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Ti segnaliamo che..

[20/04/2010]

Accertamento delle imposte sui redditi e domicilio fiscale persone fisiche

Massima - Ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973, la persona fisica che, dopo la presentazione della dichiarazione abbia trasferito la propria residenza anagra ... continua

[20/04/2010]

Imposte sui redditi delle persone fisiche e iscrizione anagrafe comune

Massima - La mera iscrizione nella anagrafe della popolazione residente in un comune italiano determina, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 597/1973, l'assoggettamento ad Ir ... continua

[20/04/2010]

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche -

Massima - L'indennità di fine rapporto corrisposta per attività di lavoro svolte all'estero, pur essendo soggetta a tassazione separata, è esclusa dall'Irpef in forza del comma ... continua


altre segnalazioni..

Approfondimenti

Dividendi di fonte estera percepiti da soggetti residenti

In via generale si rileva che non devono essere più inclusi nell'imponibile IRPEF gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio di impresa in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere. Infatti anche agli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista per gli utili di fonte italiana. Continuano, invece, ad essere inclusi nel reddito complessivo imponibile i dividendi da partecipazioni qualificate

Dividendi di fonte estera percepiti da soggetti non residenti

In via generale si rileva che la disciplina degli utili da partecipazione (e dei redditi ad essi assimilati) è contenuta nell'articolo 89 del DPR n. 917/1986, il quale dispone che tali redditi, se percepiti da soggetti IRES, siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Se tali redditi sono percepiti da soggetti residenti in relazione a partecipazioni societarie non qualificate, allora sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento.

Paradisi fiscali

PARADISI FISCALI: WHITE LIST E BLACK LIST Innanzitutto si rileva che viene considerato paradiso fiscale uno Stato che: - prevede una imposizione fiscale ridotta o l'assenza di imposizione - l'assenza di trasparenza in ambito normativo - il rifiuto di politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi - la mancanza di disposizioni che prevedono il requisito dell'esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale.


altri approfondimendi..

Leggi e prassi

Risoluzione 26.04.2007 n. 80

Risoluzione 26.04.2007 n. 80

Risoluzione del 31.10.2008 n. 412

Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Jugoslavia (applicabile anche agli attuali ex stati della Repubblica)

Raccolta di norme tratte del DPR n. 917/1986 concernente aspetti di fiscalità internazionale

Raccolta di norme tratte del DPR n. 917/1986 concernente aspetti di fiscalità internazionale


altre leggi..

Modulistica

Identificazione diretta ai fini iva di soggetto non residente

Identificazione diretta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di soggetto non residente dichiarazione per l'identificazione diretta, di variazione dati o cessazione attività. Questo modello va compilato dai soggetti non residenti che intendono aprire una propria posizione iva in Italia senza avvalersi del rappresentante fiscale, ovvero ricorrere alla costituzione di una stabile organizzazione.

Domanda di rimborso parziale dell'imposta italiana applicata sugli utili distribuiti da società italiane

Domanda di rimborso parziale dell'imposta italiana applicata sugli utili distribuiti da società italiane (Articolo 10 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppieimposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Domanda di rimborso parziale dell'imposta italiana applicata sugli utili distribuiti da società italiane

DOMANDA DI RIMBORSO PARZIALE - ANTRAG AUF TEILERSTATTUNG dell'imposta italiana applicata sugli utili distribuiti da società italiane (Articolo 10 della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.


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