impianti e dei macchinari, il Lo. quale presidente della cooperativa " Se. Ma. " a r.l. e datore di lavoro del De. Gr. - per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1956, articoli 4 e 56, Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articoli 6, 21 e 22, hanno causato allo stesso De. Gr. lesioni personali gravi.

Era accaduto, invero, che costui, mentre era intento al proprio lavoro, consistente nella pulizia dei locali della cooperativa " Me. ", era stato agganciato per i pantaloni della tutta da uno degli alberi rotanti, rimasto in funzione, ed aveva riportato lo strozzamento degli arti inferiori.

-2- Su appello proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 17 marzo 2009, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Pu. Ro. perche' estinto il reato per morte del reo, ha dichiarato inammissibili gli appelli di Sc. Gi. e di Ma. Gi. ed ha confermato la sentenza nei confronti di Lo. Pi. .

Quanto all'appello proposto dal Lo. - che aveva dedotto la violazione del principio di correlazione di cui all'articolo 521 c.p., in relazione al fatto che il PM all'udienza del 6.11.03, aveva modificato il capo d'imputazione descritto sub a) anche individuando il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7, al posto dell'articolo 6 in precedenza contestato, nonche' l'assenza di responsabilita' per quanto accaduto al De. Gr. , viceversa allo stesso imputabile per avere omesso di richiedere, prima di iniziare il suo lavoro, lo spegnimento delle macchine e per avere inopportunamente arrotolato in vita la parte superiore della tuta - la corte territoriale ha sostenuto: a) che per nulla violato doveva ritenersi il principio di correlazione, poiche' il PM si era limitato a correggere un mero errore materiale riscontrato nell'articolazione del capo d'imputazione, nel quale era stato citato l'articolo 6, richiamato Decreto Legislativo invece che l'articolo 7, immutata essendo rimasta la sostanza della contestazione; b) che il De. Gr. non aveva alcuna responsabilita' per l'accaduto, posto che erano stati i committenti a pretendere che, durante la pulizia dei locali, le macchine rimanessero in funzione e che l'arrotolamento in vita della tuta non aveva avuto alcuna efficacia causale nell'incidente.

Quanto agli appelli proposti dallo Sc. e dal Ma. , i giudici del gravame hanno rilevato la genericita' e manifesta irrilevanza dei rispettivi contenuti, donde la declaratoria d'inammissibilita' degli stessi.

-3- Avverso tale sentenza propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori, il Lo. , lo Sc. ed il Ma. .

1) Il Lo. deduce:

a) Violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. in relazione alla modifica, da parte del PM, del capo d'imputazione, come descritto nel decreto di citazione a giudizio, non piu' relativo alla mancata fornitura al lavoratore di idonei dispositivi di protezione individuale, ma alla mancata opera di formazione ed informazione dello stesso; non si tratterebbe, quindi, solo della mera correzione di un errore materiale nella indicazione della norma di prevenzione, bensi' della formulazione di una diversa contestazione, accompagnata dall'indicazione di una specifica e diversa norma di riferimento;

b) Violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo:

- alla identificazione dell'imputato quale datore di lavoro del De. Gr. , laddove il presidente della cooperativa sarebbe solo, a giudizio del ricorrente, un lavoratore, come gli altri soci, e non un datore di lavoro; improprio sarebbe anche il richiamo al Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 2, posto che nelle cooperative di produzione e lavoro, come la " Se. Ma. ", il soggetto che ha la responsabilita' dell'impresa non e' il presidente, bensi' il consiglio di amministrazione, con l'avallo ed il controllo dell'assemblea dei soci;

- alla individuazione di condotte colpevoli attribuite all'imputato che, in realta', non avrebbe violato alcuna norma di sicurezza e di prevenzione, avendo costantemente organizzato corsi di formazione per i soci-lavoratori ed avendo sempre provveduto ad informarli;

- ai poteri di intervento dell'imputato sul luogo di lavoro, alla cui sicurezza avrebbe dovuto provvedere il committente;

- alla valutazione del comportamento del lavoratore infortunato, cui spettava di chiedere il fermo delle macchine, ritenuto abnorme ed imprevedibile;

2) Sc. e Ma. congiuntamente deducono vizio di motivazione in punto di inammissibilita' delle impugnazioni proposte che, a loro giudizio, contenevano i requisiti di cui all'articolo 581 c.p.; in particolare, sostengono i ricorrenti che l'incidente doveva attribuirsi al comportamento imprudente del lavoratore; lo Sc. , altresi', contesta di avere ricoperto un ruolo di garanzia, sotto il profilo della sicurezza, all'interno dello stabilimento.

