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In caso di occupazione appropriativa, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla realizzazione dell'opera o dalla trasformazione del fondo
Pubblicato il:
14/06/2007
Nell'occupazione appropriativa o acquisitiva, il termine quinquennale da cui decorre la prescrizione del diritto a pretendere il risarcimento del danno decorre dalla data di scadenza della occupazione legittima, se l'opera è realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento della irreversibile trasformazione del fondo (coincidente con la modifica dello stato anteriore del bene) se essa è venuta dopo quella scadenza o in assenza di decreto di occupazione di urgenza ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica tilità dell'opera. E' quanto stabilito dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 7981 del 30 marzo 2007.
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E valido e vincolante tra le parti il contratto preliminare di compravendita di un terreno, seppure non sia allegato il certificato di urbanistica
Pubblicato il:
13/06/2007
E valido e vincolante tra le parti il contratto preliminare di compravendita di un terreno, seppure non sia allegato il certificato di urbanistica, a condizione che essa venga fornito alla conclusione del definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dellobbligo di concludere di contratto definitivo, di cui allart. 2932 c.c..
E quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 9857 del 24 aprile 2007, ha altresì precisato che lart. 18 della Legge n. 47 del 1985 nel prevedere la nullità per gli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando non a essi non sia allegato il certificato di ostinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti laera interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che, di per sé, determinando leffetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare.
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L'atto di approvazione di un progetto di opera pubblica è nullo se redatto senza la previa comunicazione dell'avvio del procedimento
Pubblicato il:
08/06/2007
Il provvedimento di dichiarazione tacita di pubblica utilità contenuto in un atto di approvazione di un progetto di opera pubblica, redatto senza previa comunicazione dell'avviso di avvio del procediemento deve considersrsi nullo, con conseguente illegittimità della procedura successiva.
E' quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7881 del 30 marzo 2007.
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Il Garante della privacy ha emanato le linee guida per la diffusione di atti e documenti della PA
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07/06/2007
A seguito dei numerosi quesiti provenineti da cittadini ed Amministrazioni, il Garante della privacy ha adottato un provvedimento (n. 1772007), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, in cui vengono definite delle linee guida per la pubblicazione e la diffusione, da parte di enti locali ed amministrazioni pubbliche, di dati personali contenuti in atti e deliberazioni dai quali possano emergere delicate informazioni su condizioni di salute, handicap o situazioni di disagio di cittadini che concorrono all'assegnazione di alloggi popolari, assistenza e contributi, ammissione di minori agli asili nido.
Nelle linee guida il Garante prevede che, prima rendere pubblici gli atti o metterli in rete, è onere dell'ente locale valutare se le finalità di trasparenza possano essere comunque perseguite senza divulgare dati personali o attraverso modalità che permettano di identificare gli interessati solo se necessario. In ogni caso precisa che gli atti debbono contenere solo dati pertinenti e che non eccedano le finalità che l'ente intende raggiungere. Il Garante ha, altresì, precisato che l'impiego di nuove tecnologie deve garantire il diritto all'oblio delle persone interessate, ed in ogni caso, venno adottate specifiche cautele nel pubblicare gli elenchi delle persone che usufruiscono di crediti, sussidi o sovvenzioni. Per quanto concerne, invece, le delibere che approvano graduatorie dei vincitori dei pubblici concorsi, queste possono essere pubblicate integralmente anche on line, ma per visionare elaborati, verbali o titoli occorre prevedere accessi selezionati dei partecipanti attraverso una chiave personale
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Autovelox. La multa è nulla se il dispositivo non è segnalato
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03/06/2007
Con sentenza n. 12833 del 31 maggio 2007, La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di validità delle multe elevate per eccesso di velocità tramite i dispositivi Autovelox. La Corte ha rigettato il ricorso promosso dal Ministero dellInterno contro la sentenza del G.d.P. di Lagonegro che aveva dichiarato nullo il verbale di contestazione sul rilievo che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza dellautovelox fosse condizione di legittimità delleventuale verbale di contestazione.
