E' addebitale la separazione al coniuge che si allontana da casa se non prova l'esistenza di una giusta causa

Per la pronuncia di addebito nella separazione, e' necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'articolo 143 c.c., ma pure quella di uno stretto rapporto di causalita' tra tale violazione e l'elemento della intollerabilita' della convivenza. Cio' in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello di fedelta'. Se il richiedente deduce l'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza., graverà sull'altra parte dimostrare l'esistenza di una giusta causa dell'allontanamento.

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 15 dicembre 2016, n. 25966



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - rel. Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 4633/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1062/2013 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE emessa il 07/06/2016 e depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

FATTO E DIRITTO

In un procedimento di separazione personale, tra (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7/6-27/6/2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, rigettava la domanda di addebito proposta dal marito nei confronti della moglie e disponeva il versamento a suo favore di un assegno di Euro. 400,00 mensili.

Ricorre per cassazione il marito.

Resiste con controricorso la moglie, che pure deposita memoria difensiva.

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 9074 del 2011 e 2059 del 2012) per cui, per la pronuncia di addebito nella separazione, e' necessaria non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'articolo 143 c.c., ma pure quella di uno stretto rapporto di causalita' tra tale violazione e l'elemento della intollerabilita' della convivenza. Cio' in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello di fedelta'.

Diversa peraltro e' la situazione, nella specie dedotta, dell'allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell'obbligo di convivenza: viene meno in tal senso da parte del richiedente l'obbligo di provare il rapporto di causalita' tra la violazione e l'intollerabilita' della convivenza; sara' l'altra parte a dover provare la giusta causa dell'allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione.

Nulla aggiunge a quanto osservato la memoria difensiva della resistente, che richiama richieste istruttorie formulate nelle fasi di merito, ma che peraltro non ha proposto al riguardo ricorso incidentale condizionato.

Va pertanto accolto per quanto di ragione il ricorso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, che si atterra' ai principi suindicati, e pure si pronuncera' sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese lana Corte di appello di Firenze,in diversa composizione.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalita' ed atti identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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