Modalità di tenuta e conservazione dei registri ed obblighi contabili/fiscali

I registri previsti dalla normativa IVA (registro fatture emesse, acquisti, corrispettivi, ecc.) devono essere numerati progressivamente in esenzione dall’imposta di bollo e tenuti ai sensi dell’art.2219, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco. Il numero può essere attribuito a ciascuna pagina prima dell’utilizzo; quindi non è obbligatoria la numerazione per blocchi di pagine. L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.85/E del 2002, ha precisato che la numerazione deve essere progressiva per anno, con l’indicazione in ogni pagina, oltre che del numero, anche dell’anno di riferimento d

Modalità di tenuta e conservazione dei registri ed obblighi contabili/fiscali

Informazioni per il contribuente relativamente all'imposta in oggetto.

1 - MODALITA’ DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI

I registri previsti dalla normativa IVA (registro fatture emesse, acquisti, corrispettivi, ecc.) devono essere numerati progressivamente in esenzione dall’imposta di bollo e tenuti ai sensi dell’art.2219, ossia senza abrasioni, cancellature e spazi in bianco.

Il numero può essere attribuito a ciascuna pagina prima dell’utilizzo; quindi non è obbligatoria la numerazione per blocchi di pagine.

L’Agenzia delle Entrate, con R.M. n.85/E del 2002, ha precisato che la numerazione deve essere progressiva per anno, con l’indicazione in ogni pagina, oltre che del numero, anche dell’anno di riferimento dell’operazione (esempio: 2009/1, 2009/2, 2009/3,… 2009/100 ecc.).

L’obbligo della bollatura e della vidimazione per tutti i registri fiscali è stato soppresso dall’art.8 della legge 18/10/2001 n. 383, che ha modificato l’art. 2215 del C.C. e l’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973).

Le registrazioni possono essere effettuate mediante l’utilizzo di strumenti elettrocontabili; il termine di registrazione, in tal caso, viene differito di 60 giorni dal momento delle rilevazione.

La trascrizione su carta, ai sensi dell’art.3 della L.342/2000, nel caso di tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici, deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione delle dichiarazioni annuali. A condizione, però, che il supporto cartaceo venga stampato al momento dell’eventuale richiesta degli organi accertatori.

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, di cui all’art. 13 del D.P.R. 600/73, che hanno adottato la contabilità ordinaria, possono tenere, in luogo dei registri iva (Iva vendite, iva acquisti e corrispettivi) unicamente il libro giornale, che contiene tutte le operazioni soggette a registrazione IVA, a condizione che vengano rispettati i termini previsti dalla normativa iva e che, in caso di richiesta dell’Amministrazione Finanziaria, il contribuente provveda a fornire, in modo organico, tutti i dati che sarebbero risultati dai singoli registri Iva se fossero stati tenuti.

I registri e i documenti Iva devono essere conservati, ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972, fino a quando non viene definito l’eventuale accertamento riguardante l’annualità interessata dal documento o dal registro, eventualmente anche oltre il termine di dieci anni previsto dall’art.2220 del C.C. Si ricorda che le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate, ai fini civilistici, per il periodo minimo di dieci anni.

2 - OBBLIGHI CONTABILI/FISCALI

Si individuano i seguenti regimi contabili per i soggetti Iva.

2 a - REGIME ORDINARIO

Rientrano in questo regime tutte le società di capitali, nonchè tutti gli altri contribuenti che hanno superato, nell'anno precedente, l'ammontare dei ricavi previsto per l'applicazione del regime semplificato. I contribuenti che rientrano in tale regime sono soggetti alla tenuta dei libri IVA, nonché degli altri libri previsti dal codice civile e dagli altri registri previsti da specifiche disposizioni.

