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Non commette reato il padre che non versa l'assegno di mantenimento dei figli perchè vesra in stato di indigenza

Pubblicato il: 13/03/2011



Il legislatore, attraverso la tutela penale apprestata dall'articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, ha inteso garantire al minore di eta' una ragionevole e sostanziale costanza temporale e quantitativa delle necessarie risorse atte a assicurargli i mezzi di sussistenza, ovvero di cio' che e' strettamente indispensabile per vivere nel momento storico in cui il fatto avviene (quali il vitto, l'abitazione, i canoni per le ordinarie utenze, i medicinali, il vestiario, le spese per l'istruzione). Presupposto del reato in esame e' comunque lo stato di bisogno del soggetto passivo, che nel caso di figli minori sussiste in via fondatamente presuntiva in re ipsa, stante la naturale impossibilita' di costoro provvedere autonomamente al proprio sostentamento. E' inoltre principio consolidato che, anche quando alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l'altro genitore, lo stato di bisogno del minore non venga meno. Tuttavia, va aggiunto pero' che l'ipotesi di reato in esame si realizza solo se sussista la concreta capacita' economica dell'obbligato a fornire i mezzi di sussistenza. Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 22 febbraio 2011, n. 6597

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