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La separazione consensuale: il procedimento
La procedura di separazione consensuale si avvia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale ove uno o l'altro coniuge hanno la residenza o il domicilio.
In tale udienza sarà esperito il tentativo di conciliazione dei coniugi. L'articolo 708 del codice di procedura civile stabilisce che il Presidente del Tribunale dovrà tentare la conciliazione dei coniugi ascoltandoli prima separatamente e poi congiuntamente. Qualora il presidente riesca a conciliare le parti, viene redatto un apposito verbale e la procedura di separazione viene chiusa. Nel caso in cui i coniugi ribadiscano la loro intenzione di separarsi, il Presidente prosegue con l'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso .
L'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso è un controllo sulla legalità e compatibilità degli accordi di separazione stabiliti dai coniugi.