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Comunione non immediata
La comunione formata da beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e, solo se non sono consumati, al momento dello scioglimento della comunione sono divisi, per la parte residua o non consumata, in parti uguali tra i coniugi.
Esiste poi una comunione de residuo (comunione legale non immediata) formata da beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e, solo se non sono consumati, al momento dello scioglimento della comunione sono divisi, per la parte residua o non consumata, in parti uguali tra i coniugi.
Vi rientrano:
- beni mobili o diritti di credito verso terzi;
- stipendi e redditi professionali;
- canoni di locazione di beni personali;
- utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa
- risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio
- quote di società di persone
- quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva - partecipazione alla vita sociale
- dividenti derivati da partecipazioni sociali