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La cessione di prodotti in omaggio da parte degli artigiani ai clienti è vietata in quanto costituisce un'illecita promozione ed è assimilata alla "vendita al dettaglio"

Pubblicato il: 28/07/2010



In tema di sanzioni amministrative per violazioni concernenti la disciplina relativa al settore del commercio, rientra nella nozione di commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la cessione diretta al consumatore finale di bibite in lattina e di acqua in bottiglia quando essa - ancorché avvenuta a titolo gratuito, senza un diretto pagamento di una somma di denaro - non sia dettata da spirito di liberalità, ma sia diretta a perseguire un obiettivo di natura promozionale e di fidelizzazione della clientela, volta ad incrementare i profitti aziendali derivanti dalla vendita dei prodotti (pollo allo spiedo ed altri alimenti) preparati e cucinati dal cedente. (Fattispecie relativa a violazione riguardante il commercio al minuto su area privata in esercizio di vicinato di merci appartenenti al settore merceologico "alimentare" - bibite in lattina e acqua in bottiglia - senza la prescritta comunicazione al Comune, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 22 del d.lgs. n. 114 del 1998). Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 29 aprile 2010, n. 10411

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