La disciplina sulla sospensione dei termini dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, posta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, riconnettendosi alla necessità della difesa tecnica in giudizio, vale per i soli termini processuali, non potendo così trovare applicazione al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento di una violazione del codice della strada, stabilito dall'art. 203 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto, che ha riguardo ad attività da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo. Né, in ragione della inapplicabilità della disciplina sulla sospensione feriale all'anzidetto termine di cui all'art. 203 citato, è dato apprezzare un "vulnus" agli artt. 24 e 3 Cost. (donde, la manifesta infondatezza della relativa questione di legittimità costituzionale) posto, rispettivamente, che: 1) il procedimento dinanzi al prefetto è privo del carattere giurisdizionale e, quindi, non richiede l'esplicazione della difesa tecnica; 2) la diversità di situazioni, tra l'impugnazione del verbale dinanzi al prefetto e quella, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ex art. 204-bis dello stesso codice della strada, che determina l'instaurarsi di un vero proprio giudizio, giustifica il loro differente trattamento in relazione alla sospensione feriale dei termini.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE. Ce. , rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Rebecchi Pier Giorgio e Giugni Ottorino, elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo in Roma, viale Napoleone Colajanni, n. 3;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PARMA, in persona del Prefetto pro-tempore;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Fidenza in data 14 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Uccella Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, conclusioni alle quali si e' riportato, in camera di consiglio, il Sostituto Procuratore Generale dott. Pratis Pierfelice.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che contro il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, notificato in data 28 agosto 2004, Pe. Ce. ha proposto ricorso in via amministrativa al Prefetto di Parma, ai sensi dell'articolo 203 C.d.S., in data 15 novembre 2004;
che il Prefetto ha respinto il ricorso, in quanto presentato oltre i termini di legge;
che, proposto ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, il Giudice di pace, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 febbraio 2006, ha rigettato l'opposizione, rilevando che la sospensione dei termini durante il periodo feriale, ai sensi della Legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica al procedimento amministrativo, e che quindi correttamente il ricorso ex articolo
203 C.d.S. era stato ritenuto tardivo;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Pe. ha proposto ricorso, con atto notificato il 9 gennaio 2007, sulla base di un motivo e di una subordinata eccezione di legittimita' costituzionale, illustrati con memoria in prossimita' della camera di consiglio.
Considerato che l'unico mezzo, con cui il ricorrente lamenta la violazione della
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1, e' manifestamente infondato, perche' la sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno vale per i termini processuali, ma non si applica al termine di sessanta giorni, dalla contestazione o dalla notificazione dell'accertamento, stabilito dall'articolo
203 C.d.S. per proporre ricorso in via amministrativa al prefetto;
che, difatti, la lettera e la ratio della Legge n. 742 del 1969, che disciplina la detta sospensione e che si riconnette alla necessita' della difesa tecnica in giudizio, impongono di riferire l'istituto della sospensione feriale a tutti i termini processuali, relativi alla giurisdizione sia ordinaria che amministrativa, ed anche al termine entro il quale deve essere proposta l'azione giudiziaria (Corte cost., sentenza n. 268 del 1993; ordinanza n. 296 del 1998), ma non consentono di ampliarne l'applicabilita' al termine per l'impugnazione dinanzi al prefetto del verbale di contestazione o di accertamento dell'infrazione al codice della strada, il quale non e' un termine processuale ne' e' connesso con l'esercizio di un'azione giudiziale, ma attiene ad atti da compiersi nell'ambito di un procedimento amministrativo;
che, del resto, la giurisprudenza di questa Corte e' ferma nel negare l'applicabilita' della
Legge n. 742 del 1969, articolo 1 al di fuori del processo e degli atti di accesso al giudice (Cass., Sez. 1, 8 ottobre 2008, n. 24866, in tema di termine per la pronuncia del lodo previsto dall'articolo
820 cod. proc. civ.; Cass., Sez. 1, 26 febbraio 2004, n. 3842, e Cass., Sez. 2, 22 gennaio 2007, n. 1280, entrambe con riguardo ai termini per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada; Cass., Sez. 3, 12 aprile 1990, n. 3143, in relazione al termine di sessanta giorni entro cui, ai sensi del
Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri con soli danni alle cose, l'assicuratore deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare offerta);
che nello stesso senso e' orientato il giudice amministrativo, che esclude l'operativita' della sospensione dei termini nel periodo feriale in materia di ricorsi amministrativi, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato (Cons. Stato, Sez. 3, 31 gennaio 1984, n. 155; Cons. Stato, Sez. 5, 3 ottobre 1989, n. 577; Cons. Stato, Sez. 6, 3 dicembre 1994, n. 1727; Cons. Stato, Sez. 3, 8 gennaio 2002, n. 1492/2001; Cons. giust. amm. Reg. Siciliana 14 dicembre 1992, n. 539/92);
che e' manifestamente infondata, in riferimento agli articoli
3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal ricorrente in via subordinata, della citata
Legge n. 742 del 1969, articolo 1, come sopra interpretato;
che occorre ribadire che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessita' di assicurare un adeguato riposo agli avvocati durante la pausa estiva (Corte cost., sentenza n. 255 del 1987; ordinanza n. 61 del 1992; sentenza n. 380 del 1992) ed e' istituto tipico della giurisdizione, condizionata dalla sussistenza di un requisito soggettivo, consistente nella celebrazione di un processo da parte di un giudice, ordinario od amministrativo (Cass., Sez. 1, 8 gennaio 2008, n. 24866, cit.);
che, tanto premesso, l'esclusione dell'applicabilita' della sospensione feriale al termine di sessanta giorni di cui all'articolo
203 C.d.S. per proporre ricorso al prefetto non lede l'articolo
24 Cost., non avendo quel procedimento carattere giuri-sdizionale e non essendo in esso prevista l'esplicazione di una difesa tecnica; e neppure l'articolo
3 Cost., dato che la diversita' delle situazioni poste a confronto - impugnazione del verbale dinanzi al prefetto, ai sensi dell'articolo
203 del codice della strada, da un lato; impugnazione dello stesso, in via alternativa, dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'articolo
204-bis C.d.S., promuovendo all'uopo un vero e proprio giudizio, con l'assistenza, volendo, di un avvocato (e con l'applicabilita', quindi, della sospensione feriale: Cass., Sez. 1, 15 luglio 2004, n. 13127), dall'altro - giustifica la differente disciplina prevista nell'uno e nell'altro caso;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi e' luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'Amministrazione intimata svolto attivita' difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.