Una volta impugnata lesclusione da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dellatto conclusivo del procedimento
Pubblicato il:
13/04/2008
Una volta impugnata lesclusione da un concorso, occorre anche una autonoma impugnazione dellatto conclusivo del procedimento; infatti, limpugnabilità degli atti endoprocedimentali, immediatamente lesivi, non comporta un esonero dal dovere di impugnare anche latto finale, con la precisazione che affinché si abbia tale necessaria impugnazione dellatto finale del procedimento non è sufficiente indicarlo nellepigrafe del ricorso, senza però poi proporre alcuna censura comè imposto dal carattere impugnatorio del gravame Nella fattispecie il TAR della Campania, con sentenza 17 marzo 2008 n. 135, ha dichiarato improcedibile il ricorso dal momento che il ricorrente ha impugnato un atto endoprocedimentale, nella specie il verbale con il quale è stato dichiarato non idoneo allammissione al concorso, ma non latto conclusivo del concorso stesso, ovvero la graduatoria finale.
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sul ricorso n. 9866/2000 R.G. proposto da
Fucci Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca, presso il cui studio in Napoli, via Tommaso Caravita n. 10, è elettivamente domiciliato,
CONTRO
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege,
PER L'ANNULLAMENTO
(previa sospensione)
1) del verbale n. 147797/1 del 30.6.2000, con cui la commissione giudicante presso il Comando Generale dellArma dei Carabinieri ha giudicato il ricorrente non idoneo, sotto il profilo psico-attitudinale, allammissione al 101° corso carabinieri effettivi di cui al bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. n. 92 del 19.11.1999;
2) di ogni atto connesso, preordinato e conseguente, ivi compreso il profilo psico-attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dellAvvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive edifese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Presidente Filippo Giamportone;
Udito alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008 il difensore del ricorrente, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
FATTO
Con ricorso notificato il 20 settembre 2000 e depositato il 2 del mese successivo il sig. Fucci Salvatore ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con cui la commissione giudicante presso il Comando Generale dellArma dei Carabinieri lo ha giudicato non idoneo, sotto il profilo psico-attitudinale, allammissione al 101° corso carabinieri effettivi di cui al bando di concorso pubblicato nella G.U.R.I. n. 92 del 19.11.1999.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e contraddittorietà;
2) Violazione e falsa applicazione dellart. 3 della legge n. 241/1990.
In conclusione, linteressato ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, col favore delle spese.
Per resistere all'impugnativa si è costituita in giudizio, per il Ministero intimato, lAvvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, la quale con memoria nei termini ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza collegiale n. 4476 del 10 ottobre 2000 la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta.
Con memoria depositata in vista delludienza pubblica il ricorrente ha insistito per laccoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2008 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per omessa impugnativa della graduatoria definitiva, redatta nelle more della definizione del presente giudizio.
Ed invero, secondo i principi applicabili ai concorsi pubblici non può ammettersi che una volta impugnata lesclusione dal concorso per qualsiasi ragione, non occorra una autonoma impugnazione dellatto conclusivo del procedimento (Cfr. C.S., Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519 e 29 luglio 2003 n. 4320; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, 1 dicembre 2004 n. 5642; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 2 febbraio 2006 n. 761; T.A.R, Lazio-Latina, 8 settembre 2004 n. 779).
In particolare, la possibilità di impugnare immediatamente gli atti endoprocedimentali immediatamente lesivi non comporta un esonero dal dovere di impugnare anche latto finale, con la precisazione che affinché si abbia tale necessaria impugnazione dellatto finale del procedimento non è sufficiente indicarlo nellepigrafe del ricorso, senza però poi proporre alcuna censura comè imposto dal carattere impugnatorio del gravame.
Né poi la circostanza che latto finale possa essere affetto da invalidità derivata dai vizi dellatto endoprocedimentale esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi propri del processo impugnatorio, per cui in mancanza, ed è quel che è accaduto nel caso in esame, latto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile.
In sostanza, latto finale, non essendo in rapporto di mera presupposizione o consequenzialità immediata, diretta e necessaria con latto endoprocedimentale non è investito da effetto caducante dalleventuale accoglimento dellimpugnazione relativa a questultimo atto.
Infatti, latto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca latto endoprocedimentale implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi sia del destinatario dellatto presupposto che di terzi soggetti che hanno partecipato al concorso.
In definitiva, una volta affermato il principio dellobbligatorietà dellimpugnazione dellatto conclusivo del procedimento concorsuale, esso comporta la carenza sopravvenuta dinteresse alla pronuncia sul provvedimento di esclusione dal concorso per inidoneità fisica, giacché la stessa non potrebbe incidere su un atto divenuto oramai inoppugnabile.
Il ricorso va perciò dichiarato improcedibile
Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, tenuto anche conto della risalenza del ricorso e della natura particolare della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presenta sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli il 20 febbraio 2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Filippo Giamportone, Presidente, estensore;
- Alessandro Pagano, Consigliere;
- Roberta Cicchese, Referendario.