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Il permesso di soggiorno del cittadino in attesa di cittadinanza si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento

Pubblicato il: 29/06/2009



Il permesso di soggiorno del cittadino in attesa di cittadinanza si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento consentendo allo straniero il ricongingimento familiare. Secondo la S.C. infatti, si deve dar seguito all’indicazione estensiva del citato art. 28 del d.lgs.286/1998 confermata dalla giurisprudenza e dal legislatore (D.P.R. 1999/394) “che ha previsto il rilascio del permesso di soggiorno anche per l’acquisto della cittadinanza - per la duplice considerazione che la condizione del fruitore del permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza (che si protrae nel tempo per tutta la durata della procedura di riconoscimento) risulta più stabile rispetto a tutte le altre ipotesi di permesso, in cui è predeterminato il termine di durata, nonché per l’identità di facoltà riconosciute al fruitore di permesso di soggiorno per motivo familiari (quale sarebbe appunto il cittadino straniero che ha sollecitato il ricongiungimento con la moglie in attesa di cittadinanza) con riferimento a ricongiungimento a coniuge titolare di permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza, rispetto alle altre ipotesi in cui l’art. 28 espressamente riconosce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno. Ed infatti il permesso di soggiorno per motivi familiari, come detto non contemplato dall’art.28, co. 1, d.lgs. 286/1998, può essere utilizzato (come quelli per lavoro subordinato o autonomo) per le altre attività consentite (art.6, comma 1, d.lgs. 286/1998) e permette inoltre l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo sicchè, come già espressamente precisato da questa Corte nella sentenza 01/1714, un trattamento giuridico differenziato rispetto a situazioni sostanzialmente identiche si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali (artt. 2 e 3). (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 29 maggio 2009, n. 12680)

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