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Deve essere riconosciuto il ricongiungimento familiare allo straniero che goda dell'assegmo sociale

Pubblicato il: 17/06/2009



Il secondo comma dell’art. 29, così come modificato dalla legge n. 189/1992 e poi dal d.lgs. n. 5/2007, dispone che ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. La norma ha un’evidente natura interpretativa, e quindi efficacia retroattiva, essendo diretto a risolvere, in senso conforme al principio generale che la durata del procedimento non può andare a danno dell’interessato, la questione del momento rilevante per l’accertamento del requisito soggettivo della minore età. Non v’è dubbio, pertanto che, trattandosi di ricongiungimento con figlio minore i requisiti oggettivi siano quelli indicati nelle lettere a) e b) del terzo comma dell’art. 29 cit., in particolare il requisito reddituale di cui alla lettera b) come correttamente hanno ritenuto i giudici del merito. (Cass. Sentenza 20 maggio 2009, n. 11803)





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