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Il figlio maggiorenne che agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento deve fornire la prova di non essere indipendente economicamente

Pubblicato il: 07/09/2010



Fatto costitutivo del diritto del figlio al mantenimento da parte dei genitori non e' il solo rapporto di filiazione, ma anche la mancanza di indipendenza economica. Infatti l'articolo 147 c.c., impone ai genitori "l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli". E l'elemento della capacita' e' certamente riferibile anche alla situazione economica del figlio. La mancanza di indipendenza economica, benche' possa di regola presumersi, con la conseguenza che incomba sul genitore l'obbligo di provare l'autonomia economica del figlio, non e' dunque una fattispecie impeditiva del diritto del figlio al mantenimento, ma e' elemento della fattispecie costitutiva di tale diritto. Deve essere pertanto allegata da chi postuli il diritto al mantenimento. E se questa allegazione puo' essere ritenuta implicita nella domanda del figlio minorenne, deve invece essere esplicitata nella domanda del figlio maggiorenne. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 luglio 2010, n. 16612

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