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Ai sensi dell'art. 414 c.c., il maggiore di età ed il minore che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende inidonei di provvedere ai propri interessi sono interdetti

Pubblicato il: 21/03/2010



Ai sensi dell'art. 414 c.c., il maggiore di età ed il minore che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li rende inidonei di provvedere ai propri interessi sono interdetti. La nozione di infermità di mente riguarda una menomazione psichica che non necessariamente deve coincidere con il concetto classico di malattia ma così grave da rendere il soggetto incapace di provvedere ai propri interessi in maniera stabile ed abituale. L'incapacità conseguente a tale tipo di infermità, infatti, può riguardare affari non solo di indole economica e patrimoniale ma anche gli atti che concernono la famiglia e la vita civile e, in genere, tutte le espressioni giuridicamente rilevanti nella quali il soggetto sia coinvolto. Ove, la malattia presenti tali caratteristiche la richiesta di inabilitazione può trovare un positivo accoglimento. Tribunale Monza Sezione 4 Civile, Sentenza del 5 gennaio 2010, n. 108

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