La Suprema Corte di legittimità ha così giudicato il ricorso manifestamente infondato alla stregua dellinequivoco disposto dellart. 4 L. 168/02, secondo cui dellutilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve esser data informazione agli automobilisti. Essa infatti, precisa la Corte, costituisce una norma di carattere imperativo, che non consente allinterprete di disapplicarla in ragione di unasserita, ma inespressa ratio, che ne limiterebbe lefficacia nellambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dellopposto verbale, perché emesso in violazione di legge.
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E escluso il risarcimento del danno per infortuno in itinere, qualora levento sia stato cagionato da colpa del lavoratore
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24/05/2007
Se il dipendente pubblico subisce un infortunio in itinere mentre si reca al luogo di lavoro con il proprio automezzo per causa imputabile solo a se stesso non deve essere riconosciuta la causa di servizio. E quanto statuito dal Consiglio di Stato che ha confermato la pronuncia con la quale il Tar Lazio, ha respinto il ricorso dellistante avverso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dellINPS di rigetto della sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni dallo stesso subite a seguito di incidente stradale, in cui era rimasto coinvolto con la propria autovettura, mentre si recava al luogo di lavoro. Il massimo organo di giustizia amministrativa ha così confermato lassunto del Tar che ha individuato la ragione dellinfondatezza del ricorso, nel fatto che lincidente in questione è stato causato da un errore di guida inescusabile del ricorrente, che si è immesso in una importante via di comunicazione, senza fermarsi allo stop. Sotto questo profilo, è parso legittimo il deliberato del Consiglio di Amministrazione che ha denegato il riconoscimento richiesto, dal momento che la condotta del ricorrente integra gli estremi della colpa grave, per cui, ai sensi dellarticolo 1 del regolamento Organico, deve essere escluso il nesso di causalità tra il servizio prestato e linfortunio subito in itinere.
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Principi da applicare, dalle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione di un appalto di servizi
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21/05/2007
Con circolare del 1 marzo 2007 il Ministero per le Politiche Europee ha richiamato le stazioni appaltanti italiane al rispetto della normativa comunitaria, in forza della quale nella redazione dei bandi di gara si deve tenere conto, quali criteri per individuare lofferta economicamente più vantaggiosa, non dei requisiti che attengono alla capacità tecnica del prestatore ma di quelli relativi alla qualità dellofferta. Il Ministero ha, quindi, redatto una serie di principi ai quali le stazioni appaltanti debbono attenersi nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi. Ha così statuito, fra laltro, che laccertamento dellidoneità degli offerenti deve essere effettuato dallamministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli artt. da 47 a 52 della stessa direttiva. Per quanto riguarda, invece, i criteri che possono essere utilizzati per laggiudicazione di un appalto pubblico, lart. 53 della direttiva 2004/18 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere tra il prezzo più basso o lofferta economicamente più vantaggiosa.
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Le sanzioni amministrative in campo edilizio debbono essere comminate all'attuale proprietario del manufatto
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14/05/2007
Con sentenza n. 1608 dell 8 marzo 2007 il T.A.R. della Campania, si è pronunciato sul ricorso promosso da A.F. avverso la determinazione del Comune di Napoli che comminava a suo carico una sanzione pecuniaria di euro 1000,00 per la realizzazione di opere abusive consistenti in un soppalco di circa 9 mq impostato a circa mt. 2,70 dal calpestio ed a mt. 1,60 dalla copertura, esponendo come unico motivo di impugnazione, che detto manufatto era di vecchissima fattura e comunque preesistente al 30.12.1974, data egli acquistava lo stesso dai precedenti proprietari. Il T.A.R. rigettava il ricorso sullassunto che premesso e non concesso che sia possibile evincere dagli atti di causa che la data di realizzazione dellabuso sia certamente anteriore a quella di acquisto, ciò non vale ad escludere la legittimità della sanzione amministrativa irrogata allattuale proprietario. Le sanzioni amministrative in campo edilizio infatti, sulla scorta della finalità preminente di ripristino della legalità, vengono applicate sulla base dei principi di obbligatorietà, tipicità e vincolatezza; conseguentemente, la relativa imputazione avviene - contrariamente a quanto sostenuto in memoria da parte ricorrente - in termini di responsabilità oggettiva (tanto che la sanzione segue l'immobile, applicandosi anche al proprietario attuale ed essendo trasmissibile agli eredi), né occorre espressa, specifica o diversa valutazione di ulteriori interessi pubblici contrari. In particolare, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, è indifferente ai fini della legittimità della sanzione per un abuso edilizio l'individuazione dell'effettivo responsabile dell'abuso, perché le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 10, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e all'art. 34 per il loro carattere ripristinatorio.
