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Se uno dei due genitori non può o non vuole mantenere i figli grava sull'altro l'onere di far fronte alle loro esigenze, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche

Pubblicato il: 18/10/2010



L'obbligo di mantenere i figli spetta primariamente e integralmente ai genitori: sicché se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali, e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'articolo 148 del Cc, che comunque trova ingresso non solo perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se e in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 30 settembre 2010, n. 20509

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