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L'incapacità psichica può costituire motivo di annullamento del matrimonio anche se eccepita dal coniuge "sano"

Pubblicato il: 13/12/2008



La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha "causa petendi" e "petitum" diversi da quelli della domanda di nullita' del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l'atto con il quale e' stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validita' del vincolo - le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo "status" delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell'articolo 34 c.p.c., con efficacia di giudicato -, l'esistenza e la validita' del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione del giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullita' del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Accordo di revisione del Concordato lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con Legge 25 marzo 1985, n. 121, - che ha abolito la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullita' dei matrimoni concordatati, in precedenza stabilita dall'articolo 34, comma 4, del Concordato del 1929 - e nei limiti di essi.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 novembre 2008, n. 27236)


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