-4-A- Osserva, anzitutto la Corte, con riguardo a Lo. Pi. , che, non ravvisandosi ragioni d'inammissibilita' dei motivi di doglianza dallo stesso proposti, il reato di lesioni colpose gravi del quale egli e' stato ritenuto responsabile, deve essere dichiarato estinto per prescrizione.

Considerato, invero, che l'infortunio si e' verificato il 30 ottobre 2001 e che, avuto riguardo alla pena prevista per il delitto contestato, come ritenuto dai giudici del merito, il termine massimo di prescrizione e', ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., comma 2, posto che, dall'esame di detta decisione, non solo non emergono elementi di valutazione idonei a riconoscere la prova evidente dell'insussistenza del fatto contestato all'imputato o della sua estraneita' allo stesso, ma sono rilevabili valutazioni di segno del tutto opposto, conducenti alla sua responsabilita'.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, nei confronti del Lo. , annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato allo stesso ascritto.

A questo punto occorre, tuttavia, rilevare che - in tema di declaratoria di estinzione del reato - l'articolo 129 c.p.p., comma 2.

Orbene, ritiene la Corte che, anche sotto lo specifico profilo appena menzionato, le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata sono infondate.

In realta', le osservazioni svolte dal ricorrente circa: a) l'erroneita' della sua identificazione quale datore di lavoro dell'operaio infortunato in quanto presidente della cooperativa " Me. ", b) il proclamato rispetto, da parte dello stesso, delle norme antinfortunistiche e dei relativi obblighi, c) l'attribuzione alla stessa vittima della esclusiva responsabilita' dell'infortunio, si presentano certamente infondate, ove si consideri:

a) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il presidente dell'impresa cooperativa, in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati (Cass. n. 32958/04);

b) che, in ragione di tale sua qualita', egli avrebbe dovuto, da un lato, assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l'informazione degli stessi, e dunque curare l'effettivo compimento del percorso formativo in funzione delle mansioni effettivamente esercitate, compito non adeguatamente assolto, secondo quanto accertato dai giudici del merito che hanno richiamato le dichiarazioni acquisite in atti; dall'altro, attivarsi per una proficua cooperazione con il committente, anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si recassero a lavorare in locali tecnici ove si trovavano in funzione macchinari privi di protezione, come pure accertato dagli stessi giudici;

c) che a fronte di tali acquisizioni, l'asserito rispetto, da parte del ricorrente, delle norme antinfortunistiche si presenta quale apodittica affermazione, in realta' chiaramente smentita dalle acquisizioni probatorie richiamate dai giudici del merito;

d) che la condotta, ove anche imprudente, del De. Gr. , che non aveva richiesto, secondo il ricorrente, l'arresto delle macchine prima di iniziare il proprio lavoro, non escluderebbe la responsabilita' del ricorrente, stante l'assoluta prevedibilita' di tale condotta, peraltro indotta dal rifiuto dei committenti di fermare le macchine.

Devono, quindi, essere confermate la condanna del Lo. al risarcimento del danno e le altre statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.

-4-B) I ricorsi proposti da Sc. Gi. e da Ma. Gi. devono essere, viceversa, dichiarati inammissibili.

In realta', il giudizio d'inammissibilita' degli appelli dagli stessi proposti avverso la sentenza di primo grado si presenta del tutto coerente rispetto alla genericita' ed all'irrilevanza delle censure in quella sede formulate, dirette, quanto allo Sc. , all'apodittico diniego di avere ricoperto, al tempo, incarichi attinenti alla sicurezza dello stabilimento ed alla generica contestazione di nullita' della sentenza per mancata notifica allo stesso della "nuova contestazione", e, quanto al Ma. , all'immotivata attribuzione della responsabilita' dell'infortunio all'operaio che ne e' rimasto vittima.

Genericita' ed irrilevanza che caratterizzano anche i motivi di ricorso, laddove lo Sc. ancora nega di avere ricoperto posizioni di garanzia, in quanto privo di incarichi in ordine alla sicurezza dello stabilimento, senza considerare che tale posizione egli e' stata attribuita in vista delle funzioni ricoperte, dallo stesso non contestate, di preposto, responsabile dello stabilimento ove l'infortunio si e' verificato; mentre l'eccezione di nullita' della sentenza di primo grado viene riproposta negli identici, generici, termini che hanno caratterizzato i motivi d'appello. Il Ma. , da parte sua, continua a proporre, in termini ancora generici, la tesi dell'esclusiva responsabilita' della vittima, senza confrontarsi con quanto, sul punto, hanno correttamente sostenuto i giudici del merito.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti di Lo. Pi. , perche' il reato e' estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. I ricorsi proposti da Sc. Gi. e da Ma. Gi. devono essere dichiarati inammissibili, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali nonche' al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Lo. Pi. , perche' il reato e' estinto per prescrizione; dichiara inammissibili i ricorsi di Ma.Gi. e Sc. Gi. e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

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