E' di esclusiva competenza del datore a regolamentazione delle modalità di espletamento del concorso

In tema di assunzione e promozione del personale, l’unico caso in cui è possibile l’intervento di un sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere datoriale è quello in cui sia riscontrabile il mancato rispetto dei principi di generali di correttezza e buona fede oppure la manifesta inadeguatezza, irragionevolezza o arbitrarietà del provvedimento. Con particolare riferimento alle procedure concorsuali è lasciata all'esclusivo apprezzamento del datore di lavoro, e quindi sottratta al controllo giurisdizionale, la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso.

Corte di Cassazione, Sezione L civile Sentenza 29 gennaio 2015, n. 1691



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EPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere

Dott. BUFFA Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16022-2011 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 49/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/06/2010 R.G.N. 1320/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex articolo 700 c.p.c. depositato l'8.5.2006 (OMISSIS) esponeva che aveva partecipato al bando di concorso pubblico indetto, con Delib. 15 aprile 2004, n. 24 dal (OMISSIS) per la selezione di cinque professionisti per l'animazione locale; che l'incarico si configurava come collaborazione a progetto, da svolgersi senza vincoli di subordinazione, con un corrispettivo mensile di euro 1.900.00 e durata fino al dicembre 2006, salvo eventuali proroghe; che nel bando veniva precisato che le domande dovevano pervenire entro e non oltre 31 maggio 2004; che le prove da sostenersi consistevano nella redazione di un progetto scritto e di un colloquio orale, e che quanto ai criteri di valutazione degli ammessi si sarebbe data priorita' alla esperienza professionale ed alla conoscenza del territorio ed assegnati massimo punti 10 per titolo di studio, massimo punti 20 per le esperienze professionali, massimo punti 40 per l'elaborato progettuale e massimo punti 30 per il colloquio; che, con sua autonoma determina, il Coordinatore del (OMISSIS), su sollecitazione di due consiglieri e di due soci e parere positivo del Presidente, in data 28.5.2004, prorogava la scadenza dei termini del bando al 15.6.2004, senza darne alcuna pubblicita'; che in data 22.7.2004 la Commissione di Valutazione aveva approvato la graduatoria provvisoria, in cui esso ricorrente figurava al 5 posto con punti 50, e, in data 23,7.2004, all'esito del colloquio per il quale egli riporto' il punteggio di 22/30, quella definitiva, nella quale esso ricorrente figurava all'8 posto con punti totali 72.

Instaurato il contraddittorio con la parte intimata il ricorso veniva respinto perche' ritenuto, dal giudice del lavoro adito, inammissibile nella parte in cui tendeva ad ottenere la condanna del consorzio resistente ex articolo 2932 c.c. e perche' mancava il periculum in mora; tale decisione veniva confermata in sede di reclamo in quanto, osservava il Collegio, la domanda risarcitoria, in astratto ammissibile, andava azionata in un autonomo giudizio ordinario.

2. Con successivo ricorso ordinario ex articolo414 c.p.c. il (OMISSIS) adiva il Tribunale di Vallo della Lucania, quale giudice del lavoro, riproponendo la domanda di risarcimento del danni. Deduceva che le domande di partecipazione presentate dai tre concorrenti che lo precedevano in graduatoria erano tardive perche' presentate dopo la scadenza del termine fissato nel bando. Sottolineava che nel bando la possibilita' di proroga era stata prevista solo per il caso in cui le domande gia' presentate non avessero tutti i requisiti richiesti per modo che la riapertura dei termini al di fuori di tale ipotesi costituiva una evidente violazione dei principi fede e correttezza. Chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento del (OMISSIS) rispetto alle regole fissate nel bando (sia quelle relative alla ammissibilita' delle domande sia quelle relative alla valutazione delle prove selettive) e, comunque, rispetto ai canoni della buona fede e della correttezza, con conseguente condanna al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, della somma mensile di euro 1.900,00 dalla data del mancato contratto (agosto 2004) e per tutta la sua durata (dicembre 2006).

Il Consorzio convenuto, in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il giudice adito rigettava il ricorso ritenendo infondata nel merito la domanda.

3. Avverso tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto appello al quale ha resistito il Consorzio appellato.

La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 16.2.2009, ha rigettato l'appello, compensando per intero tra le parti le spese del grado di giudizio.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'originario ricorrente con due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' articolato in due motivi, con cui il ricorrente contesta essenzialmente la legittimita', ritenuta dai giudici di merito, della riapertura dei termini del bando di concorso.

2. Il ricorso e' infondato.

La Corte d'appello, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha ribadito la valutazione di piena validita' e legittimita' della procedura concorsuale e delle valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice della selezione in questione.

Quanto in particolare alla disposta proroga, di 15 giorni, del termine di scadenza per la presentazione delle domande, ha osservato che il bando di concorso (per la selezione di animatori locali), era risultata giustificata dalla mancata adeguata pubblicizzazione del bando. In particolare la 6orte d'appello ha posto in evidenza che il bando riservava al consorzio la facolta' di modificare o revocare in qualsiasi momento il bando stesso dandone pubblica comunicazione. Di tale facolta' si era avvalso il consorzio nel modificare il bando quanto ai termini di presentazione delle domande.

Ha poi osservato che corrette erano state le valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice con riguardo al punteggio attribuito al (OMISSIS) per il progetto da lui presentato. In particolare la Corte d'appello ha sottolineato che alcuna violazione dei criteri di valutazione era ravvisabile, ne', comunque, era stata provata, lamentandosi l'appellante segnatamente della mancata assegnazione di un punteggio per una delle voci previste dal bando.

Si e' trattato - ha correttamente ritenuto i giudici di merito (Corte d'appello e Tribunale) - di una tipica valutazione espressione di discrezionalita' tecnica non sindacabile dal giudice.

In proposito questa Corte (Cass., sez. un., 28 maggio 2013, n. 13176) ha affermato che, in materia di procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale, il sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere datoriale puo' essere esercitato nei casi in cui esso non sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede, o sia affetto da manifesta inadeguatezza o irragionevolezza oppure arbitrarieta'. Ed e' stato altresi' precisato (Cass., sez. lav., 29 gennaio 2003, n. 1382), proprio in relazione alle procedure concorsuali per l'assunzione o la promozione del personale, che rimane sottratta a qualsiasi controllo del giudice e lasciata al potere discrezionale del datore di lavoro la regolamentazione delle specifiche e concrete modalita' di espletamento del concorso, con i limiti costituiti dal rispetto dei canoni di comportamento secondo correttezza e buona fede, e sempre che le determinazioni dell'imprenditore rispondano a criteri di adeguatezza e ragionevolezza.

Nella specie la corte d'appello ha escluso, con valutazione di merito assistita da motivazione sufficiente non contraddittoria, che il criterio legale della correttezza e buona fede nell'espletamento delle procedure di concorso fosse stato violato.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 100,00 (cento) per esborsi ed euro 3.000,00 (tremila) per compensi d'avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge

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