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Il contratto atipico di vitalizo alimentare può essere risolto per inadempimento

Pubblicato il: 17/06/2010



La giurisprudenza è consolidata nel ritenere legittimamente configurabile, in base a principio dell'autonomia contrattuale di cui all'articolo 1322 cod. civ., un contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all'articolo 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorieta', si differenziano perche' nella rendita alimentare, le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili (e quindi, assoggettabili, quanto alla relativa regolamentazione, alla disciplina degli obblighi alimentari dettata dall'articolo 433 cod. civ.), mentre nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di cio', eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle sue proprie qualita' personali, con la conseguenza che a tale negozio atipico e' senz'altro applicabile il rimedio della risoluzione per inadempimento di cui all'articolo 1453 cod. civ., espressamente esclusa, per converso, con riferimento alla rendita vitalizia "(Cass. n. 8854 del 08/09/1998; Cass. n. 7033 del 29/05/2000). Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 5 maggio 2010, n. 10859

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