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In caso di attraversamento dell'incrocio con luce semaforica rossa è necessaria la contestazione immediata
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06/05/2007
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24766 del 22 novembre 2006, si è nuovamente pronunciata in materia di circolazione stradale e di contestazione dellinfrazione, ed ha statuito che in caso di accertamento della violazione delle norme sulla circolazione mediante apparecchi automatici di rilevamento, se può ritenersi ammissibile la contestazione non immediata della infrazione al codice della strada con riferimento alleventualità delleccesso di velocità tanto non può ammettersi nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascia supporre velocità non elevata. A detta della Corte, infatti, lassenza non occasionale, di agenti operanti sul posto, non appare consona alla utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile luce del disposto dellart. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, avendo la norma natura regolamentare, e quindi secondaria rispetto alla disposizione legislativa che prevede come regola generale la contestazione immediata.
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E' illegittimo il bando di gara che impone alle ditte idonee referenze bancarie
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24/04/2007
Con sentenza n. 2661 del 27 marzo 2007 Il TAR del Lazio ha dichiarato lillegittimità del bando di gara che preveda, quale condizione minima di partecipazione alla gara ed a pena di esclusione, la necessità, da parte delle imprese, della presentazione di almeno due idonee dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385. Il Tar ha posto a fondamento della propria pronuncia il disposto dellart. 41, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in forza del quale i requisiti di capacità economica e finanziaria possano essere dimostrati per il tramite della presentazione di uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dellimpresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale dimpresa e limporto relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; in particolare, quanto alle idonee dichiarazioni bancarie, lart. 41, comma 4, precisa che tale requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385. Ne consegue, pertanto che, sostiene il TAR, la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, non può considerarsi quale requisito rigido, dovendosi conciliare lesigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate.
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L'atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato all'Avvocatura locale e non alla P.A. parte del giudizio
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05/04/2007
Con sentenza n. 4665/2007 la Cassazione si è nuovamente pronunciata in tema di validità della notifica di un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di un’amministrazione dello Stato, nel caso in cui l’atto sia stato notificato direttamente alla pubblica amministrazione e non alla Avvocatura.
Nello specifico, la S.C. ha stabilito che la notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi, quando debitore sia un’amministrazione dello Stato, è soggetta alla disciplina dettata dagli artt. 144 c.p.c. e 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 ed è nulla se eseguita direttamente presso l’amministrazione, anzichè presso l’ufficio locale dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio in ragione del tribunale davanti al quale il processo esecutivo è iniziato.
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Sospeso il decreto Turco sull'aumento dei limiti quantitativi massimi dell'uso personale di sostenze stupefacenti
Pubblicato il:
03/04/2007
Con ordinanza n. 1155 del 14-15 marzo 2007, il Tar Lazio, Sezione III quater ha sospeso il decreto del Ministero della Salute del 4 agosto 2006 con il quale si modificavano i limiti quantitativi massimi riferibili ad uso personale delle sostanze stupefacenti fissati dal D.M. 11/04/2006. Il Tar ha fondato la propria decisione sull’assunto che l’articolo 73, comma 1 – bis, del Dpr 309/1990, non dà al decreto un potere politico di scelta sull’individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzioni penali, ma la possibilità di fare scelte supportate da discrezionalità tecnica. Ne consegue che, in assenza di un’istruttoria tecnica, è ingiustificato il raddoppio del parametro molitiplicatore.
