Anche nel caso di indicazione di una partita iva cessata è possibile fruire del regime di non imponibilità previsto per le cessioni intracomunitarie

In tema di Iva, le cessioni intracomunitarie sono effettuate, ex articolo 50, commi 1 e 2, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in regime di non imponibilità - così consentendo il pagamento dell'imposta nel solo Stato dell'Unione Europea nell'ambito del quale il bene è destinato al consumo - anche nel caso in cui negli elenchi riepilogativi che gli operatori intracomunitari sono tenuti a compilare ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del citato d.l. venga riportata una partita IVA del corrispondente comunitario cessata, atteso che una siffatta indicazione, così come l'ipotesi della sua omissione, non è sanzionata dalla legge e che, diversamente opinando, l'operazione verrebbe sottoposta ad una doppia imposizione (nel paese di origine dei beni ed in quello di destinazione degli stessi).

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 ottobre 2014 n. 21183

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