2 b - REGIME SEMPLIFICATO

Rientrano in questo regime i contribuenti, escluse le società di capitali, che a) effettuano "prestazioni di servizi" (ossia le prestazioni indicate nei commi da 1 a 3 dell'art.3 del D.P.R. 633 e quelle elencate nelle lette. a), b), c), e), f) e h) del comma 4 dello stesso articolo, come previsto dal D.M. 17/1/92 pubblicato sulla G.U. n.15 del 20/1/92) ed hanno conseguito nell'anno precedente ricavi per un ammontare non superiore a €.400.0000.

b) effettuano "altre operazioni" (attività commerciali, industriali, ecc.) ed hanno conseguito nell'anno precedente ricavi per un ammontare non superiore ad €.700.000.

Per i contribuenti che effettuano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, e provvedono alla distinta contabilizzazione dei corrispettivi, ai fini dell'individuazione del limite di ricavi da adottare si fa riferimento all'attività prevalente, per cui è solo tale importo (i ricavi dell'attività prevalente) che rileva ai fini dell'applicazione di un regime d'imposta anzichè di un altro.

Se non si è provveduto, invece, alla distinta contabilizzazione dei corrispettivi, si considera prevalente l’attività diversa dalle prestazioni di servizi (cosa che, evidentemente, lascia il contribuente più "esposto" all'accertamento).

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora gli ammontari previsti non vengono superati. “Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

I soggetti in contabilità semplificata sono obbligati soltanto alla tenuta dei registri IVA, integrati con le altre annotazioni previste in materia di Imposte sui redditi.

2 c - REGIME REGIME DI VANTAGGIO – EX MINIMI

Possono aderire a questo regime contabile/fiscale le imprese individuali e professionisti singoli che:

- nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro, non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto), non hanno effettuato cessioni all'esportazione, non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;

- nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)

- iniziano l'attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti I) e II). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 (4/12 di 30.000).

Non possono essere considerati contribuenti minimi le imprese individuali e i professionisti singoli che nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro

- hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)

- hanno effettuato cessioni all'esportazione

- hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

- le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro (i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimono un valore pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi)

- le imprese individuali e i professionisti singoli che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che inizia il 1 settembre 2008 il limite è di 10.000 euro (4/12 di 30.000).

Inoltre non possono essere contribuenti minimi:

- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva

- i non residenti

- chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi

- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

- coloro che proseguono una attività svolta in precedenza come lavoratori dipendenti

Agevolazioni fiscali

Irpef

Non sono più dovute Irpef e addizionali regionali e comunali.

Il nuovo regime comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 5 per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali (circostanza molto incentivante soprattutto in fase di avvio dell'attività produttiva).

Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell´impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.

E´ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Iva

Esonero dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni,tenuta e conservazione dei registri.

Le fatture devono essere emesse senza l´addebito dell´Iva e non si detrae l´Iva dagli acquisti: conseguentemente, l´Iva si trasforma in un costo deducibile dal reddito.

Irap

Esenzione da Irap con conseguente azzeramento totale dei costi connessi al tributo.

Studi di Settore

Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri con il vantaggio sotto il profilo della riduzione dei costi e degli adempimenti connessi.

Adempimenti documentali

Esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini iva che ai fini delle imposte dirette.

Resta soltanto obbligatoria la numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali, la certificazione dei corrispettivi, la conservazione dei documenti emessi e ricevuti; l´integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge.

I contribuenti considerati "minimi" possono comunque scegliere di applicare l'Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari.

L'opzione, valida 5 anni al termine dei quali il contribuente fuoriesce dal regime dei minimi ed “entra” nel regime cosiddetto ex minimi, salvo opzione per il regime semplificato ovvero ordinario.

I contribuenti di età inferiore a 35 anni possono mantenere il regime agevolato decorsi cinque anni dal compimento di tale età anagrafica, quindi fino al compimento di 40 anni di età.

Cessazione dal regime dei "minimi"

Si verifica la cessazione dal regime dei minimi:

- dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione

- dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l'Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall'inizio del periodo di imposta.

 

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