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L'apposizione del voto numerico nei concorsi pubblici garantisce il rispetto dell'obbligo di motivazione
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27/03/2007
Nelle procedure concorsuali, l'attribuzione di un voto numerico soddisfa sufficientemente l’ obbligo di motivazione. Né la mancata formulazione di alcun giudizio ovvero l' assenza di segni di correzione sull' elaborato comportano la violazione dell'obbligo di motivazione. Il voto numerico deve ritenersi in ogni caso legittimo ove costituisca applicazione dei criteri preventivamente enunciati.
E’ quanto statuito dal TAR di Pescara che con sentenza n. 77 del 01/02/2007 ha rigettato il ricorso promosso da un architetto contro il provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto non aveva ritenuto soddisfacente l’elaborato tecnico dal medesimo redatto.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 13 del D.M. 9 settembre 1957, dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e l’ eccesso di potere per difetto di motivazione, per mancanza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per illogicità e per ingiustizia manifeste, lamentando le seguenti circostanze:
a) che era stato violato l’obbligo di motivazione in quanto sul proprio elaborato non vi erano segni
di correzione o un voto o un giudizio;
b) che non gli era stato comunicato il voto attribuito;
c) che non erano stati preventivamente fissati dalla Commissione dei criteri di valutazione, né che i
criteri gli erano mai stati comunicati.
Il TAR, nella sentenza in commento ha ricordato come la giurisprudenza amministrativa, pronunciandosi in ordine a tale problematica, ha da ultimo chiarito che anche successivamente alla entrata in vigore della L. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle commissioni alle prove scritte e orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico e discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione stessa, senza necessità di ulteriori spiegazioni, e ciò in quanto detto voto numerico, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività valutativa dell’Amministrazione, assicura la necessari chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato (così, da ultimo, Cons. St., sez. IV, 5 maggio 2006 n. 2162, 14 aprile 2006 n. 2127, 14 marzo 2006 n. 1284, 4 novembre 2005 n. 5259 e 14 ottobre 2005 n. 5709).
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impiego pubblico accesso - concorso
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28/02/2007
Con sentenza. N. 156 il TAR Liguria, Genova. seconda sezione ha affermato che,aA seguito della nuova classificazione dell'ente e della relativa trasformazione dei posti in organico il personale non può essere reinquadrato in una qualifica superiore dovendosi sempre applicare le disposizioni che riguardano l'accesso dei dipendenti nelle singole qualifiche funzionali. Deve quindi ritenersi che la trasformazione di un posto operata da un Comune incide esclusivamente sulla pianta organica e non legittima la copertura del posto trasformato in deroga all'obbligo del previo concorso e del possesso del titolo di studio per accedervi.
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impiego pubblico - trasferimento - incompatibilità ambientale
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28/02/2007
Con sentenza . 294 del 5.2.07 il TAR di Lecce seconda sezione ha affermato che , in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale, tra i fatti che possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dellufficio, l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede, può rientrare anche un insanabile contrasto tra questi ed il suo superiore o, nel caso di amministrazioni locali, fra il dipendente e l'organo politico; contrasto che, per la sua notorietà, sia venuto a menomare, oltre l'immagine esterna dell'ufficio, anche il suo funzionamento, a causa della situazione di disagio per quanti in esso operano.Il trasferimento per incompatibilità ambientale è un provvedimento che, mirando a garantire il corretto funzionamento dellufficio alla stregua dei fondamentali principi di cui all'art. 97 Cost., rientra nella potestà organizzatoria - non sanzionatoria - dellamministrazione pubblica ed è, pertanto, ampiamente discrezionale, in particolare quanto alla valutazione dei fatti. Pertanto, il sindacato del giudice non può che arrestarsi alla verifica della fondatezza della motivazione.
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Multa priva di sanzione
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20/02/2007
La corte di cassazione con sentenza n. 1412 del 2007 ha affermato che le multe irrogate in seguito alla violazioni della normativa di cui al Codice della Strada sono valide ancorché il verbale di contestazione sia privo dellindicazione della sanzione.Nel caso di specie il verbale non indicava limporto da pagare.
