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Il decreto di espulsione è nullo se non viene tradotto a meno che vi siano delle legittime ragioni per le quali non può essere tradotto

Pubblicato il: 05/11/2009



In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'obbligo dell'autorita' procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso e' derogabile tutte le volte in cui detta autorita' attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 7, (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione e', nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullita'. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Ordinanza del 7 ottobre 2009, n. 21357)

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