E invero la Corte ha spiegato che per quanto riguarda la sanzione da pagare, nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore, il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purché nel verbale sia indicata la condotta materiale che integra la violazione del precetto, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile, poiché gli elementi mancanti possono essere conosciuti dal trasgressore con luso della normale diligenza.
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Revoca dell'incarico di assessore comunale. comunicazione di avvio del procedimento.
Pubblicato il:
19/02/2007
Il consiglio di Stato con sentenza del 23.01.07 ha stabilito che non è necessaria la previa comunicazione dell'avvio del procedimento per la revoca dell'incarico di assessore comunale in considerazione della specifica disciplina normativa vigente in materia.
Le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati in quanto ritenuti idonei ad incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi per l'amministrazione del Comune nell'interesse della comunità locale, con sottopozione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del consiglio comunale.
Il procedimento è, pertanto, semplificato al massimo per consentire un'immediata soluzione della crisi intervenuta nell'ambito del governo locale, articolandosi nei seguenti passaggi: valutazione della situazione da parte del sindaco, scelta sindacale di modificare la composizione della giunta nell'interesse della comunità locale e comunicazione motivata di ciò al consiglio comunale, senza l'interposizione della comunicazione dell'avvio del procedimento all'assessore assoggettato alla revoca, la cui opinione è irrilevante per la normativa attuale salvo che non venga fatta propria dal consiglio comunale.
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Ricorsi amministrativi
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14/02/2007
La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 34 del 9 febbraio 2007 ha stabilito che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni, non può essere proposto a mezzo del servizio postale, ai fini del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente.
Secondo la Consulta non può estendersi il precedente costituito dalla sentenza n. 98 del 2004, che ha esteso la possibilità di utilizzare il servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione contro lordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, poiché il rito del lavoro pur caratterizzato da una maggiore snellezza rispetto a quello ordinario, non appare caratterizzato dalla snellezza di quello ex art. 22 l. 689\81 nel quale il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza lausilio del difensore.
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Accesso agli atti amministrativi e privacy
Pubblicato il:
14/02/2007
Secondo il TAR della Puglia, Bari, I Sezione, nella sentenza del 5 febbraio 2007, n. 337, nel diritto di accesso agli atti devono ricomprendersi sia la visione che il rilascio di copia dei documenti, poiché a seguito dell'abrogazione della norma diretta a bilanciare l'esigenze di accesso con quelle di riservatezza, (dall'art. 24 comma 2 lettera d nella formulazione dell'originaria della legge 241/90), ad opera della legge n. 15/2005, si ritiene superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili.
Nella fattispecie in esame, una società srl, proponeva ricorso per incidente di esecuzione, nei confronti di una richiesta di accesso agli atti, riguardante l'offerta di un progetto ad un bando di gara, chiedendo che avvenga senza pregiudizio per gli interessi professionali ed imprenditoriali della controinteressata, ed in particolare in modo tale da evitare che i contenuti progettuali possano essere indebitamente utilizzati dalle ricorrenti, o da chiunque altro nell'ambito di gare future o, comunque, in successive occasioni.
Il collegio, rilevato che l'accesso al progetto-offerta è stato statuito accogliendosi l'interesse processuale della parte, da servire per fini processuali e non per altri fini, ha respinto il ricorso per incidente di esecuzione.
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Mancato superamento prove preselettive
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02/02/2007
Con sentenza del 2 ottobre 2006 n.5743, il Consiglio di Stato, ha stabilito che il superamento delle prove preselettive informatiche costituisce un requisito di ammissione al seguito della procedura concorsuale e determina, sul piano giuridico, effetti costitutivi suoi propri, con la conseguenza che la sua mancanza non è surrogabile in via ricognitiva a seguito del positivo espletamento delle successive prove scritte e orali. Ne consegue, che il superamento delle prove scritte cui il candidato è stato ammesso con riserva, in ragione di ordinanza cautelare adottata in sede di impugnativa dellesclusione conseguente a mancato superamento della preselezione, non determina il cosiddetto affetto assorbimento e la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario.
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